Sul divieto dei patti successori anche dispositivi

04 DICEMBRE 2023 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza n. 32855/22, la Corte di Cassazione ha statuito che sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita.

IL CASO Con sentenza del 2013 il Tribunale di Sassari aveva accolto le domande proposte da Tizio contro il fratello Caio, volte alla determinazione del confine tra il terreno attoreo e la strada destinata a passaggio comune insistente nella proprietà del convenuto, e da quest’ultimo parzialmente (e illecitamente) occupata.

Le proprietà erano pervenute ai fratelli in base alla “Scrittura Privata di Divisione e Assegnazione di Quote”, con cui erano stati divisi i beni ereditati dal padre per la quota di 2/3, ma anche il restante terzo di proprietà della madre (ancora in vita). Quest’ultima non aveva sottoscritto l’accordo, pur avendo consentito alla ripartizione tra gli otto figli della sua parte di proprietà. I fratelli, formate otto quote di uguale valore reciprocamente assegnate dopo un sorteggio, si erano impegnati a trasfondere il tutto in un futuro atto pubblico.

La Corte d’Appello, adita da Caio, rigettava il gravame, evidenziando che la mancata partecipazione della madre alla sottoscrizione della scrittura posta a base della domanda attorea (fatta valere dall’appellante) non era elemento rilevante, trattandosi di pattuizioni inquadrabili in un assetto contrattuale plurilaterale, cui tutte le parti avevano dato esecuzione, dandosi reciprocamente atto del consenso favorevole della madre.

L’accordo, in sostanza, non configurava una vera e propria divisione ereditaria, era quindi valido avendo contenuto obbligatorio: da un lato impegnava immediatamente e reciprocamente i contraenti sottoscrittori, dall’altro era destinato a conseguire il suo effetto definitivo di scioglimento della comunione con la successiva adesione delle parti che non avevano ancora sottoscritto (la madre).

LA SENTENZA Caio proponeva, quindi, ricorso per Cassazione. Tra i vari motivi, per quanto qui interessa, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1321, 1325, 1350 e 1418 c.c. per la mancata sottoscrizione della scrittura divisionale intervenuta tra i fratelli da parte della madre: oggetto della scrittura erano anche beni di quest’ultima mentre era ancora in vita; lamentava altresì la nullità della sentenza per violazione dell’art. 458 c.c., insistendo sulla nullità della scrittura in quanto contenente un patto successorio vietato dalla legge.

Tali motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente dalla Corte.

Gli Ermellini hanno anzitutto chiarito la ratio del disposto dell’art. 458 c.c., secondo cui “è del pari nullo ogni patto col quale taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi”: i patti successori, vincolando il de cuius, lo privano della libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte. Per lo stesso principio l’ordinamento riconosce a ciascuno la libertà di disporre dei propri beni mediante il testamento, che è atto revocabile e modificabile in ogni tempo.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, configurano patti successori anche le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, e facciano così sorgere un vincolo iuris di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.

Per stabilire se una determinata pattuizione ricada o meno nella nullità sancita dall’art. 458 c.c., occorre accertare:  

1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;

3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;

4) se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa”.

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l’art. 458 c.c. accomuna sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi che, pur non costituendo propriamente negozi mortis causa (non regolando in via diretta la devoluzione dell’eredità), presuppongano che la stessa si svolga secondo le sue regole. La nullità colpisce anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che cioè obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.

Nel caso in esame la domanda proposta dall’attore (sia che venga inquadrata come regolamento di confini sia che venga inquadrata nello schema dell’azione negatoria) ruota attorno alle pattuizioni contenute nella scrittura stipulata dagli otto fratelli, figli del padre defunto, che pertanto deve essere esaminata.

Con tale scrittura denominata “Scrittura Privata di Divisione e Assegnazione di Quote”, i fratelli erano pervenuti non solo alla divisione amichevole dei beni ereditati dal padre ma anche della quota di un terzo in proprietà della mamma: secondo la Cassazione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare – con rilievo anche d’ufficio - se la scrittura integrasse o meno un patto successorio dispositivo.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato anche sotto il profilo della nullità della scrittura in quanto priva della sottoscrizione della madre: per superare la mancata firma della mamma, la Corte territoriale aveva ritenuto che la scrittura avesse un contenuto meramente obbligatorio, senza tuttavia spiegare   da dove avrebbe tratto tale convincimento, anche perché l’atto non prevedeva affatto la successiva adesione formale della madre.

Secondo la Cassazione si imponeva, quindi, necessariamente un nuovo esame della scrittura privata posta a base dell’azione promossa da Tizio da parte del giudice del rinvio.

La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli