Reddito di cittadinanza: si può pignorare quello del coniuge che non versa l'assegno di mantenimento?

Una recente sentenza del Tribunale di Trani, del 30 gennaio 2020, ha chiarito che il reddito di cittadinanza riconosciuto al coniuge che omette di versare l’assegno di mantenimento disposto dal giudice della separazione a favore delle figlie minori, deve ritenersi pignorabile, senza i limiti di cui all’art.545 c.p.c.,

Per il Tribunale di Trani, infatti, il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per “i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”.

IL CASO. Una moglie separata si rivolgeva al Tribunale di Trani, chiedendo che, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma VI, fosse ordinato al Ministero del Lavoro o all’INPS il versamento diretto della somma pari all’assegno di mantenimento delle figlie minori (pari ad € 360,00), a seguito del reiterato inadempimento del coniuge, titolare del reddito di cittadinanza per l’importo mensile di € 859,67.

Il Tribunale di Trani accoglieva la domanda e ordinava al terzo il pagamento diretto della somma, prelevandola dal reddito di cittadinanza corrisposto al marito.

Il Giudice ha ricordato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in materia di separazione personale dei coniugi, l’ordine ai terzi di pagare al coniuge creditore una parte di quanto dovuto al coniuge obbligato presuppone l’accertamento dell’inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell’obbligato, né della gravità dell’inadempimento o dell’intenzionalità dello stesso.

Inoltre, sempre secondo l’interpretazione dell’art. 156, VI comma, c.c., spetta al giudice una valutazione di opportunità, che consenta di stabilire se l’inadempimento possa considerarsi occasionale o se, invece, lasci presupporre che anche i futuri pagamenti saranno irregolari o messi in discussione.

Il giudice, considerato che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato “per i bisogni primari delle persone cui il titolare ha l’obbligo di prendersi cura”, ne ha riconosciuto la pignorabilità senza l’osservanza dei limiti previsti per i crediti alimentari di cui all’art. 545 c.p.c.

A favore di questa opzione interpretativa, il giudice osservava, in merito alla funzione e alla natura del sussidio, che il testo del decreto istitutivo, dopo aver definito il reddito “una misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale”, non contiene “alcun riferimento alla natura alimentare del reddito”, ma piuttosto indica “il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”, ricorda inoltre “la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto ad un principio generale, quello dell’art.2740 c.c”.   

Dalla ammissione della piena pignorabilità del reddito di cittadinanza si può ricavare anche l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro coniuge inadempiente a quanto stabilito con la sentenza di separazione. Il giudice richiama, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il limite della impignorabilità dei redditi di lavoro del coniuge obbligato oltre il quinto non opera con riferimento all’esecuzione promossa dal creditore in tema di contributo al mantenimento dei figli, avendo questo natura alimentare.

Questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Trani nell’ordinanza in commento.

Tale soluzione non è tuttavia condivisa da una parte della dottrina, secondo la quale, invece, il reddito di cittadinanza è assimilabile ad un salario o a una pensione e, per questo, pignorabile nei limiti di un quinto dell’importo netto corrisposto periodicamente al beneficiario.

 

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