Accettazione con beneficio di inventario nell’interesse del minore: in assenza di inventario la rinunzia all’eredità al compimento della maggiore è valida ed efficace?

01 APRILE 2025 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza pubblicata il 6.12.2024 n. 31310 le Sezioni Unite della Cassazione affrontano un tema delicato ed articolato relativo alla validità ed efficacia di una rinunzia all’eredità posta in essere dal minore il cui genitore abbia previamente accettato, in suo nome e per suo conto, un’eredità con beneficio di inventario senza però far luogo alla redazione dell’inventario.

IL CASO. Tizio e Caio proponevano opposizione all’esecuzione intrapresa contro di loro dalla Banca Alfa per il pagamento delle rate di mutuo acceso dal loro genitore Sempronio, deceduto.

Gli opponenti eccepivano che, avendo gli stessi rinunziato all’eredità entro un anno dalla maggiore età ex art. 489 c.c., non potevano rispondere del debito.

Il Tribunale rigettava l’opposizione in quanto rilevava che allorquando Tizio e Cario erano ancora minorenni, la madre aveva accettato l’eredità, a loro nome e nel loro interesse, con beneficio di inventario.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Secondo i Giudici di secondo grado l'eredità devoluta al minore e accettata dal genitore con beneficio di inventario comporta, anche nel caso in cui l'inventario non sia redatto, l'acquisto della qualità di erede da parte del minore. L'art. 489 c.c., infatti, attribuisce al minore, una volta raggiunta la maggiore età, solo la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno, non anche di rinunciare all'eredità, come confermato dal fatto che la rinuncia non è sottoposta a forme di pubblicità.

Tizio e Caio proponevano ricorso per Cassazione.

Per quanto qui maggiormente rileva, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 471 e 484 c.c. in relazione all’art. 489 c.c., in quanto la sentenza sarebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c., da parte del legale rappresentante del minore, che non sia seguita dalla redazione dell'inventario, non comporta nei confronti dello stesso l'acquisto della qualità di erede.

Ciò comporta che il minore, entro l'anno dal conseguimento della maggiore età, può rinunziarvi. Tale orientamento si fonda sulla configurazione dell’accettazione con beneficio di inventario quale fattispecie a formazione progressiva, i cui effetti si producono solo con il suo completamento e, quindi, con la redazione dell'inventario.

LA SENTENZA. Con ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2023 la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni unite la decisione del ricorso, in ragione alle soluzioni contrastanti nella giurisprudenza della Corte di legittimità sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso.

La questione è così sintetizzata dall'ordinanza:

se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell'inventario, consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.

La disamina svolta dalle Sezioni Unite ha preso inizio dall’esame del disposto di cui all’art. 471 c.c. secondo cui per i minori e per gli interdetti l'eredità deve essere accettata con beneficio di inventario.

Tale norma che sancisce tale forma di accettazione è la sola consentita dalla legge per i soggetti incapaci.

La prescrizione è considerata, in giurisprudenza e dalla dottrina, di ordine pubblico, rispondendo all'interesse generale di non esporre il minore al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui.

L’art. 484 c.c. prescrive che l'accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare.

La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile (art. 769 e segg.).

Il tutto a tutela della chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni ereditati presuppone, per poter operare, l'identificazione materiale di questi ultimi e, al fine di evitare incertezze, che essa si svolga in tempi celeri e secondo forme idonee ad assicurare la correttezza delle operazioni.

L’art. 489 c.c. prevede che i minori (gli interdetti e gli inabilitati) non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità), quando, "entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".

In sostanza la norma citata introduce una proroga al termine di esecuzione dell'inventario, in quanto consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro l'anno, le relative operazioni e altresì di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere un’accettazione nulla o inefficace.

Ne deriva che se il legale rappresentante fa l'accettazione ma non compie l'inventario entro il termine previsto dal legislatore, giammai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio di inventario.

Ripercorse così le norme interessate dalla questione, le Sezioni Unite si sono soffermate sull’esame della configurazione del rapporto tra la dichiarazione di accettazione con beneficio e l'inventario, richiamando l’orientamento prevalente che ravvisa

nell'art. 484 cod. civ. una " fattispecie a formazione progressiva ", per la cui realizzazione dei due adempimenti della dichiarazione e dell'inventario sono indispensabili per acquisire l'effetto della limitazione di responsabilità ovvero della separazione dei patrimoni.

Secondo questo orientamento, inaugurato dalla sentenza n. 11030 del 2003,  la dichiarazione di accettazione di per sé ha una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro nell’universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla persistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante " è considerato erede puro e semplice".

Concludono quindi le Sezioni Unite nel senso della conferma, in adesione alle motivate conclusioni del Procuratore Generale, dell'indirizzo interpretativo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, e nega per l'effetto la facoltà di una valida rinuncia successiva.

La ragione principale risiede nel rilievo, del tutto pacifico, che l'accettazione beneficiata è sempre accettazione dell'eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto.

L'accettazione con beneficio d'inventario comporta, pertanto, l'acquisto della qualità di erede.

Gli artt. 485 e seguenti c.c. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita.

È noto, inoltre, che il negozio di accettazione dell'eredità è irretrattabile: chi accetta l'eredità l'acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio "semel heres semper heres" (Cass. n. 1735 del 2024; Cass. n. 15663 del 2020).

La questione posta dall’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione va quindi risolta secondo le Sezioni Unite nel senso che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età. Il primo motivo di ricorso è stato perciò ritenuto infondato.

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