Ricorribile in Cassazione, limitatamente alle spese processuali, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 708 ter c.p.c.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8432 pubblicata in data 30 aprile 2020, ha dichiarato ammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Brescia, avente ad oggetto un reclamo ex art. 708 ter c.p.c., per la sola parte avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali.

La parte, soccombente in sede di reclamo avverso i provvedimenti provvisori, infatti, con l’unico motivo di ricorso al giudice di legittimità, lamentava la violazione degli articoli 91 e 739 c.p.c., poiché il decreto impugnato la condannava al pagamento delle spese processuali anziché rinviarne la regolamentazione all’esito del giudizio di merito.

In particolare la Suprema Corte, dopo aver ricordato che avverso i provvedimenti provvisori e urgenti, emessi ex art. 708 ter c.p.c., non è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 c.p.c., in quanto, proprio per la loro natura provvisoria e urgente, essi hanno carattere meramente interinale e sono destinati ad essere assorbiti dalla decisione “definitiva”, precisa che diverso è il caso di impugnazione relativa alle sole spese processuali, poiché qui il decreto si configura come una decisione relativa a posizioni giuridiche di credito e debito che derivano da un rapporto obbligatorio autonomo ed è idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata.

Il ragionamento degli Ermellini è articolato, ma lineare e prende le mosse dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce natura cautelare ai provvedimenti provvisori ex art. 708 ter c.p.c.

Ed infatti, la disciplina dell’art. 669 octies, comma 8, introdotta nel 2005, per cui l’estinzione del giudizio non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori - anche quando la domanda sia stata proposta in corso di causa - ha esteso a tali provvedimenti il carattere della ultrattività, in precedenza previsto dall’art. 189 disp. att. c.p.c.  per i soli provvedimenti ex art. 708 ter c.p.c. 

La successiva introduzione, nel 2006, della possibilità di reclamare i provvedimenti provvisori ex art. 708 ter c.p.c. ha indotto definitivamente ad accostare la disciplina dei provvedimenti cautelari a quella di quelli provvisori.

In sede cautelare è necessario provvedere sulle spese processuali solo ove la domanda venga proposta ante causam (non essendo necessario un successivo giudizio), mentre, in caso di proposizione della domanda in corso di causa, la regolamentazione delle spese deve avvenire all’esito del giudizio di merito, in quanto, come nel caso dei provvedimenti provvisori, la pronuncia cautelare sarà assorbita dalla decisione “definitiva” e non è dunque necessaria una immediata pronuncia sulle spese.

Tale disciplina, argomenta ancora la Suprema Corte, è applicabile anche in sede di “reclamo cautelare” ex art. 669 terdecies c.p.c. e quindi, proprio in ragione della natura cautelare attribuita ai provvedimenti provvisori.

Orientamento questo rafforzato dagli interventi legislativi del 2005 e 2006 e che risulta applicabile anche in caso di reclamo ex art. 708 ter c.p.c., nonostante le differenze tra i due istituti come, ad esempio, la competenza e il termine per impugnare.

Pertanto, poiché anche il provvedimento della Corte d’Appello in sede di reclamo ex art. 708 ter c.p.c. è destinato a rimanere assorbito nella sentenza finale, la quale potrebbe decidere in modo differente, né i provvedimenti provvisori possono essere chiesti ante causam, ne deriva che esso non deve provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, alla quale deve provvedere in sentenza il giudice di primo grado.

Poiché pertanto la Corte esclude l’accostamento, promosso da parte della dottrina, del reclamo in esame a quello ex art. 739 c.p.c., relativo ai provvedimenti camerali, ne deriva, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera di consiglio. 

La Corte di Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso cassando il decreto della Corte d’Appello di Brescia e revocando la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

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