Ricorribili per Cassazione anche i provvedimenti sui figli dei conviventi e “concentrazione delle tutele” per gli ordini di protezione

IL CASO. A causa dei comportamenti violenti dell’ex convivente, la madre di un minore si rivolgeva al Tribunale di Treviso per ottenere l’affidamento esclusivo della figlia e la regolamentazione dei suoi rapporti di questa col padre. In ragione della particolare gravità della situazione, il Tribunale disponeva l’affido esclusivo ed emanava una serie di ordini di protezione, prevedendo altresì alcune misure cautelari durante lo svolgimento degli incontri con il padre.
Decidendo il reclamo proposto dal padre, la Corte d’appello di Venezia da un lato dichiarava la nullità del divieto di avvicinarsi all’abitazione dell’ex convivente perché pronunciato dal giudice collegiale, anziché da quello monocratico e dall’altro rigettava il ricorso nel merito per le restanti ragioni d’impugnazione.
Il padre impugnava il rigetto avanti la Corte di cassazione, e la madre, a sua volta, proponeva ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto il capo della decisione di secondo grado relativo alla dichiarazione di nullità degli ordini di protezione per violazione delle regole sulla competenza (art. 736 bis c.p.c.).

LA DECISIONE. La sentenza degli Ermellini focalizza due importanti questioni di diritto.
In primis, valutando l’ammissibilità del ricorso paterno, la Corte ha chiarito come il procedimento ex art. 317 bis c.c. si svolga mediante un rito camerale di natura e ratio differenti rispetto a quello di cui agli artt. 330, 336 e 336 c.c., e cioè di natura contenziosa, ma ispirata a peculiari ragioni “di celerità e snellezza”.
La Corte ha infatti ribadito il principio di diritto secondo cui ”in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317 bis c.c., rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza:

ne consegue che, nel regime di cui alla L. n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis, relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare”.


In altri termini, il procedimento relativo all’affidamento e la regolamentazione dei rapporti con i figli naturali prevede il rito camerale esclusivamente per ragioni di celerità e snellezza, senza che ciò escluda la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del Giudice di appello.  

Non è stato invece considerato ammissibile il ricorso incidentale promosso dalla madre.
La Corte ha infatti evidenziato che i provvedimenti aventi ad oggetto ordini di protezione, oltre a difettare del carattere di decisorietà e definitività, non possono essere impugnati per espressa previsione dell’art. 736 bis c.p.c.
Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ritenuto che, alla luce dell’importanza della questione, vi fossero i presupposti per esercitare d’ufficio il potere di esprimere a riguardo un principio generale di diritto (ex art. 384, comma primo c.p.c.).
Ne è conseguita la seguente, significativa massima:
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la "vis actrativa" del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la "ratio", che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi”.
In conclusione, quindi, secondo la Corte la preminente esigenza di tutelare il minore nel conflitto familiare deve indurre ad interpretare la norma seguendo il tenore letterale dell’enunciato dell’art. 736-bis, primo comma c.p.c. e ad affermare quindi che,

atteso il principio generale ”della concentrazione delle tutele” vigente nel diritto di famiglia, sussista “la vis actrativa del Tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia già stato incardinato avanti ad esso” con riguardo agli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”.

 

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