Niente sospensione per i procedimenti di famiglia? I Tribunali dissentono. Le associazioni chiedono l’intervento del Ministro

01 AGOSTO 2023 | Persone e processo

di Avv. Monica Mocellin

Con ordinanza n. 18044 del 6.6.2023 la Suprema Corte di cassazione ha enunciato un dirompente principio di diritto con rilevanti novità in tema di sospensione feriale dei termini.

La questione trae origine dal ricorso avverso un provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro che, confermando la decisione del giudice di prime cure, rigettava la domanda di un padre di veder modificato il collocamento del figlio minore.

Con controricorso la madre del bambino eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato oltre il termine semestrale di legge ritenendo che, in base all’art 83 co. 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020, nel caso in esame non trovasse applicazione la sospensione feriale dei termini.

Gli Ermellini hanno ritenuto l’eccezione fondata e l’applicabilità al caso in esame della norma citata.

Dopo aver richiamato la distinzione operata dall’art. 83 co. 3 lett. a) tra alimenti e obbligazioni alimentari, la Suprema Corte ricorda come la stessa Relazione illustrativa del decreto n. 18 preveda che queste ultime debbano intendersi nella più ampia accezione contemplata dalla normativa comunitaria.

Pertanto, la norma trova applicazione non solo nelle controversie strictu sensu alimentari (art. 433 c.c.) ma anche nelle ipotesi di “…obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità…”.

Secondo la Corte “La normativa sull’emergenza Covid 19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico”.

Secondo il giudice delle leggi in tal modo il legislatore avrebbe inteso attuare un’armonizzazione della normativa “eurounitaria” nonostante nel nostro Paese i due istituti (alimenti e mantenimento in ambito familiare) abbiano sempre avuto una diversa regolamentazione per “antica tradizione dogmatica”.

La Corte, infine, ha appunto enunciato il seguente principio di diritto:    

“In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, c.1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma dell’art. 83, c. 3, del d.l. n. 18/2020, convertito nella l. n. 27/2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dall’art. 92 del decreto regio n. 12/1941”.

Va necessariamente osservato che la Corte di Cassazione, decidendo solo con ordinanza, ha richiamato a sostegno della statuizione l’applicazione di una norma concepita e strutturata per la gestione delle attività giudiziarie in fase pandemica Covid 19.

Tale norma non solo non è più in vigore, ma aveva una struttura evidentemente emergenziale, posto che dopo avere dichiarato sospesi i procedimenti pendenti (…dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 … dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali), poneva una serie di eccezioni dovute proprio ed esclusivamente all’importanza di particolari questioni insuscettibili di arresto.

Tra queste quelle di alimenti nei soli casi in cui vi fosse pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali (cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità). 

La Corte, individuando una relazione con il Regolamento Comunitario citato - destinato ad assicurare il riconoscimento e l’esecutività dei crediti alimentari “… derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti… -   senza tenere conto del fatto che il Regolamento stesso precisa che “L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma”, deduce che i crediti collegati al mantenimento familiare, siccome sono alimentari ex art. 83 della l. n. 27/2020 e a trattazione urgente, non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

La questione lascia qualche dubbio, non solo per quanto detto a proposito dell’attuale vigenza della norma emergenziale citata, ma anche alla luce della giurisprudenza della Corte stessa secondo cui “l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, anche se ha la funzione di provvedere agli alimenti in favore del coniuge che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa” (cfr. ex multis Cass. Civ. 9686/2020).

In sintesi, quindi, la decisione in esame non solo lascia ampi margini di dubbio, ma soprattutto, ove venisse consolidata, è atta a creare non pochi problemi alla gestione feriale delle controversie “alimentari” endofamiliari, le quali dovrebbero essere fissate e trattate anche durante il periodo feriale con Collegi feriali composti spesso da magistrati abituati ad occuparsi di materie diverse da quelle di cui si discute.

Ciò senza considerare che, come al solito a macchia di leopardo, ogni Ufficio Giudiziario sarebbe libero di stabilire se la controversia di mantenimento sia o meno “alimentare”.

La questione è, ovviamente, di tale rilievo che il Consiglio Nazionale Forense, in data 20 luglio 2023, ha inviato a tutti gli Ordini degli Avvocati un comunicato segnalando il provvedimento, riportando il principio di diritto, e sollecitando a darne adeguata informazione agli iscritti.

Il Consiglio sembrerebbe avallare la decisione in esame, non pone la questione in termini dubitativi, e infatti scrive: “Come riportato nel testo dell’ordinanza, dette controversie sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie”.

Dopo l’intervento del CNF, le associazioni maggiormente rappresentative degli avvocati matrimonialisti, hanno ritenuto opportuno intervenire con un comunicato ufficiale in data 27 luglio 2023, con il quale chiedono al Ministro della giustizia un tempestivo intervento legislativo al fine di dare certezza alla situazione attualmente particolarmente confusa, poiché i diversi Uffici giudiziari presenti sul territorio si sono orientati in maniera diversa, ritenendo alcuni di non aderire alla decisione del Giudice di legittimità per le ragioni appena indicate in questo testo.

Ad oggi risulta che non aderiscano all’orientamento della Suprema Corte i Tribunali di Siena, Roma, Genova, Gorizia, La Spezia, Treviso.

Anche APF ha sollecitato l’intervento del Ministro di giustizia con il messaggio di cui si unisce copia.

Si allegano anche i provvedimento dei Tribunali citati, la lettera di Apf e quella delle associazioni.

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