L'aiuto economico dei genitori può far revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di avv. Luca Clapci

IL CASO: All’esito del giudizio d’appello di una separazione in cui uno dei coniugi era stato ammesso in via provvisoria al Gratuito Patrocinio, l’avvocato Tizio, suo difensore, proponeva istanza per la liquidazione dei compensi a carico dello Stato.

La parte, invitata a documentare le proprie condizioni, i redditi, il lavoro e i mezzi di mantenimento, riferiva tra l’altro di fruire dell’aiuto economico dei propri genitori, senza però indicare gli importi in concreto ricevuti e senza allegare la inferiorità degli aiuti economici rispetto ai limiti di reddito necessari per il patrocinio.

LA DECISIONE: La Corte di Appello, ritenendo pertanto che la parte non avesse, come suo onere, documentato la sussistenza dei presupposti reddituali, provvedeva al rigetto dell’istanza dell’avvocato Tizio per la liquidazione, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Collegio ha infatti ritenuto che il legislatore assuma quale indice della condizione dell’interessato l’elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d’imposta richiamando, a sostegno della propria decisione, sia l’orientamento della Cassazione (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 24378 del 30 settembre 2019), sia la sentenza n. 382 del 1985 della Corte Costituzionale  la quale precisa che “ nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi …”

Il criterio così esteso agli apporti delle famiglie di origine potrà incidere significativamente nelle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

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