La nomina del Safeguarding Officer, a garanzia di un ambiente sportivo protetto per bambini e adolescenti

di Avv. Massimo Osler

Il safeguarding nello sport è un concetto fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, soprattutto dei minori e delle persone vulnerabili.

Si può definire come l’insieme di tutte le misure e delle pratiche adottate per proteggere i bambini, i giovani e le persone vulnerabili da abusi, maltrattamenti e sfruttamenti, ma anche da atti di isolamento o mancata soddisfazione dei bisogni fondamentali del minore.

Esso comprende la previsione di politiche e procedure specifiche di prevenzione, la predisposizione di procedure chiare per la segnalazione di preoccupazioni o incidenti, oltre ad una adeguata formazione di allenatori, tecnici sportivi e dirigenti.

Le politiche di safeguarding, dunque, si pongono soprattutto su un piano di prevenzione e si affiancano alla tutela giudiziaria ordinaria, alla quale unicamente compete la valutazione in ordine alle fattispecie di reato.

E’ condiviso, attraverso una interpretazione sistematica, che l’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nello stabilire che “gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica”, riconosca ai minori anche il diritto allo sport, che, come precisato dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, “rappresenta per bambini e adolescenti un’opportunità di gioco e di svago, di condivisione con i pari, di educazione, di sviluppo armonico, di riabilitazione, di inclusione e – nelle situazioni di disagio – anche di riscatto sociale”.

A ciò si aggiunga che l’articolo 19 della Convenzione ONU dispone che “ogni Stato adotti ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare la persona di minore età contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali”.

Il quadro normativo italiano in tema di tutela dei minori nello sport è delineato principalmente dagli articoli 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021, che pongono obblighi specifici per prevenire abusi, violenze e discriminazioni nello sport.

Al comma 6 dell’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 è previsto che “… con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport … entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto … sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza”.

Ad oggi, le autorità competenti non hanno ancora provveduto all’emanazione del decreto previsto dalla norma: ciò comporta l'assenza di prescrizioni specifiche in materia, ma il CONI è intervenuto con proprie delibere, linee guida e l’istituzione di un Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding, sottolineando l'importanza di campagne di sensibilizzazione per educare tesserati e famiglie sulla prevenzione e gestione dei rischi.

Dunque, se l’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede espressamente la nomina del responsabile per la protezione dei minori, ma rinvia alle disposizioni attuative (tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità delegata) che devono ancora essere emanate per definirne i requisiti e le modalità di attuazione, si può precisare che per le associazioni sportive non affiliate al CONI, l'obbligo di nominare il responsabile può ancora essere interpretato come non immediatamente vincolante.

Al contrario, per le associazioni affiliate al CONI, la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI ha introdotto l'obbligo per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) affiliate di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Questa figura ha il compito di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Tale figura - il Safeguarding Officer – è divenuta quindi per tali associazioni già obbligatoria, in quanto la relativa nomina doveva essere effettuata entro il 31.12.2024, con mandato quadriennale, scelto tra soggetti con competenze giuridiche, tecniche e di ascolto e con l’incarico di vigilare sui modelli organizzativi e, in particolare, di fungere da referente per segnalazioni di abusi o comportamenti inappropriati.

Appare tuttavia chiaro che debba essere scelto tra soggetti estranei all’organo direttivo e sportivo, per garantirne l’imparzialità, con competenze nell’ambito dei diritti, della tutela dei minori, anche con riferimento al contrasto della violenza di genere e ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

È poi fondamentale che la vittima possa comunicare con il Safeguarding – per denunciare l’eventuale abuso subito – in modo sicuro e riservato.

Le associazioni sportive possono, quindi, essere sanzionate amministrativamente se non adottano adeguate misure preventive, con sanzioni che vanno dall’ammonimento alla sospensione delle attività.

Le Linee Guida CONI non indicano però le funzioni del Safeguarding, rinviandone la declinazione ai Modelli organizzativi, previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 39/2021, rubricato “fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport", il quale statuisce che “le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate”.

Esso, principalmente, pone l'obbligo in capo alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, di redigere le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Tali modelli dovranno essere predisposti in base alla struttura dell’ente ed alla attività effettivamente svolta, valutando i rischi specifici e non limitandosi a prefissate regole generiche, in quanto stabiliscono funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, fissando anche i criteri di competenza, autonomia e indipendenza di tale figura.

Le Linee Guida, che hanno validità quadriennale, devono poi contenere: principi per garantire un ambiente inclusivo, sicuro e rispettoso dei diritti, procedure per la prevenzione e gestione di segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni, obblighi di formazione e sensibilizzazione di tesserati, genitori e staff.

Nei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (M.O.G.C.) dovranno essere descritti i compiti del Safeguarding Officer e quali devono essere i requisiti per la sua nomina.

I M.O.G.C. sono strumenti fondamentali per garantire l'integrità, la trasparenza e l'etica all'interno di un'organizzazione, definendo buone pratiche basate sui principi di lealtà, onestà e correttezza, promuovendo al contempo l'educazione, la formazione e una pratica sportiva sana. Favoriscono la creazione di un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso, in cui siano garantiti dignità, uguaglianza, equità e tutela dei diritti dei tesserati, valorizzando le diversità in modo concreto, rappresentando il pilastro fondamentale del sistema di safeguarding.

La normativa sul safeguarding nello sport è, in sintesi, un tassello fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti allo sport, con particolare attenzione ai minori, garantendo che le associazioni sportive siano tenute a implementare misure organizzative, formare il personale e sensibilizzare i tesserati, contribuendo così a creare un ambiente sportivo inclusivo, rispettoso e sicuro.

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