Il Tribunale di Pordenone attribuisce l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato a causa della sua scarsa propensione imprenditoriale

Il Tribunale di Pordenone, con l’articolata sentenza n. 871 pubblicata il 23.11.2018, accertato il “disequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi”, ha riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di € 2.000,00, poiché quest’ultima, a causa di errate scelte gestionali, risultava percepire dalla sua attività di estetista,  un modesto reddito mensile, quantificato, in sede di ctu, in € 800,00 al mese.

IL CASO. Il marito, legalmente separato dalla moglie dal 2012, con ricorso depositato in data 23.11.2015 adiva il Tribunale di Pordenone, chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza prole, celebrato nel 2001.

La moglie si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status, ma instando per l’attribuzione di un assegno divorzile in suo favore.

Nelle more dell’espletamento della ctu, diretta ad accertare la situazione patrimoniale delle parti, il Tribunale, con sentenza non definitiva, si pronunciava sulla domanda inerente allo status.

Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione per l’esame delle conseguenti domande a contenuto patrimoniale.

Il Tribunale accertava una notevole disparità economica tra le parti, in particolare veniva riconosciuta al marito, “…che partecipa ad un complesso di imprese riferibili alla sua famiglia originaria… “ una disponibilità mensile di circa € 10.000,00, a fronte di un reddito di € 800,00 mensili, ricavato dalla moglie dalla attività di estetista iniziata dopo il matrimonio.

LA MOTIVAZIONE. Il Collegio ha dichiarato di condividere “ …l’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18287/2018 che ha definitivamente abbandonato il criterio del tenore di vita pregresso ovvero della indipendenza economica del coniuge richiedente quali obiettivi perseguiti da un adeguato assegno divorzile…”, affermando che “ai fini del riconoscimento si deve… adottare un criterio composito, che…dia rilievo alle scelte assunte dalla coppia durante la vita matrimoniale, alle risorse godute dall’ex coniuge richiedente ed alle potenzialità reddituali future dell’avente diritto…”.

Ha quindi, in via preliminare, osservato che “ …in tema divorzile, in ordine alle contestazioni che necessitano l’accertamento dei redditi, patrimoni e l’effettivo tenore di vita delle parti, è riconosciuto al giudice ex art. 5 co. IX L. 868/70 un potere officioso d’indagine di straordinaria ampiezza…” (sul punto si richiama Cass. Civ. 21178/18, che offre una interpretazione incentrata sugli interessi dei figli).

Tale affermazione andrebbe, in ogni caso, coordinata con il riferimento, contenuto nella pronuncia 18287/18 delle Sezioni Unite, alla necessità del “…previo esperimento di una attività istruttoria importante ed impegnativa…”, che, da quanto si legge in motivazione, non pare essere stata svolta nel procedimento in questione.

Il Collegio ha infatti deciso la controversia sulla base delle sole risultanze della ctu e della produzione documentale, ritenendo provati alcuni elementi, determinanti per l’accoglimento della domanda di assegno e per la sua quantificazione, sulla base di un criterio di “ …alto grado di verosimiglianza… “. Criterio che viene richiamato in più passaggi della sentenza che qui si annota, sia con riferimento alla posizione economica del marito all’interno dell’impresa di famiglia “ …deve arguirsi…con alto grado di verosimiglianza che il ricorrente orienti le scelte strategiche aziendali…con particolare destinazione di cospicui utili a riserva ovvero a distribuzione tra i soci..”, sia con riguardo all’attività di estetista della moglie, la cui gestione totalmente antieconomica viene considerata una scelta endo matrimoniale.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la differente situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi vada ricondotta “…in parte apprezzabile, alle scelte di vita endo matrimoniali, quando cioè si avviava e conservava l’iniziativa commerciale della signora…”, le cui scelte strategiche, a parere dei Giudici, non possono che essere ricondotte al marito, il quale “rappresentava l’unica figura di spessore imprenditoriale nel contesto matrimoniale, essendo la signora priva di esperienza e formazione nel merito …”.

Sulla base di questi presupposti, privi di puntuale riscontro probatorio, il Collegio ha affermato che “… Gli attuali redditi depressi della signora, inadeguati al proprio sostentamento, si riducono, quindi, a scelte adottate dalla coppia in costanza di vita matrimoniale. …. Nel caso specifico…la signora va sostenuta economicamente dall’ex marito che ha contribuito in modo significativo…alla costituzione di un’iniziativa economica con dimensioni incongrue ed incoerenti al mercato ed alle competenze dell’ex coniuge…”.

Una siffatta elaborazione giurisprudenziale si discosta sensibilmente dai principi espressi dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza 18287/18, tanto che il Tribunale non ha mancato di precisare che “…si tratta di scelte peculiari diverse da quanto normalmente avviene nelle controversie divorzili, dove il coniuge richiedente insiste per un assegno di natura compensativa e perequativa focalizzato principalmente sulla perdita di chances…”.

Tuttavia non può sottacersi che tale interpretazione non tiene conto del principio di autoresponsabilità degli ex coniugi, consacrato nei Principi elaborati dalla Commissione Europea del Diritto di famiglia, e richiamato esplicitamente anche nella pronuncia delle Sezioni Unite, e neppure soddisfa l’aspetto “perequativo-compensativo” dell’assegno di divorzio delineato dalle Sezioni Unite, che, richiamato l’art. 24 della Costituzione, viene ricondotto alla posizione del coniuge che ha rinunciato a svolgere un lavoro extradomestico, per assumere un “…ruolo trainante endofamiliare…”.

Infatti, nel caso di specie, l’ex moglie ha visto attuate le proprie aspirazioni professionali, avviando “… un centro di servizi estetici…” che, con grande probabilità, se effettivamente fosse stato gestito secondo le direttive del marito, dotato - come rileva il Collegio - di competenze imprenditoriali, forse non si sarebbe rilevato antieconomico.

 

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