Delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio: la rilevanza “dell’affectio coniugalis” nella convivenza dei coniugi per oltre tre anni

Con l’ordinanza n. 30900/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui la convivenza continuativa dei coniugi per oltre tre anni è elemento ostativo al riconoscimento nello Stato italiano della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, essendo rilevante la mancanza di adesione affettiva e l’infelicità della convivenza solo se concordemente riconosciute e manifestate all’esterno da entrambi i coniugi.

Nel caso esaminato, la Corte di appello di Perugia aveva respinto la domanda del marito di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. S.U.n.16379/2014) che ha ritenuto elemento ostativo alla delibazione la stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio.

Il marito proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la propria convivenza ultratriennale era stata espressione di un matrimonio meramente formale, nel quale erano mancati i requisiti della stabilità ed esteriorità, essendo di fatto vissuto come “un separato in casa”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.30900/2019, nel respingere il ricorso, dopo aver definito la convivenza coniugale ultratriennale come una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, tutelata in forza dei principi di sovranità e laicità dello Stato, ha affermato che “il dato incontroverso della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi”.

Perché tale condizione sia rilevante occorre “che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno  la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come semplice coabitazione”.

Non solo, occorre altresì “che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l’affermazione comune dell’esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione”.

La Corte, quindi, conclude ritenendo irrilevante ogni indagine in merito alla mancanza dell’affectio coniugalis nel rapporto di convivenza, poiché tale mancanza di adesione affettiva “può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale”.

 

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