Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Riconoscibile la sentenza israeliana attributiva di effetti civili al matrimonio religioso contratto in Italia senza le formalità prescritte dalla legge italiana09 GIUGNO 2020 | Diritto della famiglia transnazionale | Questioni probatorie e procedurali attinenti i procedimenti di separazione e divorzio | Crisi delle nuove famiglieIl caso proposto all’attenzione della Corte d’Appello aveva ad oggetto il riconoscimento di una sentenza del Tribunale rabbinico di Tel Aviv che aveva attestato la validità di un matrimonio religioso ebraico celebrato a Milano, da parte di due coniugi cittadini israeliani (e il marito anche italiano), attribuendogli effetti anche civili come previsto dalla legge israeliana. Nel nostro ordinamento il riconoscimento delle sentenze straniere è automatico ai sensi degli artt. 64-66 della l. n. 218/95, ma l’art. 67 della stessa legge prevede una procedura di riconoscimento nel caso in cui vi sia una contestazione nel riconoscimento da parte dei soggetti chiamati a darvi attuazione. Nella fattispecie, la procedura di riconoscimento di cui all’art. 67 l. n. 218/95, di competenza della Corte d’appello, si è resa necessaria perché l’ufficiale dello stato civile di Milano, cui la sentenza israeliana era stata presentata al fine di provvedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, aveva rifiutato di provvedervi, considerando ostativo al riconoscimento il fatto che il matrimonio era avvenuto in contrasto con quanto previsto dall’art. 14 della l. n. 101/1989 regolante i rapporti tra lo Stato italiano e l’Unione delle comunità ebraiche sulla celebrazione del matrimonio ebraico in Italia. La difformità con la l. n. 101/89 consisteva in ciò, che l’art. 14 della stessa prevede due sole modalità di celebrazione del matrimonio ebraico in Italia: o quello esclusivamente religioso o quello religioso con effetti anche civili. L’art. 14 comma 1 prevede che, così come avviene in Italia per il matrimonio cattolico, il matrimonio religioso può avere effetti anche civili se viene preceduto dalla formalità delle pubblicazioni. Dato che, nella fattispecie, i ricorrenti avevano contratto un matrimonio esclusivamente religioso, non avevano fatto le pubblicazioni, sicché, secondo l’ufficiale di stato civile, la pronuncia del Tribunale israeliano che attribuiva ad esso effetti anche civili non poteva essere riconosciuta in Italia, in quanto sarebbe stata in contrasto con quanto prescritto dalla legge regolatrice delle intese fra lo Stato italiano e l’Unione delle comunità ebraiche. Nel corso del procedimento le parti hanno argomentato se, in base alle norme di conflitto della l. n. 218/95, al matrimonio celebrato in Italia dovesse essere applicata la legge italiana o quella israeliana. Tale discussione si è svolta con argomenti non pertinenti che non occorre riportare, in quanto l’oggetto del contendere non era la validità del matrimonio celebrato a Milano, ma se poteva o meno essere riconosciuta la sentenza israeliana che ne attestava la validità e gli effetti anche civili. La Corte d’Appello di Milano ha pertanto valutato se sussistevano i requisiti previsti dall’art. 64 l. n. 218/95 per il riconoscimento della sentenza straniera. Di questi requisiti pacificamente non venivano in considerazione quelli che attengono alla competenza internazionale del giudice, al rispetto del principio del giusto processo e all’assenza di contrarietà ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano o di litispendenza con altro procedimento incardinato nel nostro Paese. L’unico motivo che, astrattamente, avrebbe potuto impedire il riconoscimento della sentenza israeliana era quello di cui all’art. 64 lett. g), che prevede la non contrarietà degli effetti della sentenza straniera all’ordine pubblico. Si trattava quindi di stabilire se il mancato rispetto della procedura prevista dalla l. n. 101/89 si configurasse come violazione dell’ordine pubblico costituito, com’è noto, da quel complesso di principi dell’ordinamento italiano ritenuti essenziali, quelli su cui è fondato il cemento della nazione quali potrebbero essere, ad esempio, i principi della parità uomo-donna o il divieto di discriminazioni di carattere etnico. L’ordine pubblico costituisce un limite alla penetrazione in Italia di leggi o sentenze straniere per la disarmonia che ne deriverebbe qualora questi strumenti affermassero principi e valori inconciliabili con quelli fatti propri dalla Costituzione e dalle leggi. Correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la procedura di riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso ebraico non rispecchiava alcun diritto fondamentale dell’uomo, e quindi non involgesse problematiche di ordine pubblico, tanto ciò vero che essa è stata discrezionalmente disciplinata con legge ordinaria e sempre con legge ordinaria potrebbe essere modificata. Né poteva ravvisarsi una violazione dell’ordine pubblico per la mancanza della procedura delle pubblicazioni. A conferma di tale assunto, la Corte d’Appello porta un argomento a nostro avviso non pertinente, citando la sentenza della Cassazione 15343/2016 che ha riconosciuto validità al matrimonio celebrato per telefono tra due cittadini pakistani. In realtà tale decisione non ha nulla a che vedere con la tematica delle pubblicazioni, ma piuttosto con la questione, che qui non rileva, se la legge pakistana che ammette la validità del matrimonio celebrato a distanza (peraltro con opportune cautele volte ad assicurare la libertà del consenso espresso dagli sposi) possa valere come legge regolatrice della forma del matrimonio in forza del criterio di collegamento della cittadinanza di almeno uno dei nubendi, come stabilito dall’art. 28 della l. n. 218/95, o se la stessa debba essere ritenuta contraria all’ordine pubblico per il fatto che non prevede la contemporanea, fisica presenza degli sposi al momento della celebrazione. Ferma la non pertinenza di questo argomento, è invece condivisibile la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello di Milano circa il carattere non indispensabile delle pubblicazioni. Si tratta, infatti, di un requisito previsto dalla legge italiana affinché il matrimonio produca direttamente anche effetti civili, ma che certamente non osta a che un matrimonio celebrato inizialmente con effetti solo religiosi possa produrre effetti civili per altra via, cioè a seguito di una sentenza israeliana che ne attesta la regolarità, riconoscendogli gli effetti civili nell’ordinamento israeliano. A conferma dell’estraneità delle problematiche di ordine pubblico in questa vicenda, si può osservare che questo, nelle fonti di diritto internazionale privato sovranazionale, viene considerato sempre più un’extrema ratio a cui fare ricorso solo in casi eccezionali, come risulta dal fatto che quella che normalmente si richiede, sia per impedire l’applicazione della legge straniera che per impedire il riconoscimento delle decisioni, è una contrarietà manifesta. In sostanza non era questione di stabilire se il matrimonio celebrato in Italia senza pubblicazione potesse produrre effetti civili in contrasto con quanto stabilito dalla l. n. 101/89, perché pacificamente non li produceva, ma se fosse riconoscibile la sentenza che glieli attribuiva ex post; e la decisione della Corte d’Appello di Milano è condivisibile perché pacificamente le sentenze straniere possono essere riconosciute anche se applicano una legge diversa da quella che avrebbe applicato il giudice italiano ove si fosse occupato del caso, salvo che la diversità delle leggi applicate non sia tale da configurare una violazione dell’ordine pubblico. Cosa che nel caso concreto non si era verificata. Per questo motivo riteniamo che non vi fossero ostacoli a riconoscere la sentenza israeliana, nonostante che, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, in virtù del combinato disposto degli artt. 19 e 27 l. n. 218/95 la validità del matrimonio contratto dal coniuge munito di doppia cittadinanza italiana e israeliana avrebbe dovuto essere giudicata in base alla legge italiana e che questa, attesa la mancanza delle pubblicazioni, non avrebbe riconosciuto a tale matrimonio gli effetti civili e avrebbe quindi considerato insussistente il rapporto giuridico di coniugio. E’ lo stesso motivo per cui non si può negare il riconoscimento alla sentenza straniera che ha accertato la validità di un contratto solo perché il giudice italiano, investito della stessa questione, applicando la legge designata dai propri criteri di collegamento l’avrebbe considerato invalido, salvo che questa invalidità non fosse così grave da configurare addirittura contrarietà dall’ordine pubblico. Allegati Corte Appello Milano 13 novembre 2019
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