Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. a seguito di rinvenimento di scritture di ricognizione di dazioni di denaro dal de cuius al legittimario pretermesso07 FEBBRAIO 2025 | Successioni e donazionidi Avv. Alessandra Buzzavo Con la sentenza pubblicata il 2.01.2024 n. 875/2024 il Tribunale di Rimini ha rigettato una domanda di revocazione di sentenza non definitiva promossa da una coerede sulla base del rinvenimento di scritture private tra il padre, poi defunto, ed il fratello (legittimario pretermesso dalla successione paterna), che davano ricognizione di dazioni di denaro dal primo al secondo. IL CASO. La coerede Caia, soccombente in una causa di riduzione promossa dal creditore del fratello Tizio, totalmente pretermesso dalla successione del padre in ragione di testamento pubblico che istituiva eredi solo il coniuge e gli altri due figli, promuoveva giudizio di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. sulla base del rinvenimento di scritture private. Dette scritture risultavano sottoscritte dal padre e dal fratello legittimario pretermesso e davano ricognizione di elargizioni di somme di denaro dal primo al secondo. In tale contesto la coerede Caia chiedeva la revocazione della sentenza non definitiva, emessa nella causa di merito relativa all’azione di riduzione (nella quale Caia era rimasta contumace), che aveva accertato la legittimazione del creditore a revocare la rinunzia all’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso Tizio e la conseguente legittimazione ad agire in riduzione in surrogatoria, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione della quota di legittima spettante. Nello specifico, secondo la coerede Caia, revocata la sentenza non definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto negare l’azione del creditore del fratello Tizio, prendendo atto del ricevimento da parte dello stesso di somme di denaro dal padre, pari alla quota di legittima allo stesso spettante. LA SENTENZA. Per quanto qui rileva, il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione promossa da Caia sotto due distinti profili. In primo luogo, i giudici di primo grado hanno ritenuto che le scritture prodotte da Caia nella causa di revocazione non rivestissero il carattere della decisività in ordine alla statuizione assunta nella sentenza non definitiva relativa alla sussistenza della legittimazione del creditore di revocare la rinunzia di Tizio all’azione di riduzione e di surrogarsi allo stesso nell’azione di riduzione contro gli altri coeredi. Nello specifico la sentenza ha rilevato che “nel caso in esame occorre, pertanto, verificare se i documenti sui quali fonda la domanda di revocazione avrebbero avuto natura di documento decisivo nel procedimento relativo alla sentenza impugnata e se la mancata conoscenza delle scritture private sia riconducibile a causa di forza maggiore o meno. Detta analisi presuppone una previa ricostruzione della nozione di documento decisivo e di causa di forza maggiore. In relazione alla decisività, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che ai fini dell’impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c., deve ritenersi decisivo il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, è necessario che la parte indichi nel ricorso anche le ragioni relative alla asserita decisività dei documenti stessi (Cassazione civile, sez. trib., 19.10.2023, n. 29122). Pertanto, per documento decisivo si intende quello che dia la prova di fatti che, se il giudice avesse potuto conoscere al momento della sua decisione, avrebbero portato ad un diverso convincimento; il documento sopravvenuto, in sostanza, deve essere idoneo a fondare una diversa decisione. Nel caso di specie, i documenti sui quali fonda la domanda di revocazione proposta dalla (coerede Caia) sono rappresentati da delle scritture private, nelle quali il (de cuius) e il figlio (Tizio) hanno dato atto della dazione che il primo ha effettuato nei confronti del secondo di somme di denaro. Più nel dettaglio, nei documenti identificati con l’appellativo di scritture private sono stati riconosciuti i versamenti che il (de cuius) ha corrisposto in favore del figlio, versamenti che per espressa statuizione delle parti il sig. (Tizio) avrebbe dovuto imputare quale quota anticipata della eredità in caso di morte del padre. Dette scritture, pertanto, non sono qualificabili quali donazioni, in quanto per espressa statuizione normativa la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 782 c.c.). La donazione, quindi, è un contratto a struttura forte ossia un negozio per il quale ai fini della validità non è sufficiente l’accordo orale delle parti ma è richiesta la forma scritta dell’atto pubblico che deve essere redatto alla presenza di due testimoni. La ragione giuridica per la quale il legislatore postula tale forma quale requisito di validità dell’atto è rappresentato dalla cosiddetta debolezza causale della donazione. La donazione, infatti, determina uno spostamento patrimoniale unilaterale sorretto dall’animus donandi di colui che effettua la prestazione. Il donante non consegue alcuna prestazione quale corrispettivo della sua dazione e tale atto, di conseguenza, determina l’arricchimento unilaterale di una sola delle parti, ossia del donatario. Di conseguenza, il legislatore dispone che tale atto venga redatto da un pubblico ufficiale ossia un Notaio il quale, alla presenza di due testimoni, ha il compito di accertare la consapevolezza e la effettività del volere del donante. Nel caso di specie gli atti che sono stati allegati dalla sig.ra (Caia), per le motivazioni sopra indicate, non sono qualificabili quali donazioni ma rivestono la natura di atti ricognitivi dell’avvenuto trasferimento di somme di danaro tra il (de cuius) e (il figlio Tizio). Tali atti, pertanto, non avrebbero avuto natura decisiva nel giudizio relativo alla azione revocatoria e surrogatoria esercitata dalla società (creditore), in quanto le scritture private non costituiscono l’atto dal quale ha originato lo spostamento patrimoniale tra il (de cuius) e il figlio (Tizio) ma costituiscono una eventuale prova di tale negozio. Avrebbe avuto natura di documento decisivo il rinvenimento dell’atto di donazione intercorso tra il (de cuius) e il (figlio Tizio), poiché solo tale documento avrebbe potuto fondare un diverso convincimento del Collegio tale da condurre ad una diversa decisione nel procedimento RG n. XXX. Giova altresì evidenziare che il medesimo valore probatorio dei documenti posti a fondamento di questo procedimento di revocazione è assunto dalle disposizioni testamentarie del (de cuius) nelle quali egli ha espressamente pretermesso il figlio (Tizio) dando atto di avergli già corrisposto in vita somme di denaro equivalenti alla sua quota di legittima (“quanto a mio figlio ……, avendo lo stesso ricevuto negli anni importi di denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio a suo favore”). In relazione alla qualifica giuridica e alla efficacia probatoria della dichiarazione contenuta in un testamento, con la quale il de cuius dà atto di aver effettuato una donazione in favore di un dato soggetto, tale disposizione deve essere qualificata quale atto avente efficacia di confessione stragiudiziale. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che il tratto peculiare della dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, avente, per quanto detto, efficacia post mortem, è che essa assume necessariamente rilevanza probatoria non contro il de cuius, quanto, all'interno del giudizio in cui è dedotto il rapporto giuridico di cui il confitente era parte, contro l’erede che in tale rapporto sia subentrato. Pertanto, nella controversia promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per l’accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede, al quale il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto, in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa (Cassazione civile, sez. II, 08.06.2022, n. 18550). La medesima efficacia probatoria può essere estesa anche ad una scrittura privata redatta in vita dal de cuius, nella quale questi riconosce di aver versato in favore di un dato soggetto una data somma di denaro. Pertanto, le scritture private allegate dalla sig.ra (Caia) nel presente giudizio hanno il medesimo valore giuridico della dichiarazione contenuta nel testamento che era già noto alla sig.ra (Caia) e che la stessa avrebbe potuto far valere nel procedimento RG XXX qualora si fosse regolarmente costituita. Per le ragioni esposte, le due scritture private del ___ dicembre ___ e del ____ ottobre __ sono prive del requisito della decisività e da ciò consegue il rigetto della impugnazione proposta dalla (coerede Tizia).” Sotto l’ulteriore profilo, il Tribunale ha ritenuto che la mancata costituzione di Caia nel giudizio di primo grado era dipesa da negligenza della stessa e non da forza maggiore così difettando i requisiti ed i presupposti dell’azione di revocazione dalla stessa promossa. In particolare nella sentenza è stato evidenziato che “L’esame della giurisprudenza citata conduce ad affermare che la sola forma di ignoranza che giustifica la revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. è quella assoluta ed inevitabile. La ratio di questa interpretazione restrittiva della norma citata fonda su quella che è la stessa natura di tale mezzo di impugnazione. Trattandosi di un mezzo di impugnazione esperibile avverso una sentenza già passata in giudicato e che, quindi, deroga alla regola della intangibilità e della stabilità del giudicato, detto mezzo è esperibile alla condizione che il soggetto non abbia avuto alcuna possibilità di conoscere il documento fatto valere. Nel caso di specie, la domanda di revocazione proposta dalla sig.ra (Caia) fonda su delle scritture private che sono state da lei rinvenute dopo che in data 3 giugno XXX il fratello (Tizio) le ha comunicato di aver sottoscritto insieme al padre due scritture private contenenti la precisazione delle somme versategli in vita, per l’ammontare complessivo di euro XXXXXXX. La stessa attrice ha dichiarato di averle rinvenute in data 6 giugno XXX nella casa del defunto padre dopo aver ricevuto la dichiarazione del fratello, e di essersi prontamente costituita nel precedente giudizio chiedendo la rimessione in termini. Pertanto, manca il requisito della non imputabilità alla sig.ra (Caia) della produzione di tali documenti nel precedente grado di giudizio per le seguenti ragioni. Difetta il requisito richiesto ai fini della ammissibilità della domanda di revocazione della causa di forza maggiore, intesa quale ignoranza assoluta della esistenza del documento, in quanto la sig.ra (Caia) ha tenuto una condotta negligente, essendo nella condizione di conoscere della esistenza di donazioni fatte in vita dal padre in favore del fratello (Tizio) sulla base dello stesso contenuto delle disposizioni testamentarie. Nel testamento pubblico di data ______ si legge che: “quanto a mio figlio (Tizio), avendo lo stesso ricevuto negli anni importi di denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio a suo favore”. Detta disposizione testamentaria costituisce prova che la sig.ra (Caia) era a conoscenza del fatto che fossero state fatte delle donazioni dal padre in favore del fratello. Pertanto, la stessa, tenendo un comportamento conforme al canone della diligenza, avrebbe potuto ricostruire le dazioni ricevute dal fratello, anche cercando la relativa documentazione nella casa del padre prima della proposizione della impugnazione per revocazione. A ulteriore conferma della imputabilità alla condotta negligente della sig.ra (Caia) della mancata produzione nel giudizio R.G. n. XXX, si evidenzia che la stessa ha avuto piena contezza della esistenza delle scritture private poste a fondamento della revocazione non già da un soggetto a lei sconosciuto, ma dal fratello. Lo stesso luogo nel quale le scritture private sono state rinvenute costituisce elemento dal quale è possibile desumere la imputabilità alla negligenza della sig.ra (Caia) della mancata produzione di tali documenti nel corso del procedimento R.G. n. XXX. I documenti, come riferito dall’attrice e come confermato dalle dichiarazioni rese dal suo compagno, sono stati trovati nella casa dove in vita abitava il padre della sig.ra (Caia) e alla quale la stessa aveva libero accesso. Più nel dettaglio, tali documenti sono stati scoperti il ___________, quindi, tre giorni dopo che la sig.ra (Caia) ha avuto conoscenza della loro esistenza. Il ridotto lasso temporale che è intercorso tra il giorno in cui il sig. (Tizio) ha comunicato alla sorella della esistenza delle scritture private e quello in cui sono state rinvenute conferma che l’attrice non fosse in una condizione di oggettiva e assoluta impossibilità di avere conoscenza di tali documenti. Le stesse attività di ricerca non hanno comportato uno sforzo tale da poter qualificare la causa della mancata produzione nel giudizio R.G. n. XXX quale causa di forza maggiore”. In conclusione il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione promossa da Caia ex art. 395, n. 3, c.p.c. sotto il duplice profilo della non decisività dei documenti posti a fondamento della domanda (le scritture private rinvenute) e della imputabilità alla stessa della mancata produzione nel giudizio di merito (esclusa pertanto la forza maggiore). Allegati Tribunale Rimini 875 24
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