L'addebito della separazione al marito per aver intrattenuto una relazione extraconiugale può essere provato anche dallo scambio di messaggi fra moglie e amante

IL CASO. In un procedimento per separazione personale dei coniugi, la moglie formulava richiesta di addebito della separazione al marito perché questi aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale in costanza di matrimonio con una signora, con la quale sarebbe, poi, andato a convivere. Si opponeva il marito, adducendo che la causa della crisi coniugale fosse in realtà una sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi risalente a molti anni prima, quando la moglie avrebbe, a suo dire, “iniziato ad avere un atteggiamento di freddezza, tanto da costituire una “barriera” che ha a mano a mano allontanato i consorti”. 

La difesa della moglie contestava la ricostruzione fornita dal marito, rilevando come i coniugi negli ultimi anni avessero deciso di acquistare una casa per la famiglia, contraendo un mutuo, e, soprattutto, di avere un altro figlio. Pochi mesi dopo la nascita del bambino la moglie avrebbe scoperto la relazione extraconiugale del marito, confermata da questi ed ammessa dalla stessa amante, con la quale la moglie avrebbe avuto un fitto scambio di messaggi via WhatsApp.

Il rapporto coniugale, quindi, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con l’attuale compagna, con cui egli attualmente convive. 

LA DECISIONE. Il Tribunale di Velletri ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la pronuncia di addebito della separazione presuppone l’accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. 1, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del 16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018)”.

Ai fini della pronuncia di addebito, quindi, deve essere accertato che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074),

Qualora, invece, il rapporto fra i coniugi fosse già in precedenza compromesso per incompatibilità caratteriale o altre cause, la condotta contraria ai doveri coniugali dovrebbe reputarsi una conseguenza, e non una causa, della crisi già in atto. 

Il Giudice ha poi richiamato un altro principio consolidato in giurisprudenza (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018; conforme: sez. 1, sent. n. 2059 del 14/02/2012): ai sensi dell’art. 2697 c.c., la parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare non solo la condotta infedele, ma soprattutto che proprio questa abbia reso irrimediabilmente intollerabile la prosecuzione della convivenza.

E’, invece, onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare che la crisi matrimoniale sussisteva già prima dell’accertata infedeltà. 

Nel caso di specie, l’istruttoria svolta aveva permesso di dimostrare che la relazione extraconiugale del marito era pacificamente anteriore alla crisi coniugale e che questa aveva causato la fine del matrimonio ed il definitivo allontanamento del marito dalla casa coniugale. 

L’anteriorità della relazione extraconiugale era comprovata dalla testimonianza della attuale compagna del marito, la quale aveva confermato di aver scritto i messaggi WhatsApp inviati alla moglie in cui riconosceva l’esistenza della relazione nel corso del matrimonio, nata molti anni prima della scoperta del tradimento da parte della moglie, le riferiva che avevano festeggiato i cinque anni e addirittura che “… allorquando la resistente aveva partorito il terzo figlio nell’agosto 2015, il marito “era a letto” con  lei”. 

L’anteriorità della relazione era suffragata anche dalla condotta del marito che, dopo aver abbandonato la casa coniugale, si era trasferito senza soluzione di continuità presso l’abitazione dell’amante, a soli sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio. 

Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la richiesta di addebito della separazione personale dei coniugi a carico del marito. 
 

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