Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Manifestazione e documentazione del consenso informato. In particolare: i diritti delle persone con disabilità17 APRILE 2018 | Numero Speciale BiotestamentoL’autodeterminazione informativa e terapeutica di cui alla l. n. 219/17 è una declinazione del diritto alla vita, alla salute e all’intangibilità psico-fisica. Senza consenso dell’interessato nessun trattamento può essere iniziato o proseguito. Le Linee di indirizzo per la gestione e raccolta del consenso informato (ARSS Veneto), già prima della legge in commento, si ponevano l’obiettivo di favorire un processo di comunicazione e di informazione che fosse il risultato di un’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Nell’ambito della l. n. 219/2017, la libera scelta terapeutica del paziente è il risultato di una co-costruzione, caratterizzata da necessità comunicative, informative e relazionali, adeguate e finalizzate all’esercizio effettivo, consapevole e responsabile, dei propri diritti. L’art. 1 comma 4 prevede anzitutto che la volontà sia acquisita “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente”, intese nella loro più ampia accezione e per questo non con esclusivo riferimento delle sue “condizioni cliniche”, ma anche a quelle culturali, psicologiche, linguistiche. L’art. 35 del Codice di deontologia medica precisa che “l’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile”. Si è detto, infatti, che non vi può essere consapevolezza senza informazione dettagliata ed adeguata, e questa può essere fornita solo dal medico: suo quindi il dovere informativo e suo il dovere di acquisizione diretta dal paziente delle decisioni terapeutiche, sua infine l’eventuale responsabilità in caso di inadempimento. Quanto alle modalità di documentazione, le scelte terapeutiche sono espresse in forma scritta ovvero, qualora le condizioni psico-fisiche del paziente non lo consentano, anche attraverso video registrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso altri dispositivi che consentano loro di comunicare. Ciò significa che le strutture sanitarie dovranno dotarsi della strumentazione necessaria affinché ad ogni paziente sia garantito il libero esercizio di questi fondamentali diritti della persona. Il tutto deve poi essere inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. La distinzione tra acquisizione e documentazione è quanto mai opportuna, per evitare il diffondersi di prassi distorsive nella formulazione e documentazione delle determinazioni terapeutiche del paziente. La giurisprudenza ha da sempre stigmatizzato le condotte consistenti nel far “sottoscrivere al ricoverato il “modulo” per il consenso informato”, senza avergli fornito “adeguate informazioni in merito ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in relazione anche alla natura dell’operazione e al livello culturale ed emotivo del paziente …” (Trib. Venezia 4.10.2004). L’orientamento da tempo consolidato, per riconoscere la validità del consenso, esige che esso sia “personale”, cioè proveniente dal paziente, “esplicito”, “attuale”, ossia espresso nel momento in cui l’attività sanitaria deve essere espletata, “specifico”, e quindi riguardante ogni singolo trattamento al quale questi deve essere sottoposto, “consapevole” in quanto basato su informazioni dettagliate, fornite dal medico, comunque tali da consentire “la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative” (Corte Cass. 7027/2001). In senso anticipatorio rispetto alla legge in commento la Corte di Cassazione aveva già precisato che “il consenso informato è veramente adempiuto quando contiene le informazioni utili affinché il paziente abbia piena conoscenza sia della natura, della portata e dell'estensione del trattamento, sia dei suoi rischi e delle possibili conseguenze negative, sia, infine, dei risultati conseguibili” (Cass. n. 2177/2016). Se invece “il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente è del tutto generico, la sottoscrizione non basta per ritenere che il medico abbia effettivamente fornito tutte le informazioni necessarie per quel determinato trattamento sanitario" (ex multis Cass. n. 15698/2010, Cass. n. 26827/2017, Cass. n. 24791/2011). Né è stata ritenuta sufficiente “la sola informazione cartacea, contenente indicazioni generiche sull’intervento, prive di delucidazioni dettagliate ed individualizzate” (Cass. n. 24853/2010). Va al contrario favorito l’attivo coinvolgimento del paziente nella scelta terapeutica, affinché questa sia realmente frutto di una “decisione consapevole”. Pertanto, rilevano anche le modalità dell'informazione, che devono “estrinsecarsi in spiegazioni tecniche adeguate al livello culturale del paziente e al grado di conoscenze” in un “tempo sufficiente durante il quale riflettere sull’informazione ricevuta” (Cass. n. 19220/2013). Ad esempio, non è stato ritenuto validamente espresso il consenso “prestato verbalmente dal paziente sotto effetto di sedativi e con scarsa conoscenza della lingua italiana” (Cass. n. 19212/2015). La sottoscrizione di un modulo del tutto “generico” non è suscettibile di attribuire alle dichiarazioni in esso contenute valore di confessione stragiudiziale in merito alle informazioni ricevute, valore che è configurabile solo quando la manifestazione di volontà ha ad oggetto fatti obiettivi e circostanziati (e cioè le specifiche informazioni correttamente trasmesse al dichiarante). Anche il rifiuto alle cure e/o la revoca del consenso precedentemente prestato devono essere acquisiti e documentati con le stesse modalità previste per il consenso (art. 1, quinto comma), compreso l’inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La legge n. 219/2017 quindi ribadisce il criterio generale della libertà della forma di espressione del consenso/dissenso (acquisito, come detto, nei modi e con gli strumenti più consoni alla volontà e condizioni del paziente), e distingue il diverso e successivo momento della documentazione (con finalità meramente probatorie) della volontà del paziente. Se ne desume che l’avvenuta informazione e decisione sanitaria potrà essere anche altrimenti dimostrata, così come la mancata possibilità di procedere alla sua documentazione secondo le modalità indicate come preferenziali dalle norme vigenti. Il comma 11° dell’art. 1 rinvia invece ai casi normativamente previsti in cui una specifica forma (in genere la forma scritta) è richiesta “ad substantiam” e non solo “ad probationem” (es. l. n. 458/1967 “Donazione di tessuti ed organi tra persone viventi”; l. n. 194/1978 “Interruzione volontaria della gravidanza”; l. n. 107/1990 - oggi L. 219/2005 - “Trasfusioni di sangue”; l. n. 135/1990 “Accertamento diagnostico HIV”; l. n. 301/1993 “Prelievo ed innesto di cornea”; l. n. 14/2002 “Terapia elettroconvulsivante”; l. n. 40/2004 “Procreazione medicalmente assistita”; tutte le ipotesi di sperimentazione clinica o farmacologica - es. D.lg 211/2003). Da sottolineare infine come la l. n. 219/2017 in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l. n. 18/2009), ampli le modalità di manifestazione dell’autodeterminazione terapeutica, comprendendo ogni mezzo che consenta alle persone con disabilità di esprimersi, e prima ancora di ricevere e comprendere ogni necessaria e utile informazione. In base alla Convenzione, la disabilità è una delle tante diversità in cui si articola il nostro essere persone umane ed è principalmente il risultato della relazione tra la persona e il suo ambiente. Le barriere che rendono alcune persone meno abili delle altre dipendono sostanzialmente dal modo in cui la comunità organizza l’esercizio dei diritti e l’accesso ed il godimento di beni e servizi. Per questo motivo oggi vi è l’obbligo giuridico di includere nelle politiche “ordinarie” i temi della disabilità come parte integrante delle strategie di regolamentazione e sviluppo della compagine sociale. Sotto questo profilo la l. n. 219/2017 prescrive che sia concretamente ed effettivamente garantita la valorizzazione delle capacità di espressione, e ancor prima di comprensione, delle persone con disabilità. E’ già il medico, quindi, a doversi rendere “comprensibile”, adeguando la propria modalità comunicativa e dedicando a questo compito un “tempo” adeguato alle difficoltà ed ai limiti alle capacità cognitive del singolo disabile. Si tratta di un principio affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che protegge espressamente la “capacità del disabile di compiere scelte autonomamente” (art. 26). Anche il Comitato Nazionale di Bioetica aveva più volte sottolineato la natura graduale e mutevole della capacità/incapacità di intendere e volere, in quanto tra l’assoluta incapacità, propria della demenza, e la “normalità”, vi sono una serie di gradi intermedi, tra cui deficit cognitivi e alterazioni che possono determinarne diminuzioni, ma non l’assenza della capacità. L’art. 1 della legge, quindi, nell’affermare e declinare un diritto personalissimo come l’autodeterminazione terapeutica, prevede, su un piano di totale integrazione umana, modalità di esercizio idonee ad abbattere le barriere e le diversità. L’attenzione alla disabilità consentirà, in realtà, di tutelare anche altri tipi di fragilità più sfumata (es. l’anziano che progressivamente vive la diminuzione delle proprie autonomie e capacità cognitive) e che non hanno la forza dell’evidenza e la chiarezza del limite che molte volte caratterizza le condizioni dei disabili. La tutela della disabilità diventerà in tal modo l’”ombrello” sotto il quale tutte le persone “fragili” potranno trovare riparo. Per questo nell’incipit della richiamata Convenzione, gli Stati sottoscrittori (quindi anche lo Stato Italiano) hanno ringraziato le persone con disabilità per “i preziosi contributi, esistenti e potenziali” apportati “e dalla diversità delle loro comunità in favore del benessere generale ... perché la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza e a progressi significativi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento di tutte le forme di discriminazione e povertà”. In ogni caso il processo di informazione da parte del medico, finalizzato a consentire al paziente la libera ed effettiva manifestazione del consenso o del rifiuto o della revoca delle cure, deve essere guidato dal principio etico clinico, oggi normativo, di individuazione e attuazione delle modalità e misure più adatte ed adeguate al singolo paziente e anche al suo contesto di eventuale disabilità.
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