Adempimento spontaneo del legato è accettazione tacita di eredità?

07 GIUGNO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

La Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024, si è pronunciata in tema di adempimento spontaneo del legato e accettazione tacita dell’eredità.

IL CASO.

Tizia ha adito il Tribunale di Termini Imerese esponendo che con testamento pubblico del 28.3.2006 Sempronio aveva istituito erede universale la figlia Sempronia, disponendo che quest’ultima versasse all’attrice la somma di Euro 145.000 in riconoscenza e gratitudine dell’assistenza e dei servizi resi dalla stessa fino al decesso del de cuius.

Dopo la morte del testatore, Tizia ha quindi richiesto all’erede istituita per testamento la somma stabilita dal testatore, ma quest’ultima ha opposto di aver rinunciato all’eredità. Secondo l’attrice tale rinuncia doveva ritenersi inefficace avendo Sempronia compiuto atti di accettazione tacita sia versando in favore della propria madre la somma di Euro 7.500,00 in esecuzione delle disposizioni testamentarie del padre, sia avendo corrisposto all’attrice, tramite bonifico bancario proveniente dal proprio coniuge, l’importo di Euro 2.100,00 con causale: ‘acconto su Euro 130.000,0 per conto di Sempronia’.

Caia ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare l’inefficacia della rinuncia all’eredità di Sempronia e di condannarla al pagamento della somma di Euro 142.900,00, ovvero i 145.000,00 stabiliti dal testatore meno il bonifico di acconto di 2.100,00, oltre spese di lite.

Sempronia si è difesa sostenendo che la somma di Euro 7.500,00 versata alla propria madre non proveniva dal patrimonio ereditario del de cuius e che il versamento a mezzo bonifico a favore dell’attrice era stato effettuato da un terzo e non poteva integrare un atto di accettazione tacita di eredità.

Il Tribunale ha accolto tutte le domande dell’attrice. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo che ha osservato: (i) il testatore nel prevedere genericamente il pagamento di una somma di denaro a favore dell’attrice aveva inteso attribuire tale importo a prescindere dalla presenza dello stesso nell’asse al momento dell’apertura della successione; (ii) tale intento di liberalità rappresentava un legato di genere con obbligo dell’erede di onorarlo; (iii) Sempronia aveva compiuto una serie di atti che presupponevano la volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede: così il bonifico in favore della madre la cui causale corrispondeva a quella indicata dal testatore, ciò che escludeva che Sempronia avesse solo adempiuto spontaneamente le volontà paterne e, soprattutto, il secondo pagamento di Euro 2.100,00 con la relativa causale. Aggiungendo che non era comprovato un interesse del coniuge di Sempronia ad effettuare quel pagamento, oltre al chiaro riferimento al saldo di Euro 130.000,00 che avrebbe costituito- secondo la Corte -  la controproposta dell’erede rispetto al pagamento del maggior importo di Euro 145.000,00.

Sempronia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa in pubblica udienza sulla questione concernente la possibilità di ravvisare nel pagamento di un legato di somme di denaro il compimento di un atto di accettazione dell’eredità.

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere il pagamento della somma di Euro 2.100,00, effettuato dal marito della stessa, un’attività procuratoria posta in essere nell’interesse della chiamata alla successione. Non vi erano, secondo Sempronia, elementi presuntivi univoci e gravi per ritenere che la ricorrente avesse rilasciato una procura al marito, unico atto che avrebbe consentito di ravvisare nel pagamento un atto di accettazione tacita di eredità.

La ricorrente lamentava inoltre che il pagamento effettuato in favore della propria madre di Euro 7.500,00 era avvenuto con denaro non proveniente dall’asse e quindi era stato un adempimento spontaneo della volontà del de cuius.

La Corte si è quindi interrogata se l’eventuale adempimento spontaneo di un legato da parte di un chiamato possa comportare accettazione tacita dell’eredità e rendere inefficace una successiva rinuncia posta in essere dallo stesso chiamato.

Secondo gli Ermellini le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello non possono essere condivise.

Il legato di somme a favore della madre, secondo il testatore, doveva essere onorato mediante l’impiego del ricavato della vendita di un bene immobile dell’asse. Per quanto riguarda invece il lascito in favore di Caia, il fatto che si trattava di un legato di genere, richiedeva anzitutto di verificare la presenza di somme sufficienti nel patrimonio del de cuius e, in caso negativo, di stabilire se il testatore avesse inteso riferirsi a quelli esistenti nell’asse al momento della morte, conseguendone in tal caso l’invalidità della disposizione.

Tuttavia una volta accertata, come nel caso di specie, la validità del legato anche in assenza di liquidità, un eventuale adempimento dello stesso da parte del chiamato non poteva comportare automaticamente accettazione tacita dell’eredità.

E’ noto che l’accettazione tacita di eredità si configura quando il chiamato compie un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede. Non è sufficiente che il chiamato abbia agito con implicita volontà di accettare, ma è altresì necessario che si tratti di un atto che non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, dovendo sussistere entrambe dette condizioni.

Ricorda quindi la Corte di Cassazione il pacifico orientamento secondo cui il pagamento di un debito che il chiamato esegua con denaro proprio non configura accettazione tacita perché è un adempimento cui può provvedere anche un terzo, senza alcuna implicazione di diritti successori.

Allo stesso modo - secondo la Suprema Corte - deve concludersi in caso di esecuzione di un legato, in quanto il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente di per sé un atto di accettazione tacita, potendo anche accadere che la disposizione mortis causa a titolo particolare sia adempiuta da un terzo per i più svariati motivi.

Osserva ancora la Corte che non erano elementi decisivi per ravvisare necessariamente nel pagamento un atto di accettazione né il fatto che si trattava di un legato di genere, né l’assenza di denaro nel patrimonio ereditario poiché anche in tale ipotesi il pagamento del legato può avere luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche ad esempio mediante la liquidazione di cespiti immobiliari e mobiliari presenti nell’asse e con impiego del ricavato. E’ nel secondo caso, secondo gli Ermellini, che può configurarsi un atto (la liquidazione del patrimonio del de cuius) che solo l’erede ha il potere di compiere e che può comportare accettazione tacita, con conseguente inefficacia di una successiva rinuncia.

Secondo la Corte neppure l’art. 662 c.c. secondo cui, in mancanza di altre disposizioni del testatore, sono tenuti alla prestazione del legato solo gli eredi o legatari, è di ostacolo a che il legato possa essere adempiuto da un terzo (art. 1180 c.c.), avendo la norma dell’art. 662 c.c. il diverso effetto di limitare la volontà del testatore, nel senso che questi non può porne l’onere a carico di soggetti diversi da quelli indicati pena l’incoercibilità della disposizione, oltre a prevedere un criterio supplettivo di individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento del legato in mancanza di indicazioni del de cuius.

La Corte di merito ha, quindi, errato nel qualificare il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita. I Giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare con quali liquidità sono stati effettuati entrambi i pagamenti, in particolare se il primo bonifico di Euro 7.500,00 fosse stato attuato con somme provenienti dalla liquidazione del patrimonio ereditario, e ciò benché Sempronia avesse sempre eccepito che il bonifico era stato fatto con i suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità.

La Corte ha quindi accolto entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza e rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

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