Quando si è in presenza di un vero e proprio testamento?

01 APRILE 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza n. 25932/2021 la sezione sesta della Cassazione Civile affronta il tema della sussistenza o meno di un vero e proprio testamento, con riguardo ad uno scritto di mano del de cuius.

IL CASO. La controversia riguarda uno scritto di provenienza della madre delle parti in causa, che la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto non contenesse disposizioni testamentarie.

Una delle figlie della de cuius ha impugnato la decisione di secondo grado avanti la Corte di legittimità lamentando, per quanto qui interessa, che: (i) la corte territoriale, nell’interpretazione dello scritto oggetto di causa, non avrebbe tenuto conto della reale volontà della madre defunta ed avrebbe altresì violato il principio di conservazione del testamento; (ii) inoltre, nell’accertare la presenza di disposizioni equivoche, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto limitare la nullità a quelle diposizioni e non all’intero scritto.

L’ORDINANZA.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.

Quanto al primo, la Suprema Corte ha osservato che, per aversi un testamento, è necessario che lo scritto contenga una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei proprio beni per il tempo successivo alla morte.

Ne consegue che, ai fini della configurabilità del testamento, non è sufficiente il riscontro dei meri requisiti di forma, ma è necessario riconoscere la volontà attuale del suo autore di compiere non già un progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che in presenza di espressioni ambigue è necessario indagare su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità della manifestazione di volontà del soggetto. Tale indagine involge un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione.

Ciò premesso, gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte d’appello avesse fatto corretta applicazione dei principi enunciati, qualificando lo scritto della defunta un semplice rendiconto, indirizzato verosimilmente ai figli, come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni. In particolare, i giudici di secondo grado hanno posto l’attenzione su alcune previsioni contenute nel documento, ritenendole chiaro indicatore dell’assenza della volontà dell’autore di disporre delle proprie sostanze per il tempo dopo la morte.

La Cassazione ha, quindi, rilevato che tale indagine, svolta dalla Corte d’appello, era esente da errori logici o giuridici e costituiva un apprezzamento di fatto incensurabile, soggiunto che non è prospettabile in sede di legittimità un confronto di maggiore o minore plausibilità tra due diverse interpretazioni, come invece richiesto dalla ricorrente.

Inoltre, non è stato ritenuto pertinente il richiamo al principio di conservazione del testamento, in quanto l’applicazione di detto principio presuppone il preventivo riconoscimento che una determina scrittura integra un atto di ultima volontà, nel caso escluso dalla Corte d’appello.

Quanto al secondo motivo, parimenti è stato ritenuto inammissibile in quanto i giudici di secondo grado hanno negato il carattere testamentario della scrittura nel suo complesso, e non di una parte di essa, e pertanto la censura formulata dalla ricorrente involge una censura dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, inammissibile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato pertanto il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

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