Genova cambia orientamento: preclusi gli accordi risolutivi dei conflitti familiari contenenti trasferimenti immobiliari

Ha avuto una certa risonanza, all’inizio del 2018, la pubblicazione, da parte della sezione famiglia del Tribunale di Genova del verbale della riunione 21 dicembre 2017, indetta dal Presidente di sezione “a sensi dell’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario”.
Il verbale  dà conto del mutato indirizzo della sezione circa la possibilità di utilizzare i procedimenti di separazione e divorzio e i procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,  per concludere degli accordi contenenti trasferimenti di diritti immobiliari.
L’eco che la notizia ha avuto dipende dal fatto che capita molto spesso che negli accordi risolutivi dei conflitti conseguenti alla disgregazione familiare le parti abbiano interesse a inserire dei  patti volti a redistribuire il patrimonio immobiliare e quindi ad attuare dei trasferimenti immobiliari.
La frequenza con cui questo interesse emerge è dovuta risale all’introduzione, nel 1987, delle prime modifiche alla legge sul divorzio.

L’art. 19 della legge 6 marzo 1987 prevede infatti l’esenzione fiscale per tutti gli atti e documenti i provvedimenti  relativi al procedimento di divorzio.


Molteplici interventi giurisprudenziali, i più importanti dei quali attribuibili alla Corte Costituzionale hanno di fatto poi estesi il beneficio dell’esenzione a tutti i procedimenti risolutivi dei conflitti connessi con la disgregazione familiare e quindi

anche alla separazione e ai procedimenti di modifica del divorzio e a quelli relativi alla determinazione degli obblighi di mantenimento per i figli.


D’altro canto, l’esenzione fiscale anche dei “provvedimenti” (oltre che degli atti e dei documenti), prevista espressamente dalla legge ha consentito di sottrarre a qualsiasi tipo di imposizione (di registro ipotecaria e catastale) passaggi di proprietà omologati o disposti dai Tribunali in conformità degli accordi raggiunti tra le parti.
Questo beneficio fiscale, per le parti davvero importante, ha costituito  l’incentivo di molti accordi e  ha conseguentemente  alleggerito i tribunali di contenziosi altrimenti molto impegnativi.

Secondo la giurisprudenza, infatti, “i provvedimenti” possono contenere non soltanto le statuizioni essenziali per dirimere le controversie sottoposte al giudice, ma anche quelle accessorie, volute dalle parti per definire i conflitti insorti.


Ovviamente l’Agenzia delle Entrate ha cercato in varie occasioni di arginare le possibilità di utilizzare gli accordi di separazione divorzio come strumenti di elusione fiscale di trasferimenti di diritti reali. Ma l’unico requisito richiesto dalla giurisprudenza fu per molto tempo un

collegamento funzionale tra il trasferimento pattuito e l’obiettivo di risolvere il conflitto familiare.


I trasferimenti pattuiti in occasione della separazione del divorzio, ma non nell’ottica di una definizione globale della controversia venivano, invece,  assoggettati ad imposta.
Dalla decisione della Suprema Corte  n°2111 del 2016 (orientamento confermato dalla sentenza 3110/2017 ) anche questo limite  è superato e  ora tutti gli accordi, anche se semplicemente posti in essere “in occasione” della separazione o del divorzio devono considerarsi esenti.


Al vantaggio fiscale, per molto tempo si è accompagnato quello derivante dalla possibilità di ottenere la trascrizione del trasferimento immobiliare utilizzando come titolo il decreto di omologa della separazione o la sentenza di divorzio o il decreto modificativo degli accordi di separazione o divorzio o quello che definisce il ricorso per determinare gli obblighi di mantenimento a favore dei figli.


Quantomeno dal 2013, da quando cioè la IX a sezione del tribunale di Milano si è espressa per l’impossibilità del trasferimento ”per atto giudiziario” si sta facendo strada l’ orientamento più radicale fatto proprio a gennaio dal Tribunale di Genova, cioè  da un altro tribunale  noto per la sua attenzione e per la sensibilità al diritto di famiglia
Le ragioni di questo orientamento, piuttosto inviso all’avvocatura, possono magari non essere condivise, ma risultano tutt’altro che superficiali.
Sottolinea infatti il Tribunale di Genova oltre all’impossibilità  per il Giudice di compiere le verifiche catastali e quelle necessarie all’esatta individuazione del bene:
«non vi è alcuna disposizione che attribuisca al magistrato che sottoscrive il verbale avente a oggetto un trasferimento immobiliare tra coniugi la prerogativa e il potere di accertare l’identità delle parti, la relativa legittimazione a disporre, né di adeguare le dichiarazioni dei coniugi alla normativa vigente, né di accertare l'effettiva titolarità del bene e della sua libertà da ipoteche, vincoli, oneri o trascrizioni pregiudizievoli (cfr. obbligo di visure) ovvero della sua conformità catastale: il magistrato, infatti, non è pubblico ufficiale con poteri certificativi e/o roganti»
Anche  per l’ avvocato, del resto, se non favorito da un percorso formativo o da esperienze professionali davvero particolari, la redazione di un accordo contenente patti traslativi di diritti reali da sottoporre al Tribunale, impone a pena di nullità adempimenti troppo complessi e verifiche troppo specialistiche.
Limitarsi dunque a stendere a stendere accordi da perfezionarsi avanti notaio può essere prudente per l’avvocato e molto più tutelante per il cliente che, si sottolinea, continua a beneficiare dell’esenzione fiscale, anche se la formalizzazione del trasferimento  è rimessa ad un momento successivo, purché sia riconducibile all’accordo di risoluzione del conflitto.
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