Divorzio: quando è possibile conservare il cognome del marito?

Con la recente ordinanza n. 3454/2020 la Cassazione civile torna a pronunciarsi sulla questione della conservazione del cognome dell’ex marito dopo il divorzio, chiarendo che la notorietà derivata dal cognome del marito non è un valido presupposto per consentire all’ex moglie di continuare ad identificarsi col cognome maritale.

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado che, nell’ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, aveva respinto la domanda della ex moglie che chiedeva di poter utilizzare il cognome maritale, in quanto fonte di notorietà e di identificazione nel contesto sociale nel quale si era svolta la vita familiare.

L’ex moglie, anche nell’interesse della figlia minore, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, assumendo che la Corte aveva erroneamente considerato come presupposto per la conservazione del nome l’esistenza di un interesse “straordinario”, mentre, a suo avviso, il criterio normativo dell’art.5, comma 3, L.898/1970 e succ. mod., prevede un interesse “meritevole di tutela”, ravvisato nel suo caso nella notorietà derivatale nelle relazioni sociali dal cognome dell’ex marito.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, muovendo in primo luogo dal dettato normativo dell’art.143 bis c.c., secondo il quale la moglie “aggiunge” al proprio cognome quello del marito, chiarisce che, secondo tale disposizione, “non vi è più, come avveniva per il passato, la perdita del cognome personale della donna, che pertanto continua quindi ad individuarla, ma solo l’aggiunta del cognome maritale”. Inoltre questo effetto del matrimonio ”è circoscritto temporalmente dalla perduranza del rapporto di coniugio”.

Ne consegue che

la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri propri di una clausola generale, ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica”.

In questo contesto interpretativo la Corte territoriale correttamente aveva ritenuto che l’interesse all’uso del cognome maritale doveva ritenersi effimero, non assumendo maggior merito per la sola notorietà del marito nelle relazioni sociali. 

In secondo luogo la Corte considera che “il perdurante uso del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsente e che intenda ricreare un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente”.

Anche in relazione alla posizione della figlia minore la Suprema Corte non individua alcun interesse “straordinario” a che la madre potesse continuare ad utilizzare il nome del padre, dal momento che “la condizione della minore dedotta in giudizio è del tutto uguale a quella dei figli di coppie divorziate”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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