Nel giudizio divorzile in grado di appello possono essere ammessi nuovi mezzi di prova oltre i limiti dettati dall’art. 345 c.p.c.

Lo ha affermato la Corte Cassazione con ordinanza del 30 novembre 2020 n. 27234, pronunciata all’interno di un procedimento di divorzio.

IL CASO
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1859/2015, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, revocando l’assegno divorzile attribuito dal Tribunale alla signora. La Corte del merito aveva, infatti, ravvisato, sulla base di un rapporto investigativo prodotto dal marito in grado di appello, un sostanziale “equilibrio” tra le condizioni patrimoniali dei due ex coniugi con conseguente non debenza dell’assegno in favore della ex moglie.

Avverso tale pronuncia la signora aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’esistenza di “...vizi implicanti error in procedendo...” in particolare “…la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., dovendo ritenersi inammissibili i documenti nuovi prodotti dall’appellante …” sulla base dei quali era stata accolta la domanda avversaria di revoca dell’assegno divorzile.

LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello di Firenze ed ha affermato il seguente principio di diritto

…nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell’art. 4, comma quindicesimo, della L. N. 898/197, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contradditorio delle parti…” ( in tal senso si veda Cass. ord. n.18532/2020, contra Cass. n. 12291/05).

Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione documentale effettuata al di fuori degli stretti limiti di cui all’art. 345 c.p.c., poiché la ex moglie aveva potuto controdedurre sul punto nel corso del giudizio di appello e non vi era stata quindi alcuna violazione del principio del contraddittorio, inoltre, i documenti versati in causa dall’uomo attenevano anche a circostanze intervenute dopo la sentenza di primo grado, “…con conseguente ammissibilità della prova anche sotto tale profilo…”.

E’ interessante evidenziare che la Corte di legittimità aveva già preso in considerazione “la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme” che caratterizzano il rito camerale nelle impugnazioni delle sentenze di divorzio e di separazione, per negare la piena applicabilità delle norme del rito ordinario con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 343 c.p.c., escludendo, in particolare, la perentorietà del termine per proporre l’impugnazione incidentale “…con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica…”( Cass. nn. 4091/2018 e 6154/2012).

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