La sanzione amministrativa di cui all’art. 709 ter c.p.c. è lo strumento con il quale il Giudice può reprimere i comportamenti ostruzionistici del genitore che ledono il diritto del figlio alla “bigenitorialità”

Con l’ordinanza n. 13400/2019 del 17 maggio 2019, la Prima Sezione della Cassazione Civile ha respinto il ricorso di una madre avverso la decisione della Corte d’appello di Torino che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal marito separato, l’aveva condannata (ex art. 709 ter, secondo comma, n. 2 c.p.c.) al pagamento di € 5.000,00 in favore del figlio ed a titolo di risarcimento dei danni a lui provocati “per lesione del diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi dopo la separazione”.

Motivo, con il quale la ricorrente lamentava “la violazione e falsa applicazione degli artt. 709 ter secondo comma n. 2 e 346 c.p.c.” è stato ritenuto infondato nel merito, avendo la corte d’appello “adeguatamente motivato l’esistenza dei presupposti della condanna ex art. 709-ter comma 2 c.p.c. in quanto dalla sentenza impugnata si evince che il padre dal dicembre 2010 a luglio 2013 ha incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano uno più ampia frequentazione”.

Tale ridottissima frequentazione era stata dovuta ai “comportamenti ostativi contestati alla ricorrente”.

Inoltre, l’applicazione della misura prevista dalla citata disposizione è stata ritenuta appropriata poiché “la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria” da questa prevista costituisce una facoltà del giudice, che può adottarla “nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacoli non il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (Cass. 16980/2018)”.

Nel caso specifico, invero, il giudice del merito aveva ritenuto che fosse stata raggiunta la prova in merito al suddetto “atteggiamento ostruzionistica della madre” e al “condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore” ed altresì quella del “disagio, [del]le sofferenze e [de]i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre”.

Inammissibili, inoltre, risultavano le critiche rivolte dalla ricorrente “agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione” del provvedimento impugnato, in quanto “diretta a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi probatori del processo e un riesame delle valutazioni riservate al giudice di merito”, entrambi preclusi al Giudice di legittimità.

La decisione conferma come quello previsto dall’art. 709 ter c.p.c. rappresenti uno strumento alquanto flessibile e tale da consentire al Giudice di merito di intervenire con particolare sollecitudine nel conflitto genitoriale riguardo ai figli, allo scopo di dissuadere da comportamenti ostruzionistici tali da recare loro pregiudizio.

 

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