Nella separazione con minori la nomina di un curatore speciale non è automatica ma dev'essere oggetto di valutazione

IL CASO. In un procedimento di limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale per i minorenni di Torino, nominato un Curatore speciale dei minori coinvolti, disposta la collocazione dei minori stessi in una comunità socioeducativa insieme alla madre, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale ordinario di Torino in ragione della pendenza di procedimento di separazione giudiziale tra i genitori.
Il Tribunale ordinario veniva preliminarmente investito della questione relativa alla necessità di confermare la nomina del Curatore speciale dei minori.

LA MOTIVAZIONE. In primis, va sottolineato come, per ormai costante orientamento giurisprudenziale, il minore, nella sua qualità di parte processuale, deve essere adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano non solo avanti al Tribunale dei Minorenni, ma anche avanti al Tribunale ordinario ogni qual volta si manifesti un conflitto di interessi con i genitori.
Richiama, il Giudice, le sentenze recentemente pronunciate dalla Corte di Cassazione n. 5256 del 06/03/2018 e n. 29001 del 12/11/2018, che enunciano il principio secondo cui nei giudizi sulla responsabilità genitoriale in cui vengano adottati provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, il minore, in qualità di parte del procedimento, ha diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, vantando interessi contrapposti ai genitori, e, in ragione di ciò, deve essere rappresentato da un curatore speciale che ne curi gli interessi.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato anche con riferimento al giudizio di separazione nel corso del quale vengano adottati provvedimenti che concernono il minore; con la precisazione, tuttavia, che, “la rilevante conflittualità tra le parti in causa non determina automaticamente una situazione di conflitto di interesse fra i genitori e figli” tale da richiedere la nomina di un curatore speciale del minore.

La nomina di un curatore speciale del minore è rimessa alla concreta valutazione del giudice di merito ed appare necessaria nell’ipotesi in cui il conflitto di interesse fra i genitori e figli si traduca in “comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice”.  

LA DECISIONE.  Nel caso di specie, osserva il Tribunale di Torino, i due minori si trovano inseriti in una comunità socioeducativa insieme alla madre, obbligata a permanervi in virtù di decreto del Tribunale per i Minorenni; il padre è sottoposto a misure restrittive penali; le competenze genitoriali materne sono ancora in fase di valutazione, atteso che costei, se da un lato in più occasioni ha denunciato i comportamenti pregiudizievoli del marito e chiesto l’aiuto dei Servizi, accettando senza riserve una collocazione protetta, dall’altro ha dimostrato una tendenza a minimizzare alcuni comportamenti dell’altro genitore e, soprattutto, i loro effetti negativi per i figli.
In ragione di ciò, il Tribunale di Torino ha optato per la necessità di confermare la nomina del Curatore speciale dei minori, concedendo allo stesso termine per costituirsi nel giudizio di separazione, al fine di una maggiore tutela degli interessi dei minori stessi.

 

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