Rigettata, senza contraddittorio, la richiesta al GI di modifica dei provvedimenti provvisori

Rivolgendosi  al Tribunale con ricorso per divorzio, il marito chiede un alleggerimento degli obblighi economici assunti con separazione consensuale a favore della moglie e dei figli.
Adduce un deterioramento delle sue condizioni economiche e richiama, per quel che concerne l’assegno a favore della moglie, il nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
Il Presidente conferma  l'assegno per la signora e aumenta il contributo per i figli in considerazione delle loro accresciute esigenze.


Con memoria integrativa il ricorrente chiede al Giudice istruttore di rivalutare la situazione alla luce degli elementi di fatto e di diritto esposti in ricorso e di modificare i provvedimenti provvisori.
Il Tribunale dichiara però inammissibile la richiesta, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le proprie lamentele alla  Corte d’Appello con reclamo ex art 708 cpc.


La decisione del Tribunale di Venezia, nella parte in cui individua, come giudice competente a conoscere della richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, la Corte d’Appello in sede di reclamo e non il Giudice istruttore, si inserisce  in un orientamento giurisprudenziale ormai nettamente prevalente, anche se in apparente contrasto con la disposizione contenuta nell’art.709 cpc, che nella formulazione attuale (risultato delle modifiche apportate legge 14 maggio 2005, n. 80) testualmente recita: «i provvedimenti temporanei urgenti assunti dal presidente possono essere revocati modificati dal giudice istruttore».
Per primo il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza del 30 marzo 2010, ha evidenziato che la riforma del 2005 non ha comportato un ampliamento dei poteri del Giudice istruttore (l’art  708 cpc ante riforma esplicitamente subordinava il  potere di modificare o revocare i provvedimenti provvisori al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”).
Si legge nell’ordinanza del Tribunale Lametino:
«…la disposizione novellata va, tuttavia, coordinata con altra disposizione introdotta dalla legge di riforma, vale a dire l’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c. secondo cui contro i provvedimenti in esame “si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
Come unica possibilità di coordinare i due rimedi si è ritenuto di dover stabilire che

quando, come avvenuto nella fattispecie, una  parte lamenta errori compiuti dal presidente sulla valutazione di fatti portati alla sua conoscenza, l’unico rimedio sia il reclamo alla Corte d’appello ex art. 708 c.p.c., da proporre entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento

(si sottolinea che per far decorrere il termine di 10 giorni la parte che ne ha interesse deve notificare, non essendo certo sufficiente a far decorrere il termine la comunicazione eseguita dalla cancelleria).

Quando invece sono sopravvenuti dei fatti nuovi o sono emerse, dopo l’udienza presidenziale circostanze prima sconosciute, i provvedimenti provvisori possono esser modificati o revocati dal giudice istruttore.


A questo orientamento ha aderito via via la giurisprudenza di merito, con pochissime eccezioni.
In particolare, la Corte d’appello di Venezia applica la distinzione in modo severissimo:
la deduzione col reclamo  di una circostanza nuova o  la produzione di un nuovo documento, anche se introdotti con la finalità di  avvalorare una tesi e non di giustificare il reclamo, rischiano di provocare il rigetto del ricorso
Il provvedimento del Tribunale di Venezia esprime dunque un orientamento consolidato.
Ciò che lo rende degno di nota è però un aspetto processuale
La richiesta di modifica è stata formulato dal  ricorrente  come s’è detto con la memoria integrativa, quando il procedimento era in attesa di riassegnazione del GI, essendo quello originariamente designato spostato ad altro incarico. Ma al GI la domanda di modifica non è neppure giunta:


il Presidente l’ha infatti dichiarata inammissibile, senza neppure attendere che si costituisse il contraddittorio sul punto¸ con lo stesso provvedimento con cui ha nominato il nuovo GI.
Del resto, insegna la Suprema Corte, che la pronuncia in rito rende superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104);


Si sottolinea infine  che alla distinzione tra i  due rimedi consegue una diversa efficacia dell’eventuale accoglimento dell’istanza  L’accoglimento del reclamo avrà infatti efficacia ex tunc  (con il limite della non ripetibilità degli assegni già corrisposti) , mentre la modifica del giudice istruttore, salvo che il provvedimento non disponga diversamente, avrà efficacia ex nunc  o  dalla proposizione della domanda.

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli