Le linee guida e le buone prassi.

di avv. Chiara Curculescu

Il progressivo profilarsi del fenomeno della violenza di genere – ricomprendente ogni forma di coartazione della libertà, di sopruso, di soggezione fisica, sessuale ed anche psicologica o economica – quale vera e propria emergenza sociale e culturale, ha reso sempre più evidente la necessità di fornire una tutela efficace delle vittime dei reati di violenza di genere, predisponendo interventi adeguati ed integrati da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Tale esigenza si è concretizzata nell’elaborazione di buone prassi, di linee guida, nonché di veri e propri protocolli volti, in particolare, a promuovere la creazione di reti multidisciplinari di condivisione di strategie operative per contrastare questa emergenza.    

Per quanto riguarda il settore giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura si è da tempo fatto promotore dell’elaborazione di specifiche linee guida volte ad individuare soluzioni organizzative e modalità operative atte a garantire un’efficace risposta al fenomeno della violenza di genere.

L’intervento ha riguardato, in particolare, la formulazione di specifici criteri di indirizzo in relazione alla specializzazione dei magistrati e di priorità nella trattazione dei procedimenti riguardanti le vittime di violenza.

L’impegno profuso dal CSM si è ulteriormente intensificato a seguito della sentenza del 1° marzo 2017 pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella causa Talpis contro Italia. Con tale sentenza, infatti, la CEDU ha condannato l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica, ribadendo l’obbligo degli Stati membri di predisporre idonee misure volte a proteggere, anche in via preventiva, la vittima di violenze.

La CEDU ha evidenziato che l’obbligo di adottare le necessarie misure - legislative e non - volte a garantire che le procedure giudiziarie conseguano, senza ritardo, i propri effetti pratici nel campo riguardante la lotta alla violenza domestica e alla violenza di genere, risulta già sancito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia il 10.9.2013 ed entrata in vigore l’1.8.2014.

Alla luce deli impulsi sovranazionali, pertanto, il Consiglio Superiore della Magistratura si è attivato al fine di promuovere un proficuo monitoraggio dell’organizzazione degli uffici giudiziari, non solo per verificare l’applicazione delle raccomandazioni già emanate con precedenti delibere (8.7.2009, 30.7.2010, 12.3.2014), ma anche per promuoverne una maggiore diffusione nonché un loro aggiornamento.

Come indicato nella Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, contenuta nella delibera del CSM del 9.5.2018, i principali criteri organizzativi indicati dalle fonti sovranazionali e nazionali sono i seguenti:

  • la specializzazione degli organi inquirenti e degli uffici giudicanti, stante l’elevato grado di problematicità dei procedimenti relativi ai casi di violenza domestica o di genere;
  • la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi a questo specifico settore (invero già normativamente previsto in ambito penale, a partire dallo strumento processuale di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.);
  • la realizzazione di interventi integrati con gli altri soggetti coinvolti nel fenomeno, cioè Servizi Sociali e reti territoriali antiviolenza, enti locali e presidi sanitari.

Il CSM ha poi evidenziato come assumano assoluta importanza tanto le forme di collaborazione tra Procure e Tribunali, quanto la cooperazione tra magistratura ordinaria e magistratura minorile.

Di particolare interesse risulta essere anche la delibera del CSM del 4.6.2020, riguardante gli Esiti del monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro sull'applicazione delle “Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” negli uffici di merito nel periodo d’emergenza sanitaria.

In tale elaborato (che recepisce la “Relazione sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19” approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio il 26.3.2020) il Consiglio Superiore della Magistratura ha condiviso la preoccupazione relativa al rischio di aggravamento dell’esposizione a situazioni di violenza domestica da parte delle donne e dei loro figli conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica che ha riguardato l’Italia dal marzo 2020. Sono state evidenziate, tra l’altro, alcune criticità relative alle richieste di ordini di protezione e loro adozione inaudita altera parte, e ai provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni ex art. 336 c.c., nonché alla regolamentazione degli incontri protetti genitori-figli, raccomandando in particolare “la tempestiva trattazione delle istanze relative al contenzioso di famiglia”. 

In ottemperanza a quanto prescritto dalle fonti sovranazionali, sul solco degli indirizzi forniti dal CSM, e recependo le prescrizioni del c.d. codice rosso, molte sono state le linee guida adottate dalle Procure della Repubblica del territorio italiano.

Tra queste: le Linee Guida e direttive per la trattazione dei reati di violenza di genere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara (presso il cui ufficio esiste un Gruppo specialistico di magistrati che si occupa di “Fasce deboli”) dell’8.3.2019; le Prime linee guida per l’applicazione della legge 69/2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli del 31.7.2019, le Linee guida in tema di violenza domestica e di genere della Procura della Repubblica distrettuale di Bologna del 18.11.2019.

Le ultime due, successive all’entrata in vigore del codice rosso, hanno evidentemente inteso fornire una rapida risposta alle esigenze sorte dall’adozione della nuova normativa ed anche un primo approfondimento ed interpretazione delle novità introdotte.

Sono di particolare interesse, infine, le Linee guida per l’applicazione della legge n. 134/2021 (cd. Riforma penale) limitatamente alla parte entrata in vigore il 19 ottobre 2021, con particolare riferimento alla tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere. Ancora una volta viene evidenziata la centralità della tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere, principio affermato dalle fonti sovranazionali e nazionali e ribadito dalla giurisprudenza.

L’adozione di buone prassi e linee guida non ha tuttavia interessato unicamente il settore giudiziario, anzi, ha riguardato svariate realtà istituzionali (si pensi alle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza recepite poi dalle singole ULSS), arrivando spesso al coinvolgimento di un numero molto esteso di soggetti e alla elaborazione di veri e propri protocolli.

D’altronde, è proprio la cooperazione tra soggetti portatori di diverse competenze e professionalità ed il loro tempestivo interfacciarsi che può – e deve – consentire di garantire una tutela il più efficace possibile delle vittime di violenza.

Tra gli altri (solo a titolo esemplificativo si citano il Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne della Prefettura di Treviso del 2011, il Protocollo operativo per la promozione di strategie condivise del Tribunale e della Procura della Repubblica di Venezia del 2014) deve essere menzionato il Protocollo per il contrasto alla violenza contro le donne della Rete territoriale antiviolenza ULSS 3 Serenissima (Protocollo di Rete Città Metropolitana di Venezia, ratificato il 24.11.2020).

Si tratta di un protocollo con validità triennale, avente ad oggetto la costituzione di una Rete Territoriale Antiviolenza tra Istituzioni, Enti locali, strutture di sostegno alle vittime di violenza con la finalità di individuare specifiche metodologie di intervento in base alle competenze e professionalità delle figure coinvolte. Tra i soggetti firmatari del documento vi sono il Tribunale Civile e Penale di Venezia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Tuttavia, non può non rilevarsi che, a fronte del coinvolgimento di una serie di Ordini professionali (dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Venezia, dei Farmacisti, degli Psicologi del Veneto, degli Assistenti sociali, …), manchi in questo caso la presenza di una rappresentanza della professione forense. A tal proposito, pare di particolare interesse il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021 tra Regione Lombardia e Ordine degli Avvocati di Milano, volto a realizzare percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne e quindi anche a garantire un’adeguata assistenza legale gratuita alle vittime.

In conclusione, molti sono i testi adottati con la finalità di apprestare una presa in carico tempestiva e adeguata alle vittime della violenza di genere mediante la costituzione di reti territoriali, e ugualmente molti sono i soggetti coinvolti, tanto a livello nazionale, quanto a livello regionale e provinciale.

L’auspicio è che anche l’elaborazione e l’attuazione di queste buone prassi possa contribuire ad un’effettiva inversione di rotta rispetto ad un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni drammaticamente sempre più ampie.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli