Il coniuge infedele e il suo amante non sono civilmente responsabili se non ledono un “diritto costituzionalmente protetto” del consorte (e il datore di lavoro non è tenuto a vigilare sulla fedeltà coniugale dei suoi dipendenti)

La recente ordinanza n. 6598/2019 della Cassazione civile si segnala all’attenzione perché da una vicenda assai singolare il Giudice di legittimità trae occasione per focalizzare gli aspetti salienti della responsabilità civile da infedeltà coniugale ed inoltre perché con essa questi la prima volta si occupa della “responsabilità dell’amante”.

Un marito aveva convenuto a giudizio la moglie, dalla quale si era separato, un suo collega di lavoro, nonché la società di cui era dipendente (così come la moglie e il medesimo collega), e la sua controllante, per ottenerne la solidale condanna al risarcimento dei danni (un “disturbo depressivo cronico”) che assumeva di aver sofferto in conseguenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie (per anni) col collega in questione, il quale, a motivo di tale relazione, ne aveva pure favorito l’avanzamento di carriera.

Alle società convenute l’attore imputava la “mancata vigilanza sui propri dipendenti al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per i terzi”.

Tutti i convenuti si erano costituiti in giudizio, contestando le domande attoree; il collega dell’attore e le società resistenti avevano, fra l’altro, chiesto la sua condanna ex art 96 c.p.c.

Il Tribunale, dopo aver disatteso le istanze istruttorie dell’attore, ne aveva altresì rigettato le domande, condannandolo alle spese di lite, nonché per lite temeraria.

Impugnata la sentenza dal marito, la decisione era stata però confermata dalla Corte d’appello, salvo che per una riduzione delle spese liquidate.

Sicché il soccombente aveva proposto un ricorso per cassazione articolato in otto distinti motivi.

La Cassazione ha prioritariamente esaminato il terzo di questi, diretto a lamentare violazione o falsa applicazione del disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., perché, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva “escluso che la violazione del dovere di fedeltà, perpetrata dalla moglie nei suoi confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile”.

In proposito la Cassazione constata che la sentenza impugnata era partita dal principio già affermato dai precedenti in materia (Cass. civ. n. 18853/2011, n. 4470/2018), secondo cui "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva".

Da questa premessa deriva anzitutto che la violazione dei doveri coniugali non rileva solo ai fini del rapporto matrimoniale, ma può rilevare pure a quelli della responsabilità civile (extracontrattuale).

Quest’ultima però non è integrata dalla pura e semplice violazione degli obblighi coniugali, segnatamente da quello di fedeltà, di per sé sola insuscettibile di causare un danno risarcibile, bensì dal fatto che tale violazione produca la lesione di “diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale”.

Esemplificando, la Corte precisa che

“la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore”.

Addebito della separazione e risarcimento del danno, poi, operano su piani del tutto diversi e fra loro indipendenti, per cui “la mera violazione di tale dovere, o anche l’addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012… v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l’azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale”.

Pertanto, “i fatti che vengono in considerazione all’interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio”, ma “il bene tutelato è… diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l’ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito… ; nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti”.

Ricorda, invero, la Corte che “l’ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame”, poiché “l’ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970”.

Con la conseguenza che

“il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto”, ma “piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”.

In tal caso l’illiceità della condotta del coniuge che trasgredisce ad un obbligo giuridico, invero, si somma alla lesione di un altrui “diritto inviolabile”, dando così luogo ad un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c..

E proprio questo presupposto difettava nel caso controverso, secondo lo scrutinio delle risultanze processuali effettuato dal giudice d’appello, posto che questi aveva non solo “escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione)” (circostanza che però sarebbe stata irrilevante ai fini di una sua responsabilità aquiliana), ma soprattutto “che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona”.

Tanto bastava a motivare il rigetto della domanda.

Per la stessa ragione la Corte ha disatteso il motivo di impugnazione col quale il ricorrente si doleva del rigetto della domanda risarcitoria che aveva proposto contro il presunto amante della moglie.

Con quella che, salvo errori, è la prima decisione della Cassazione in materia, la sentenza in questione ha affermato che,

se “l’amante non è ovviamente soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale - il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere”, ciò nondimeno “laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante”.

Conformemente a quanto ipotizzato in dottrina (MIOTTO, La responsabilità civile dell’amante, in Resp. civ. e prev. 2013, 1103 e segg.), la Cassazione osserva che la responsabilità civile dell’amante “potrà essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l’onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto”.

Col corollario che “in caso contrario, infatti, il comportamento dell’amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell’intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge”.

Infine, relativamente alle, invero singolari, domande che il ricorrente aveva proposto contro il datore di lavoro e la sua controllante, la Corte rileva l’inconfigurabilità di “una responsabilità (concorrente con quella del danneggiante principale)” delle società summenzionate “per non aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni personali lesive del diritto alla fedeltà coniugale; e ciò anche nel più limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri, qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto alla dignità personale dell’altro coniuge”.

Semmai, osserva la Corte, “l’ingerenza del datore di lavoro nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro”.

La sommaria descrizione dell’antefatto processuale e delle istanze e produzioni istruttorie dell’attore fatta dall’ordinanza non consente di apprezzare tutti gli aspetti della vicenda controversa e lascia perciò in sospeso un interrogativo, perché, per quanto l’attore non avesse provato modalità dell’asserita relazione extraconiugale della moglie tali da ledere la sua dignità ed il suo onore, aveva comunque addotto una lesione del suo diritto alla salute (par di capire, supportata da pareri medici), che è anch’esso, per unanime e risalente giurisprudenza, un “diritto inviolabile”, come tale suscettibile di tutela aquiliana.

In merito non è chiaro quale sia stato l’appezzamento della Corte territoriale e come questo avrebbe potuto eventualmente ridondare sulla decisione adottata in sede di legittimità.

 

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