Il ricorso straordinario per Cassazione avverso i decreti in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

IL CASO. Con decreto 10 marzo 2016 il Tribunale di Cassino, su ricorso della M., regolamentava l’affidamento, la residenza, le modalità di frequentazione ed il mantenimento del minore W., nato da una relazione di fatto tra la ricorrente ed il G.L.
Proposto reclamo alla Corte d’Appello, quest’ultima accoglieva parzialmente l’impugnazione della madre, confermando l’affidamento condiviso, la residenza presso il padre ed il mantenimento diretto da parte dei genitori, ma aumentando i tempi di frequentazione tra madre e minore.  
Avverso tale pronuncia la M. proponeva ricorso per cassazione; resisteva con controricorso il G.L., eccependo l’irricevibilità del ricorso per difetto di procura speciale, l’inammissibilità del ricorso ordinario per Cassazione avverso provvedimenti adottati nell’esclusivo interesse del minore e non per dirimere conflitti tra diritti soggettivi, nonché l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto e per mancata indicazione dei vizi del decreto impugnato.

LA DECISIONE. Nel rigettare tanto le eccezioni di inammissibilità proposte dal controricorrente, quando i motivi di ricorso proposti dalla M., il Supremo Collegio ha, con ordinanza n. 20204/2018, ribadito come i decreti emessi dalla Corte d’Appello in materia di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio siano impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
A detta della Corte, infatti, l’equiparazione della posizione tra i figli nati fuori del matrimonio e quelli nati all’interno dell’unione coniugale, operata dalla l. n. 54/2006, e l’estensione della disciplina dei giudizi di separazione e divorzio anche ai procedimenti per l’affidamento dei figli naturali instaurati ai sensi dell’art. 317 bis c.c. (oggi artt. 337 bis ss. c.c.), implicano l’autonomia procedimentale di tali ultimi giudizi rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che entrambi seguano il rito camerale.


Alla luce di tale equiparazione, pertanto, i decreti emessi in materia di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio sono tesi, al pari delle decisioni sull’affidamento dei figli emesse nei giudizi di separazione e divorzio, alla risoluzione tra i genitori di contrapposte pretese di diritto soggettivo, e sono dunque impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..


Tale ricorso, peraltro, a seguito della modifica dei commi I e III dell’art. 360 c.p.c. introdotta con d.lgs. n. 40/2006, è sostanzialmente equiparato a quello ordinario, con la conseguenza che non assume nessun rilievo la denominazione concretamente attribuitagli dal ricorrente.
Alle stesse conclusioni era giunta la Suprema Corte anche con ordinanza n. 18194/2015.

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