Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La “terza via dell’assegno di divorzio” in due attesissime decisioni del Tribunale di Treviso02 FEBBRAIO 2018 | Questioni probatorie e procedurali attinenti i procedimenti di separazione e divorzio | Mantenimento del coniuge | Separazione e divorzioCon due recenti decisioni il Tribunale di Treviso ha affrontato i temi della determinazione e revisione dell’assegno di divorzio, di grande attualità dopo il noto revirement della Cassazione civile (sentenza n. 11504/2017) ed il suo successivo pronunciamento in materia di revisione (n. 15481/2017). Con una sentenza del 14.10.2017 i Giudici trevigiani hanno rigettato la domanda di assegno di una moglie (che godeva di un assegno separazione di € 490 mensili), ritenendo che avesse “raggiunto l’autosufficienza economica”, dopo aver enunciato compiutamente il proprio orientamento a seguito della nuova linea interpretativa adottata dal Giudice di legittimità (che, va ricordato, è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanza del 20.6.2017). I Giudici trevigiani osservano come il nuovo orientamento, pur confermando la natura assistenziale dell’assegno, ai fini dell’an debeatur abbia sostituito “il parametro del “tenore di vita matrimoniale”… con quello della “autosufficienza economica””, dettando al riguardo alcuni criteri operazionali che, tuttavia, lasciano aperto il problema della “perimetrazione del concetto di “autosufficienza economica””. Oltre a ciò, il Tribunale evidenzia che “sarebbe invece finalmente opportuno superare il dogma della natura assistenziale dell’assegno divorzile e affermare che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio, come evidenziato anche dagli interpreti più attenti”. I due rilievi finiscono per compenetrarsi in quella che, in sostanza, sembra essere una “terza via” tra l’orientamento tradizionale e quello “innovativo” della giurisprudenza di legittimità. Nell’esporre il proprio pensiero, il Tribunale parte dalla condivisione dell’idea che non si possa “considerare il matrimonio come un vincolo ultrattivo rispetto [al suo] scioglimento”, col risultato di garantire al coniuge una sorta di “rendita di posizione”, anche considerando il fatto che la scissione della coppia coniugale implica “un inevitabile mutamento in pejus del tenore di vita del coniuge stesso che versa l’assegno”. Questo criterio di giudizio viene però temperato da un altro, diretto a tener conto della “necessità di equilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia, in modo tale che il coniuge più debole che al momento dello scioglimento del matrimonio non abbia redditi sufficienti a garantirgli l’indipendenza economica e non riesca a procurarseli incolpevolmente, ottenga un assegno divorzile che rappresenti anche una sorta di riconoscimento per l’attività svolta durante il matrimonio a favore del nucleo familiare”. Di qui l’indicazione di un doppio ordine di criteri, ai fini di valutare se l’assegno sia dovuto o meno. Da un lato una serie di criteri “di natura personale”, fra i quali “le capacità fisiche e condizioni personali delle parti”, le loro “possibilità effettive di lavoro” (o “la ricerca da parte del coniuge eventualmente disoccupato di un’occupazione…. o l’esistenza di concrete giustificazioni dell’impossibilità” di ricercarla), “la circostanza che uno dei coniugi si sia occupato prevalentemente della cura della famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale” (perché “un’applicazione troppo rigorosa del nuovo orientamento giurisprudenziale rischia di penalizzare… il coniuge che si sia dedicato prevalentemente alla famiglia a scapito”, così pregiudicando la sua attività e crescita professionale. Dall’altro svariati altri “parametri di natura patrimoniale”, riferiti alle “possibilità effettive” di occupazione dei coniugi in relazione alle condizioni del “mercato del lavoro… nella zona geografica” di residenza, il “patrimoni[o] mobiliar[e] ed immobiliar[e]” (anche “tenuto conto anche degli oneri che essi comportano”, come le imposte sugli immobili…), nonché i “redditi (anche non dichiarati)” di ciascuno di essi ed “il costo della vita nel luogo di residenza dei coniugi” (come da “dati ISTAT”). Sempre sotto il profilo patrimoniale si dovranno considerare pure “la stabile disponibilità di una casa di abitazione ed il titolo in base al quale è detenuta” e “la capacità di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali) o la necessità di accedere a sussidi economici” da parte di enti pubblici o privati “in base al reddito”. Qualora sulla base di questo duplice sistema di criteri di valutazione si ritenga che non “vi sia autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno divorzile”, questo dovrà essere disposto. Ribadito che l’onere della prova delle circostanze rilevanti a tal fine grava sul richiedente, il Tribunale precisa poi che nulla cambia per la “determinazione del quantum dell’assegno”, perché si dovrà continuare a tenere “in considerazione i parametri individuati dal legislatore all’art. 5, comma sesto, l. div.”. In conclusione, i criteri per l’attribuzione dell’assegno cambiano, ma non nei termini previsti dal nuovo corso della Cassazione, perché alla sua finalità “assistenziale”, intesa diversamente da prima (in relazione all’”autosufficienza economica” e non più al “tenore di vita” goduto durante il matrimonio), se ne affianca una “perequativa” (o “compensativa”), destinata ad operare solo se ne ricorrano i presupposti, rappresentati dal maggior contributo che uno dei coniugi abbia dato alla “vita familiare” a discapito della propria carriera professionale e dei propri redditi. Con un decreto emesso il 9.1.2018 il Tribunale trevigiano ha completato il proprio impegno teorico, pronunciandosi anche sulla tematica della revisione, alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, degli assegni concessi sulla base dell’orientamento “tradizionale”, ed affermando di volersi adeguare ai “recenti orientamenti” espressi da Cass. civ. n. 15481/2017. Questi, argomenta il decreto, paiono supporre che l’indirizzo interpretativo anzidetto debba essere equiparato allo jus superveniens e tale, dunque, da giustificare, al pari “dei mutamenti di fatto”, la revisione delle statuizioni relative all’assegno di divorzio (ex artt. 710 c.c. e 9 l.n. 898/1970). La valutazione da effettuare per decidere se, e in quali termini, debba disporsi la revisione di un assegno determinato sulla base dell’orientamento interpretativo “tradizionale”, per adeguarlo ai dettami di quello più recente, dev’essere condotta sulla base dello stesso doppio ordine di parametri (personali e patrimoniali) indicati dalla sentenza pronunciata dal Tribunale trevigiano il 14.10.2017. Il Tribunale però prende lo spunto dalla disanima delle mutate condizioni personali e patrimoniali (rispetto all’epoca della sentenza di divorzio) dei due coniugi coinvolti nella controversia sottopostagli non solo per confermare che l’assegno sia ancora dovuto, riducendolo però in misura significativa (da € 1.900 a € 800 mensili), ma pure per arricchire l’apparato teorico della “terza via” varata con la predetta sentenza di un’accurata illustrazione dei suoi concetti-base, dichiaratamente mutuati dalla “migliore dottrina”. Secondo i Giudici trevigiani è vero che, cessato il matrimonio, devono cessarne gli effetti, ma occorre anche tener conto della peculiarità dell’istituto matrimoniale, in quanto implicante una comunione di vita suscettibile di produrre nel vissuto di ciascun coniuge conseguenze destinate a protrarsi ben oltre il suo scioglimento e che, proprio per questo, non possono essere ignorate dall’ordinamento: “Se è vero che si entra nel matrimonio come "singoli" e che come "singoli" si è destinati ad "uscirne"…. è nondimeno anche vero [che]… la peculiare dignità sociale dell'istituto - per la quale, significativamente, esso è ricercato anche tra le persone dello stesso sesso e che, di conseguenza, non può essere ignorata dall'ordinamento nella complessiva regolamentazione dei suoi effetti - sta nel rappresentare esso, per i coniugi, un momento di intima compenetrazione delle sfere personali ed (inevitabilmente) economiche, le cui conseguenze devono essere disciplinate in modo tale da assicurare comunque l'adeguata partecipazione di ciascuno a quanto insieme complessivamente costruito”. “Il matrimonio, con gli assetti economico-personali che ne siano derivati… non può essere considerato … una parentesi tendenzialmente irrilevante, ma quale base” della nuova condizione di vita post-matrimoniale di ciascun coniuge, tale da influenzarla, a volte, significativamente, vuoi in senso positivo (per colui che abbia potuto giovarsi dell’assunzione degli oneri della “vita familiare” da parte dell’altro), vuoi negativamente (per chi invece abbia dovuto sopperirvi, sacrificando le proprie prospettive professionali e reddituali). Per questo motivo, secondo il Tribunale, è indispensabile “allora assicurare al coniuge più debole un'adeguata perequazione, in quella prospettiva attuativa del valore di parità che deve rappresentare il sostrato di qualsiasi opzione nel campo della definizione degli assetti economici (anche) post-coniugali, prima di poter assumere, come parametro di riferimento, una "indipendenza economica" intesa in chiave solo oggettiva ed astratta (semplicemente valutando, cioè, la complessiva situazione reddituale e patrimoniale della "persona singola" dell'ex coniuge alla luce di dati statistici generali, come il "costo della vita nel luogo di residenza", giungendo all'applicazione di indici di "sufficienza" economica per il "proprio sostentamento" rigidamente standardizzati)”. Espresso da due provvedimenti collegiali, di contenuto significativamente omogeneo, questo pare, dunque, l’orientamento al quale il Tribunale di Treviso intende attenersi per l’avvenire. Allegati Tribunale Treviso 14 ottobre 2017 Tribunale Treviso 9 gennaio 2018
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