De Jure condendo - E’ ora al Senato (1690) il Disegno di legge Dori approvato dalla Camera (1524)

22 APRILE 2021

di Barbara Bottecchia, avvocato in Venezia

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/51174_comm.htm

 

Tale proposta di legge Dori ha l’obiettivo di favorire la precoce emersione del disagio giovanile, nonché di introdurre misure che possano adeguatamente prevenire e contrastare episodi riconducibili al fenomeno del bullismo in tutte le forme compreso il bullismo informatico.

Il titolo recita Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017 n.71 e al RD 20 luglio 1934 n.1404 convertito, convertito., con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935 n.835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori e altri all’art.4 prevede la completa riformulazione dell’art. 25 il quale, essendo applicabile anche a minori infra quattordicenni e tenuto conto del costante abbassamento dell’età alla quale si manifestano atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé e per altri, può diventare uno strumento efficace per far emergere, ai primi sintomi, un disagio personale che necessita di un supporto educativo.

Il procedimento previsto dal nuovo articolo si instaura a seguito di una segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. La segnalazione può giungere da chiunque venga a conoscenza di condotte aggressive tenute da un soggetto minore di anni diciotto nei confronti di persone, animali o cose o di atti lesivi della dignità altrui commessi dal medesimo. Il procuratore della Repubblica, assunte informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, che può attivare un progetto di intervento educativo. Il pro-getto ha la durata massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta per altri dodici, ed è definito dal servizio sociale minorile secondo gli obiettivi fissati con il decreto del tribunale. Il progetto di intervento educativo può prevedere anche il coinvolgi-mento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno della genitorialità. Il tribunale per i minorenni, al termine del progetto, sulla base della relazione del servizio sociale, ha quattro possibilità: può disporre con decreto la conclusione del procedimento; può disporre la prosecuzione del progetto, se ravvisi ancora la sussistenza delle stesse esigenze educative, o l’attivazione di un nuovo progetto rispondente a esigenze educative diverse; può disporre l’affidamento del minorenne ai servizi sociali; può, infine, disporre il collocamento del minorenne in una comunità. In quest’ultima ipotesi è prevista l’assistenza obbligatoria del difensore.

La proposta di legge prevede che si renderà necessaria l’adozione di protocolli, linee guida e piani di prevenzione, con il coinvolgimento diretto dei Tribunali dei Minorenni, degli istituti scolastici e dei servizi sociali degli enti locali per l’attivazione di progetti educativi in grado di evitare l’epilogo dell’extrema ratio della repressione penale.

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