Scioglimento dell’unione civile: per la quantificazione dell’assegno di mantenimento deve essere considerata anche la convivenza di fatto anteriore alla formalizzazione del vincolo

26 LUGLIO 2024 | Unioni civili

di avv. Gabriella Dal Molin

La Corte d'Appello di Trieste con la sentenza n. 270/2024, pronunciata in giudizio di rinvio, ha dato applicazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 35969/2023, secondo il quale

"...In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiamata dalla legge n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento al diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 cit. ...".

Il fatto

In un procedimento di scioglimento di unione civile, la Corte d'Appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pordenone, ha rigettato la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento, poiché la stessa era fondata su circostanze accadute in epoca anteriore "...all'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, non avente efficacia retroattiva..." e quindi irrilevanti ai fini del decidere.

Avverso tale sentenza è stato proposto il ricorso per Cassazione, definito dalle Sezioni Unite con sentenza di accoglimento, ed enunciazione di principio di diritto (Cass. S.U. 35969/2023), rinviando la procedura alla stessa Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La parte interessata ha riassunto la causa avanti alla Corte designata, chiedendo "la conferma" del suo diritto all'assegno "...in dipendenza anche della perdita di occasioni lavorative più remunerative...", per converso parte convenuta ha contestato la pretesa avversaria richiamando le difese svolte nelle precedenti fasi del giudizio.

La decisione

La Corte d'Appello, con la sentenza n. 270/2024 ha accolto l'impugnazione ed ha attribuito alla partner economicamente più debole l'assegno di mantenimento.

Invero, gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo sono stati presi in considerazione con riferimento all'intero arco temporale di vita del rapporto, comprensivo anche del periodo di stabile convivenza di fatto della coppia, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, periodo in cui sono avvenuti i fatti che hanno compromesso la capacità economica di una delle parti.

In tale contesto la Corte del merito ha attribuito rilevanza giuridica anche alle occasioni di lavoro perdute, durante la stabile convivenza di fatto della coppia, antecedente all'unione civile formalizzata dopo l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dalla partner richiedente l'assegno, ed ha ritenuto che la disparità di condizione economica tra le parti fosse conseguenza di

"...scelte fatte in comune ai tempi non solo della convivenza a seguito dell'unione civile ma pure nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge, posto che è dato pacifico in causa che la stabile convivenza ebbe inizio nel 2013...".

La decisione della Corte d'Appello di Trieste, che ha recepito il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35969/2023, trova ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU dalla quale emerge che negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, sfociata successivamente nella costituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, comporta una inevitabile violazione dell'art. 8 della CEDU (si veda, tra le altre, la sentenza 14 dicembre 2017, Orlandi ed altri contro Italia).

La Corte d'Appello di Trieste, "...atteso che la questione per essere risolta giuridicamente ha necessitato dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione...", ha compensato tra le parti le spese di lite per tutti i gradi e fasi del processo.

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