Genitori separati, assegno di mantenimento per i figli e benefici fiscali

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18392/2018, ha riaffermato indirettamente un principio noto, annullando con rinvio la sentenza d’appello sottoposta al suo giudizio.
Il caso riguarda un padre che riteneva di avere diritto alle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 100% in quanto, in base al provvedimento di separazione, solo a lui (e non anche alla moglie) era stato imposto il versamento dell’assegno di mantenimento.
La sentenza in esame ribadisce il principio per cui,

in caso di separazione tra coniugi, la detrazione per carichi familiari (figli) spetta in misura equivalente ad entrambi i coniugi ex art. 13 TUIR, in base al quale “…In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.”.


La decisione non è particolarmente chiara, ma consente di dedurre quanto si è appena affermato attraverso alcuni passaggi della motivazione.
In primo luogo laddove la Corte fa riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto della domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento che aveva recuperato a tassazione la metà delle detrazione che il ricorrente medesimo si era imputato, sottolineando come il Tribunale avesse posto il mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori.
La tesi dell’Agenzia era stata accolta dalla Commissione Tributaria, che aveva rilevato come la separazione avesse posto i figli a carico di entrambi i genitori indipendentemente dal fatto che “… la moglie dell’appellante non era tenuta al versamento diretto di un assegno per il semplice fatto che i figli erano con lei conviventi”, argomentazione che appare del tutto coerente col disposto dell’art. 337 ter c.c. in tema di mantenimento diretto.
Infine, il principio applicato al caso deciso si ricava anche dal passaggio della motivazione col quale la Corte conclude il suo esame disponendo la cassazione con rinvio.
Ivi, infatti, essa invita il giudice di rinvio a motivare adeguatamente la tesi sostenuta, non avendo “…esplicitato l’iter logico-giuridico che lo ha condotto ad affermare che la moglie per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, abbia in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli”.
In sintesi, quindi, fermo il principio dedotto dall’art. 13 TUIR, nel caso in esame non si è in presenza di un mutamento di giurisprudenza o di un nuovo indirizzo, ma semplicemente della necessità di spiegare, da parte del giudice del rinvio, come il principio di diritto affermato debba coerentemente operare.

 

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