Tutela dei soggetti deboli, interessi familiari, funzione evolutiva delle sanzioni processuali

Con sentenza n. 428 del 2018 il Tribunale di Pordenone, all’esito di una causa di divorzio, condannava il resistente, ex art. 96, III co. cpc, al risarcimento del danno in favore della ricorrente quantificato in euro 10.000.

In particolare, la materia del contendere si concentrava, oltre che sulle difficoltà relazionali tra il padre e l’unico figlio della coppia, in buona parte rientrate in corso di causa grazie all’intervento del consultorio di zona, sul contributo al mantenimento di quest’ultimo.

Il padre, infatti, si era costituito in giudizio dichiarandosi dipendente di una s.r.l. da cui percepiva uno stipendio mensile pari a euro 1.500 e, avendo avuto poi, da una nuova relazione, altri due figli, chiedeva di ridurre il contributo al mantenimento concordato anni prima in sede di separazione.

Il Tribunale rilevava la non credibilità dei redditi dichiarati dal resistente, in quanto incompatibili con il suo tenore di vita, caratterizzato dall’utilizzo di macchine e motocicli di lusso e ricordava pure che in sede di separazione il padre aveva concordato con la moglie un assegno di mantenimento per il minore pari a euro 500,00, nel mentre la sua dichiarazione dei redditi dell’epoca indicava un reddito inferiore a euro 800,00, circostanza che già lasciava intendere che disponesse di risorse ben più consistenti.

Oltre a ciò, il giudice di prime cure sottolineava che il resistente era il socio di maggioranza della società sua datrice di lavoro, alla quale tre anni prima aveva fatto un finanziamento soci fruttifero per euro 870.000 e dalla quale aveva ricevuto bonifici con causali poco convincenti; inoltre, nella documentazione bancaria del resistente, che, come anticipato,  dopo la separazione, aveva iniziato una nuova relazione sentimentale che aveva portato alla convivenza e alla nascita di due figli, non era dato rinvenire pagamenti usuali nella gestione di una famiglia composta da quattro persone (tasse, utenze, servizi, abbigliamento, alimentazione ecc.) ciò lasciava presumere che almeno una parte di tali spese venisse sostenute con denaro contante non dichiarato al Fisco.

Il Tribunale, perciò, stigmatizzava il comportamento del resistente il quale “in palese violazione del principio di lealtà processuale ex art. 88 cpc, ha in modo pervicace cercato di rappresentare, mediante una produzione documentale colpevolmente incompleta – integrata, per ordine del giudice, solo dopo la fase presidenziale – una situazione economico patrimoniale che si palesa come artificiosa ed elusiva, finalizzata ad occultare le reali risorse del resistente. Ritiene, pertanto, il Collegio che l’assegno disposto sia versato a far data dai provvedimenti presidenziali (quando cioè il resistente otteneva una riduzione dell’assegno rappresentando documentalmente una situazione non veritiera) e il suo grave comportamento vada sanzionato, ex art. 96, III co. cpc, con l’importo di euro 10.000 da versare in favore della ricorrente”.

Il Tribunale, valutato altresì il reddito della madre, disponeva a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio pari a euro 800,00 e condannava il resistente alle spese di lite, oltre al suddetto risarcimento del danno.

Il resistente impugnava la sentenza con ricorso alla competente Corte d’Appello di Trieste, la quale, pur concordando in toto con le considerazioni del Tribunale in ordine alle reali capacità economiche del padre e alla quantificazione dell’assegno posto a suo carico per il figlio, con sentenza n. 89/2019, in parziale accoglimento dell’appello, revocava la condanna ex art. 96, III co. cpc, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ritiene, infatti, la Corte che “l’occultamento delle disponibilità reali rientri nel normale (ancorché scarsamente commendevole) dispiegamento dell’attività defensionale, sì da non giustificare l’applicazione della sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c., che va perciò revocata”.

La vicenda processuale esposta costituisce occasione per riflettere sulla ricerca del punto di equilibrio tra diritto di difesa e lealtà processuale, in particolare in materia di procedimenti di famiglia a tutela dei delicati interessi in gioco, e sanzioni processuali.

La clausola generale inserita nell’art. 96 ultimo comma cpc, “in ogni caso”, apre scenari di amplissima discrezionalità al giudice soprattutto in ipotesi, come questa, in cui il legislatore non ha esplicitato quale sia l’interesse protetto.

In ogni caso, dall’esame dei lavori preparatori pare emergere, e la giurisprudenza di legittimità è orientata in tal modo (ex multis Cass. civ. nn. 7357/2019,7901/2018, 27623/2017), che la norma in esame abbia natura sanzionatoria e punitiva e la finalità perseguita dal legislatore sia quella, di norma pubblicistica, di deterrenza da condotte dirette ad abusare dello strumento processuale.

La giurisprudenza, pertanto, sul presupposto della necessità di impiegare oculatamente le risorse giudiziali e di contemperare le aspirazioni individuali con l’esigenza di riservare le risorse disponibili ai soli processi che risultino obiettivamente giustificabili, ha imposto spesso sanzioni processuali in nome dell’utilità collettiva.

Non va tuttavia dimenticato che parte della dottrina, anche nell’interpretazione dell’enigmatico ultimo comma dell’articolo in esame, ha ravvisato un’ipotesi di responsabilità aggravata ed ha pertanto attribuito natura risarcitoria alla condanna, anche in considerazione del fatto che sono distribuiti vantaggi e svantaggi tra le parti.

Il caso in esame nel quale il giudice di primo grado aveva condannato il resistente a versare alla ricorrente 10.000 euro, poteva integrare anche un’ipotesi di responsabilità aggravata,  atteso che il danno prodotto dalla condotta del resistente non era solo quello arrecato alla collettività, per l’abuso del processo (cui deve seguire la sanzione punitiva), ma anche quello causato alla ricorrente, costretta ad una attività processuale costosa - non solo in termini economici, cui consegue la vittoria di spese di lite, ma altresì in termini emotivi e di tempo, tale da giustificare il risarcimento del danno con funzione compensativa – dovuta ad un comportamento della controparte chiaramente contrastante col principio di lealtà processuale (ex art. 88 cpc) tanto più grave perché perpetrato in un giudizio avente ad oggetto, sostanzialmente, il mantenimento del figlio minore.    

Sul piano pratico, però, non bisogna dimenticare che, mentre la condanna al risarcimento del danno disposta dal primo comma dell’art. 96 cpc presuppone la prova di un danno (che, se non patrimoniale, deve riguardare diritti costituzionalmente protetti ed eccedere la soglia di tollerabilità – SS.UU. n. 26972/2008), quella che venga inflitta in relazione al terzo comma prescinde totalmente dalla prova di un danno, consistendo, per l’appunto, in una sanzione e non in un risarcimento.

 

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