Disabilità ed etica del linguaggio: lo stigma giuridico

di avv. Cristina Arata

Le parole possono essere muri o ponti. Possono creare distanza o aiutare la comprensione dei problemi. Le stesse parole usate in contesti diversi possono essere appropriate, confondere o addirittura offendere. Quando si comunica occorre dunque precisione e consapevolezza del significato, del senso delle parole… Non è facile, ma è necessario per parlare civile” (Il parlare civile del Redattore Sociale, 2013).

Negli ultimi decenni è emersa una sempre maggiore sensibilità, nel mondo scientifico e giuridico ma anche nella società, in ordine alle problematiche dell’inclusione in condizioni di uguaglianza e parità delle persone fragili.

Allo stesso tempo è stata avvertita una progressiva inadeguatezza delle espressioni utilizzate (spesso inadatte, offensive e veicolo di informazioni scorrette pregiudizi e stereotipi) per descrivere le situazioni di fragilità.

Invalidi incapaci inabili persona handicappata o portatrice di handicap, diversamente abile, disabile, persona svantaggiata…”: i linguaggi giuridico, scientifico e comune condividono il disagio di parlare “con e su” la persona fragile, perché usano parole piene di connotazioni negative, imprecise e ambigue, incentrate sui limiti piuttosto che sul riconoscimento della pari dignità.

Questo campo semantico è un campo di battaglia, dove antiche ottiche, impastate di ignoranza e pregiudizi, si scontrano con nuove conoscenze e sensibilità, con nuove esigenze di scienza, di vita sociale, di umanità” (Antonella Patente, La lunga marcia delle parole, intervista a Tullio De Mauro, Superabile Magazine, n.2/2012)

La stessa Accademia della Crusca ha avuto modo di rilevare che è “dai primi anni 70 che termini come spastico, mongoloide, cerebroleso, minorato, infelice, fino ad allora usati senza troppe restrizioni per indicare persone affette da grandi deficit fisici o psichici, sono stati avvertiti come inadeguati rispetto all’aggiornamento del dibattito scientifico e sociale, ed hanno quindi progressivamente lasciato il posto prima all’iperonimo handicappato (la cui sfera semantica poteva includere situazioni molto diverse fra loro, rischiando di veicolare un’idea di omogeneità artificiosa) e poi, ma solo in certi registri, a portatore di handicap” (Federico Faloppa, Meglio handicappato o portatore di handicap? Disabile o persona con disabilità? Diversamente abile o diversabile? In accademiadellacrusca.it, 3 aprile 2013)

La parola “handicap” è di origine inglese hand-in-cap (letteralmente “mano nel berretto”) e si è diffusa nel seicento per indicare il gioco d’azzardo basato sullo scambio di due oggetti di diverso valore: il giocatore che offriva quello che valeva di meno doveva aggiungere una somma di denaro per arrivare al valore dell’altro oggetto, in modo che lo scambio potesse avvenire alla pari.

Il termine si è poi diffuso nel mondo dell’ippica: nel gergo delle corse di cavalli si assegnava al cavallo più forte uno svantaggio (un handicap) per rendere più equilibrata la gara. In generale nel linguaggio sportivo indicava lo svantaggio attribuito al concorrente che aveva maggiore possibilità di successo, per dare a tutti gli altri la stessa possibilità di vincere.

Solo alla fine dell’ottocento il termine ha assunto il generale significato di mezzo o modo per equilibrare una situazione compensando le diversità. E solo nel primo novecento è stato associato ai fragili: la disabilità era una condizione di svantaggio conseguente ad un deficit fisico/psichico. In Italia negli anni 70’ lo ritroviamo utilizzato soprattutto nel mondo della scuola.

Di qui da locuzione “portatore di handicap”, etimologicamente errata: la persona con disabilità non è un portatore di handicap ma un destinatario di handicap, ovvero delle risorse necessarie per parificare la sua situazione a quella degli altri.

Perché quindi partire dalle parole?

Perché le parole non riflettono solo le relazioni, le creano: “l’uomo è un essere sociale e relazionale e gli individui attraverso la comunicazione giocano di fatto la propria identità” (Gregory Bateson, “Verso un’economia della mente”, Adelphi Biblioteca Scientifica, 1977).

Il linguaggio giuridico della fragilità nell’ordinamento internazionale

Solo nel 1969 nella Dichiarazione sul progresso sociale e lo sviluppo delle Nazioni Unite si stabilisce l’esigenza di assicurare il benessere e la riabilitazione delle persone “fisicamente e mentalmente svantaggiate”.

Nel 1975 il termine disabile compare nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (disabled People)

Nell’anno successivo, l’ONU proclama che il 1981 sarà “L’anno internazionale delle persone disabili”.

Nel 1982 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 37/52, stabilisce il programma di azione mondiale riguardante le persone disabili.

Due anni prima, nel 1980, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) forma il documento sulla “Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap”, conosciuto con l’acronimo ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps): la “menomazione” è qui intesa come perdita o anomalia permanente a carico della struttura corporea o di una funzione (psicologica fisiologica o anatomica); la “disabilità” indica una restrizione, una limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività di base (come camminare mangiare o lavorare) in maniera tale da essere considerata normale per un essere umano; “l’handicap” è la condizione di svantaggio che può conseguire alla menomazione e alla disabilità, nella misura in cui limitano o impediscono lo svolgimento di un ruolo sociale considerato normale (in relazione all’età, al sesso, al contesto socioculturale della persona). L’handicap è quindi variabile, perché il soggetto incontra ostacoli e difficoltà a seconda della società e cultura in cui vive.

Lo schema per l’OMS è, quindi, una catena consequenziale che parte dalla menomazione, che a sua volta può comportare una disabilità, che può tradursi in un handicap.

La disabilità è ancora considerata soprattutto una limitazione dell’agire umano, rispetto ad uno “standard umano di riferimento”; e questa limitazione dà luogo ad uno svantaggio sociale.

L’equazione tra disabilità ed incapacità di agire come un individuo “normale” pone ancora l’attenzione sul limite. E questa visione ha condizionato culturalmente e giuridicamente l’individuazione degli interventi di supporto: la persona disabile, in quanto malata e minorata, era un soggetto da proteggere e sostenere con aiuti prevalentemente assistenziali e sanitari.

Senza contare la difficoltà di individuare un concetto biomedico di normalità, che dipende anch’esso da fattori ambientali, storici, sociali e da altre numerose circostanze contingenti.

L’ OMS nel 2001 adotta una nuova Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, ICF (International Classification of Functioning), con lo scopo di fornire un linguaggio universale per la descrizione e la definizione degli stati di salute, e con ciò migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

In questo documento compare, per la prima volta, una diversa prospettiva di indagine e di intervento: la disabilità è il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute della persona, i fattori personali e quelli ambientali.

In sostanza si sposta l’accento sul rapporto tra individuo e ambiente, che può non essere favorevole e quindi limitare e ridurre le sue capacità funzionali di partecipazione sociale.

La disabilità esce dall’ambito medico e patologico: la persona viene, anzitutto, considerata come essere sociale, e di conseguenza la disabilità non è solo limite o menomazione fisica/psichica, ma il frutto di una non positiva relazione con il contesto in cui la persona vive ed interagisce. In sostanza una persona è sempre “relativamente disabile” a seconda del contesto in cui si trova.

Viene abbandonato del tutto il termine handicap o portatore di handicap, sostituito con “persona che sperimenta difficoltà nella vita sociale”. E per la prima volta l’ICF usa l’espressione “persone con disabilità” oggi ritenuta la più adeguata e rispettosa per descrivere la fragilità.

Viene specificato anche il concetto di “fattori ambientali” (elementi del mondo esterno che hanno un impatto inevitabile sull’individuo): leggi, valori, servizi, politiche; e di “fattori personali”: le qualità personali del soggetto, come età sesso e classe sociale.

Se il funzionamento è l’interazione positiva tra individuo e questi due tipi di fattori, la disabilità è l’interazione negativa tra gli stessi.

Nel 2006 anche la Convenzione ONU “Sui diritti delle persone con disabilità” (CRPD) riprende e ribadisce questo approdo: la disabilità è un concetto relazionale, e deve essere correlata al rapporto fra persona e ambiente: “La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.

In sintesi, come è stato felicemente sostenuto, non esistono “disabili” ma “disabilitati” dal contesto ambientale, familiare, socio culturale e giuridico in cui vivono.

Il linguaggio giuridico della fragilità nell’ordinamento interno

Il nostro sistema normativo ha risentito e risente dello stigma culturale che nel tempo ha accompagnato, non solo in Italia, la vita delle persone fragili.

Fino al 1945 le persone disabili erano nel migliore dei casi sostanzialmente “invisibili”, e relegate al margine della società, oppure considerate pericolose, a-normali, deformi e inutili. Di conseguenza venivano fin da piccole isolate, rinchiuse, oppresse o perseguitate.

Lo stesso sterminio nazista ha avuto inizio proprio con quello delle persone disabili: sono state le prime ad essere deportate, usate come cavie per le pratiche di sterilizzazione o eutanasia. Nel 1933 il Terzo Reich aveva adottato la legge sulla sterilizzazione, e nel 1935 quella che impediva i matrimoni e la procreazione tra persone con disabilità.  La Carta delle Nazioni Unite (1945) e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) non menzionano mai le persone con disabilità.

Per le persone affette da disagio mentale, fino al novecento inoltrato, era prevista anche l’iscrizione nel casellario giudiziale (sul presupposto che costituissero un pericolo sociale) e spesso rinchiuse in istituti spersonalizzanti e assenti di spazi di umanità. La legge Basaglia, che metterà fine a questo scandalo istituzionale, risale al 1978.

Il codice civile del 1942 individua la fragilità utilizzando quasi esclusivamente suffissi privativi: in-abile, in-valido, in-validità. I concetti di capacità di agire, di interdizione e di tutela sono stati a suo tempo concepiti principalmente in funzione della tutela dei patrimoni: sono assolutamente incapaci di agire il minore di età e l’interdetto.

Per gli adulti la tradizione di riferimento è quella del diritto romano, che prevedeva appunto l’interdizione dei pazzi e dei prodighi, privati dell’amministrazione dei loro beni e sottoposti alla cura degli agnati e dei gentili. La funzione del curator era essenzialmente patrimoniale.

È il codice Napoleonico che adotta il meccanismo di transizione brusca tra incapacità di agire e capacità al compimento della maggiore età, inizio della vita adulta, con possibilità di stipulare un contratto (concepito come lo strumento essenziale all’autonomia della persona).

Il legame tra capacità legale di agire e contratto resta fortissimo anche nel codice italiano del 1942, al punto che il senso dell’istituto si coglie appieno nel coordinamento tra l’art. 2 e l’art. 1425 c.c., che individua le conseguenze dell’incapacità di una delle parti sul contratto. Per molteplici ragioni, l’istituto di protezione (e di esclusione) della persona dall’attività dei privati diviene generalissimo, oggetto di una previsione posta tra le norme di apertura del codice.

Le ragioni di questa dimensione “totale” dell’incapacità legale di agire sono complesse e in gran parte legate ai più generali modi di evoluzione del diritto privato classico. Gli strumenti di più lunga e consolidata tradizione, pensati per attività a prevalente rilevanza patrimoniale, tendono ad essere, quasi naturalmente, “estesi” ad attività di diversa natura.

Così è per l’incapacità, eccezione alla regola della piena autonomia e libertà dei privati, un’eccezione che diviene a sua volta regola, grazie alla sua idoneità a garantire certezze.

Così l’incapacità legale, in origine presidio della sicurezza degli scambi, assume un ruolo totalizzante, e investe l’attività del privato nel suo complesso. La nuova dimensione dell’incapacità ne trasforma il ruolo e la rende, nella tradizionale impostazione del discorso privatistico, una di quelle figure concettuali che assumono la forza di dogma.” (prof. Francesca Giardina in Il Diritto Enciclopedia Giuridica)

Il sistema privatistico viene, quindi, fondato sulla rigida distinzione tra persone legalmente capaci e persone legalmente incapaci di agire.

“Grazie alla forza attrattiva del dogma si realizza una rigida e ordinata semplificazione dei ruoli del soggetto di diritto: un drastico binomio, che pone in netta alternativa capacità e incapacità legale di agire, disegna perfettamente uno strumento di razionalizzazione del traffico giuridico e di garanzia di certezza degli scambi… Per risultare efficiente, la semplificazione doveva essere totale e completa” (prof. Francesca Giardina, idem).

La certezza degli scambi e delle relazioni è direttamente proporzionale alla semplificazione del criterio: la dicotomia tra capacità ed incapacità comporta l’adozione di criteri aprioristici e indifferenziati (la minore età e il provvedimento giudiziale di interdizione) e la tendenziale esclusione di una valutazione concreta.

Questo legame genetico tra persone e patrimonio si riscontra nel linguaggio, dove non vi è differenza concettuale tra persone e cose: invalido è tanto l’atto quanto la persona fragile, e l’invalidità qualifica un contratto come la condizione dell’essere umano.

E totalizzante è la relativa ricaduta giuridica: l’atto riconosciuto invalido cessa di esistere nel mondo del diritto ex tunc. La persona interdetta è condannata alla morte civile, rappresentata da altri anche per gli atti minuti di vita e priva, quindi, di qualsiasi autonomia. Nel sistema delineato dal codice per il diritto delle persone fisiche, l’incapacità legale di agire richiede la sostituzione del soggetto incapace da parte di un rappresentante legale: quest’ultimo compie gli atti i cui effetti ricadono nella sfera giuridica del rappresentato.

Come sottolineato anche da Poletti (D. Poletti, Soggetti deboli, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, Milano, Giuffré, 2014, p. 965 ss.) il modello implicitamente assunto a livello giuridico è stato, anche nell’epoca moderna e per molti decenni, quello di origine cartesiana, che individua come centro di imputazione un soggetto autonomo, razionale, indipendente, capace di agire e di compiere, dunque, atti giuridicamente rilevanti senza il coinvolgimento di soggetti terzi.

Visione che non riesce ad integrare la molteplicità delle condizioni umane.

Di qui il successivo ripensamento del concetto di “soggetto” a favore di quello di “persona”, maggiormente in grado di mettere in evidenza le diversità, le peculiarità, i bisogni dei singoli: “il soggetto astratto si trasforma nella persona, anzi, nell’uomo in carne e ossa; la vita quotidiana si intride di giuridicità e porta nelle regole giuridiche la forma del suo stesso linguaggio” (D. Poletti, Soggetti deboli cit.).

La condizione di disabilità è indirettamente contemplata dall’art. 3, comma 1 della Cost. che considera le “condizioni personali” tra i fattori che non possono costituire la base di trattamenti diversi da parte del legislatore.

Qualche accenno, sotto altro profilo, si rinviene nell’art. 38 Cost.: il primo comma parla di inabili al lavoro (prevedendo il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale se sprovvisti di mezzi necessari per vivere); il secondo comma parla di invalidità e malattia come condizioni che possono derivare dall’attività lavorativa e che trovano tutela attraverso il sistema previdenziale ed assicurativo. Il terzo comma richiama le condizioni di minorità ed inabilità per garantire l’educazione e l’avviamento professionale.

Chiara quindi l’impostazione: le persone deboli sono oggetto di misure “speciali” di protezione e l’intervento assistenziale assume una dimensione “risarcitoria”.

Anche la legislazione di settore ha, quindi, attinto e fatto uso fino agli anni 2000 di questi concetti ed espressioni, senza indagarne la ricaduta sul piano antropologico e sociale.

La specialità della disciplina, pur nascendo da una volontà di tutela, finiva per comportare una sostanziale “incapacitazione della persona”, amplificando la condizione di svantaggio.

La “specialità” come alternativa alla “normalità” dei diritti, invece di ridurre le diseguaglianze, accresce il divario rispetto allo standard.

Sul piano dei diritti civili non era, quindi, la normativa generale - immaginata ab origine come diritto degli eguali - ad integrare nel suo momento genetico la diversità delle condizioni umane.  Il diritto diseguale era, quindi, paradossalmente il mezzo pensato per realizzare l’uguaglianza sostanziale (A. D’Aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Torino, Cedam, 2002).

Significative le “espressioni” utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/1993: “trattandosi di misure dirette a trasformare una situazione di effettiva disparità di condizioni in una connotata da una sostanziale parità di opportunità, le azioni positive comportano l’adozione di discipline giuridiche differenziate a favore di categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di parità di trattamento, stabilito nell’art. 3 comma 1 Cost.”.

Questa impostazione stigmatizzante del nostro sistema giuridico emerge anche nella legge n.104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ancora in vigore, e ancora punto centrale di riferimento di ogni intervento a favore delle persone fragili. Nell’art. 3 si legge: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Quindi da un lato permane l’uso del termine handicappato e dall’altro l’accento è ancora posto sulle minorazioni che ostacolano l’individuo nella propria vita di tutti i giorni, e lo mettono in una condizione di svantaggio ed emarginazione.

Anche il dl n. 216 del 2003 (che attua la direttiva 2000/78 /CE sulla parità di trattamento in materia lavorativa) continua a parlare di persone “portatrici di handicap”.

L’accertamento della condizione di disabilità è ancora assegnato alla “Commissione invalidi” e si definisce con un “Certificato di invalidità”.

E questo certificato di “non validità (umana)” è ancora l’unica vera carta di identità del fragile, che gli consente di dialogare con le istituzioni pubbliche socio sanitarie, ma anche con la società (scuola, lavoro) per ottenere un abbattimento delle barriere di accesso che gli impediscono l’esercizio di diritti fondamentali in condizione di uguaglianza con tutti gli altri cittadini.

Solo la novella introdotta con la l. n. 6/2004 ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno e mitigato, in parte, la disciplina dell’interdizione. Il nuovo testo dell’art. 414 c.c. non prevede più come obbligatoria l’interdizione neppure in presenza di un’infermità di mente grave ed abituale, che impedica alla persona di provvedere ai suoi interessi.

L’istituto più restrittivo può essere applicato alle persone fragili solo “quando ciò sia necessario per assicurare loro adeguata protezione”. E il giudice adito per la pronuncia dell’interdizione può disporre la trasmissione del procedimento al giudice tutelare se “appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno” (art. 418 c.c.).

L’interdizione, anche nella sostanza, cessa di essere totalizzante: l’art. 427 c.c., co. Primo, prevede che con la sentenza di interdizione o con successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria “può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore”.

È quel diritto a partecipare alla propria vita che nella disciplina dell’amministrazione di sostegno è sancito dal combinato disposto degli artt. 409 e 410 c.c. (norme che segnano la distanza più ampia dall’impostazione codicistica tradizionale): il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Indipendentemente dall’estensione delle misure di protezione, la persona fragile può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L’amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni dell’amministrato. Ma soprattutto deve sempre informarlo circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, rivolgersi al giudice tutelare.

La protezione non implica più la perdita di contatto della persona fragile con la propria vita: ne resta protagonista, quando e come possibile.  

Prima di questo approdo normativo l’interdetto veniva riconosciuto titolare dei soli diritti personalissimi (inviolabili dell’uomo tutelati dall’art. 2 Cost.), che non ammettono rappresentanza, e che attengono ad es. alla sua salute. La l. n. 194/78 consente all’art. 13 anche alla donna interdetta di richiedere personalmente l’interruzione volontaria della gravidanza (autorizzata dal GT che richiede il parere del tutore).

Evidente, quindi, l’impatto nel tempo sulla normativa interna di quella internazionale.

Oggi la legge delega (n. 227/2021) al Governo “in materia di disabilità”, chiede (art. 1) anzitutto il rispetto dei  principi  della Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, la conformità alla Strategia  per  i  diritti  delle  persone  con  disabilità 2021-2030 (Comunicazione  della  Commissione  europea del  3  marzo  2021),  alla  risoluzione  del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, “al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente  e  agevole  che consenta il pieno esercizio  dei  suoi  diritti  civili  e  sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e  alla  piena  inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al  sistema dei servizi, delle prestazioni”, “di  promuovere  l'autonomia della persona con disabilità  e  il  suo  vivere  su  base  di  pari opportunità  con  gli  altri,   nel   rispetto   dei   principi di autodeterminazione e di non discriminazione”.

Quanto alla valenza culturale e giuridica delle parole (e dei concetti che veicolano), chiaro è il disposto del successivo art. 2 che impone al Governo, una “definizione di  «disabilità»  coerente  con l'articolo 1, secondo  paragrafo,  della  Convenzione  delle  Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando  la legge 5 febbraio  1992,  n.  104, e  introducendo disposizioni  che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta  da  una successiva  valutazione  multidimensionale   fondata   sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da  chi la  rappresenta,  previa  adeguata  informazione  sugli   interventi, sostegni e benefici cui può accedere,  finalizzata  al  progetto  di vita individuale, personalizzato e partecipato e  assicurando  l'adozione  di  criteri  idonei  a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere”.

Conclusioni

L’evoluzione del linguaggio, soprattutto sociale ma anche giuridico, è stata significativa: da una nozione di disabilità che valorizzava il deficit si è progressivamente posto l’accento sulla persona; distinguendola dalla condizione in cui si trova ed elaborando la locuzione di “persona con disabilità”, spesso indicata con l’acronimo “pdc”.

Se il focus è la persona, le sue “diversità” devono essere poste sempre solo in posizione predicativa, come mero attributo. E questo per evitare la “sineddoche”, ovvero la confusione tra la parte e il tutto: una condizione personale non esaurisce mai una persona; la diversità è solo uno stato, una caratteristica della persona, non la persona.

Ciò che serve è quindi, anzitutto, non trasformare l’attributo in un sostantivo: è così che si confonde la parte con il tutto e si riduce, umiliandola, la persona al suo eventuale limite.

Oggi la locuzione “persona con disabilità” usata dalla convenzione ONU del 2006 è diventata uno standard internazionale, ed è in genere preferita a qualsiasi altra espressione.

L’uso di questa locuzione deve ovviamente accompagnarsi ad una precisa consapevolezza su ciò che deve essere evitato per non umiliare e offendere:

  • non identificare una persona con la sua condizione di disabilità, perché l’individuo resta sempre in primo piano, e una persona non si identifica con la sua carrozzina o con la sua “menomazione”. Questo consente di cogliere l’identità sostanziale di tutti i membri della comunità: siamo tutti persone e, invero, tutti siamo portatori di condizioni particolari.
  • Deve essere evitato il termine handicappato o portatore di handicap.
  • La disabilità non è una patologia, non è una malattia: è una condizione esistenziale che emerge come limite solo per l’insufficiente struttura sociale, perché il contesto non mette a disposizione gli strumenti appropriati perché la persona possa convivere con il proprio limite in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini. Per queste stesse ragioni (la disabilità non è una malattia) è sbagliato usare espressioni come “affetto da disabilità” oppure “soffre di..”.
  • Non è rispettoso usare un linguaggio compassionevole e inutilmente pietistico: sono parole incentrate sulla posizione di sofferenza e di vittima (es. costretto sulla carrozzina…”). Né ha senso l’opposto e quindi descrivere le persone con disabilità come speciali o come eroi, e considerarle di ispirazione unicamente per il fatto di essere in una condizione di disabilità. Anche questo è uno stereotipo abilistico.
  • Né va utilizzata l’espressione “diversamente abile”, che nasce negli Stati Uniti all’inizio degli anni 80. Anche in tal caso con l’intenzione di accentuare la positività delle abilità delle persone, anche se diverse da quelle comunemente riscontrate o attese da soggetti di parità e condizioni. È tuttavia un atteggiamento linguistico sleale, perché mette in secondo piano il deficit che invece esiste.

Franco Bomprezzi (giornalista impegnato nelle tematiche della disabilità, direttore della rivista Mobilità e fondatore del portale Superando.it, portavoce di Ledha “Lega per i diritti delle persone con disabilità”, nominato Cavaliere della Repubblica nel 2007) aveva a suo tempo sottolineato come in Italia, più che altrove, la disabilità è stata nel tempo connotata negativamente, come un fardello ingombrante un peso, un carico di sfortuna di sofferenza di diversità e di dolore.  Le persone con disabilità in Italia si dividono in due: o sono eroi o sono vittime.

La normalità, invece, non esiste e viene sacrificata sull’altare di una comunicazione fuori registro, spesso ignorante e superficiale, incapace di trovare la sintonia tra le parole e le cose.

Non ha senso, secondo Bomprezzi, ritenere la disabilità quasi una terza abilità, cioè una capacità speciale rispetto alla cosiddetta normalità: in questo modo si ricorre ad un artificio semantico, ancora una volta per non registrare la realtà per quello che è.

Ci avvertiva già vent’anni fa che continuare a pensare alla disabilità come a qualcosa di diverso, addirittura una grande opportunità per sviluppare diverse abilità, è fare un grave torto a milioni di persone che nel mondo ogni giorno si battono solo per vedere rispettati i propri diritti di cittadinanza alla pari degli altri (Franco Bomprezzi “Caruso Adriano, sei diversamente bravo”, in Invisibili, Corriere.it 2 ottobre 2012).

Abbiamo bisogno di parole oneste: un linguaggio onesto e inclusivo è quello che riconduce ad una dimensione ordinaria e normale tutte le condizioni e caratteristiche umane.

È un linguaggio che sul piano normativo declina i bisogni, i rapporti e le strutture sociali su questo presupposto antropologico, scientifico, medico e culturale.

L’Italia sta affrontando quest’anno una fase “costituente” della normativa sulla fragilità. Il nostro auspicio è che sia all’altezza della sfida e delle aspettative della comunità nazionale ed internazionale.

La rotta è quella tracciata dalla Convenzione ONU che all’art. 12 stabilisce il superamento del concetto tradizionale di capacità legale, riconoscendola a tutte le persone con disabilità (senza alcuna differenza tra disabilità fisiche e mentali), affermando il diritto di tutti gli individui con ogni tipo di disabilità al loro pieno riconoscimento quali “persone” “capaci” davanti alla legge.

Un paradigma nel quale l’elemento razionale dell’uomo è considerato, ma senza una valenza escludente a priori, e dove vi è spazio per modulazioni diverse, comprese le forme di supporto per l’esercizio dei diritti civili e politici.

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli