Il curatore speciale del minore con poteri sostanziali all’esame della Cassazione

01 APRILE 2025 | Persone e processo

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Nell’ambito di un procedimento ex art. 333 c.c., apertosi su richiesta del PMM, il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto di data 27.7.2023 emesso inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c. nell’urgenza di sottoporre a trasfusione di sangue il quindicenne Tizio - che a seguito di un incidente stradale aveva riportato lesioni gravi e asseritamente idonee a porlo in pericolo di vita - stante l’opposizione dichiarata ai medici dai genitori Caia e Sempronio (in quanto Testimoni di Genova) e dallo stesso ragazzo, dichiarava sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori, nominava un curatore speciale per il minore, il tutore provvisorio dello stesso e affidava il minore ai Servizi Sociali di Pescara, fissando apposita udienza per la conferma o revoca del provvedimento urgente.

All’udienza in data 2.8.2023 l’incaricato del Servizio sociale dava atto che il minore era ancora ricoverato, mentre i genitori riferivano che le trasfusioni di sangue non erano state poi necessarie, avendo i medici adottato terapie alternative.

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, preso atto del venir meno dell’urgenza di terapie salvavita contrarie alla volontà espressa dai genitori, con decreto del 3.8.2023 revocava la sospensione della responsabilità genitoriale; tuttavia, “sussistendo ancora una situazione di grave rischio per l'incolumità fisica del minore e non essendovi un quadro informativo chiaro sull'attuale situazione clinica del minore né essendo pervenuta la relazione del Servizio sociale sulla situazione familiare e sulle generali condizioni di vita del minore”, confermava l’affidamento di Tizio al Servizio Sociale di Pescara, incaricandolo di svolgere una indagine socio ambientale e di acquisire informazioni dai medici curanti. Nominava, infine, in sostituzione del precedente, un nuovo curatore speciale del minore, “con poteri sostanziali in ambito sanitario compresivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al Giudice tutelare.

Tale decreto veniva reclamato da Caia e Sempronio, ma la Corte d’Appello di L’Aquila lo confermava.

I genitori di Tizio si opponevano, quindi, anche a quest’ultimo provvedimento, proponendo ricorso straordinario per cassazione, in base a cinque motivi, nei confronti del curatore speciale del minore e del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

In particolare, con il primo motivo i ricorrenti denunciavano, ex art. 360 n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 473 bis, 473-bis.15, 473-bis.21, 473-bis.22, 473-bis.24, 739 c.p.c., art. 5-bis L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 25 co. 1 n. 1 e 26 R.D. 1404/1934, artt. 3,24 e 111 cost., artt. 6 e 13 CEDU, per erronea qualificazione giuridica del decreto del TM del 3/08/23 ex art. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c. e art. 333 c.c. impugnato dinanzi la Corte d'Appello, in quanto il decreto, in seguito alla prima udienza, ha recepito il precedente provvedimento del 27/07/2023 ex art. 473-bis.15 (provvedimenti indifferibili inaudita altera parte) e disposto l'affidamento ai Servizi Sociali (una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi), conferendo poteri sostanziali al curatore e così introducendo sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, con affido a soggetti diversi dai genitori, e il nuovo art. 474-bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità dinnanzi alla Corte d'Appello dei provvedimenti limitativi anche temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all' art. 473-bis c.p.c.”.

Con il terzo motivo lamentavano, ex art. 360 n. 3 c.p.c., “la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge n. 219/2017, dell'art. 315-bis c.c., dell'art. 473-bis.4 c.p.c, dell'art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo, dell'art. 24 della carta dei diritti fondamentali UE, dell'art. 6 della convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, degli artt. 2,3,13,19 e 32 cost, in quanto il minore è stato escluso dal procedimento, non essendo stato previsto il suo ascolto (né motivato perché non è stato ascoltato), non è stato valutato il suo diritto di autodeterminazione e la capacità di discernimento, non è stato dato alcun rilievo alla volontà espressa dal minore ultra quindicenne [Tizio] in ordine alle terapie mediche cui doveva essere sottoposto in violazione alle norme interne ed internazionali che tutelano tale diritto e non vi era poi nessun conflitto fra il minore e i genitori che poteva giustificare la nomina del curatore speciale” , la nullità o l’illegittimità della nomina del Curatore speciale del minore in assenza di un conflitto reale tra minore e genitori (convergendo le loro volontà) o la mancanza di un rischio per l'incolumità fisica del minore (assente sin dal momento del primo ricovero in ospedale, non essendo la emotrasfusione una cura salvavita).

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2944 del 2025, tra le altre questioni, si è occupata anche della figura del curatore speciale del minore cui vengano riconosciuti poteri sostanziali.

Il Giudice di legittimità ha, quindi, anzitutto precisato le disposizioni di legge rilevanti nel caso di specie e, tra queste, i primi tre commi dell’art. 473 bis.8 c.p.c.:

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4”.

In base a tale disposizione la nomina del curatore speciale del minore deve essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nonché a pena di nullità degli atti del procedimento, allorquando, tra le varie ipotesi, sia disposto l’affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss., della L. n. 184 del 1983 (ipotesi sub b), ovvero dai fatti del procedimento emerga “una situazione di pregiudizio del minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale di entrambi i genitori” (ipotesi sub c) e “in ogni caso”, quando i genitori appaiano, “per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”.

Non è, però, sufficiente “il solo conflitto di interessi tra genitori e minore, dipendendo la necessità della nomina del curatore speciale dall'accertamento negativo del requisito di adeguatezza dei genitori a rappresentare l'interesse dei minori in un determinato processo”: in altri termini, il curatore speciale del minore viene nominato nel caso in cui i genitori non garantiscano una adeguata rappresentanza processuale del minore.

Al contempo, però, - evidenzia la Cassazione - è la stessa disposizione, al terzo comma, a prevedere espressamente la nomina del curatore speciale del minore ai fini di una rappresentanza sostanziale del minore stesso.

Così è avvenuto nel caso di specie, laddove al curatore speciale di Tizio sono stati conferiti “specifici e ben circostanziati” poteri di rappresentanza in ambito sanitario (con particolare riferimento ai consensi per trattamenti “salvavita” e alla facoltà di ricorrere nell’interesse del minore al Giudice tutelare) e tale provvedimento “non può ritenersi conformativo della responsabilità genitoriale”.

La Corte di Cassazione evidenzia, quindi, la legittimità dell’attribuzione al curatore speciale di Tizio di poteri sostanziali nell’ambito sanitario, ricordando come simili facoltà siano, peraltro, già previste all’art. 3 della legge n. 219/2017 (recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), il quale prescrive, all’ultimo comma, che, ove il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Tanto premesso, il Giudice di legittimità ha rilevato come, in ogni caso, “vertendosi in tema di provvedimenti indifferibili adottati in corso di causa”, non fosse quella la sede per esaminare, tra l’altro, “l’invocata nullità o … illegittimità della nomina del Curatore speciale del minore in assenza di un conflitto reale tra minore e genitori (convergendo le loro volontà)”, “dovendo ogni valutazione al riguardo essere ancora espressa dal Tribunale per i Minorenni, nel merito”.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli