Maternità surrogata: effetti della revoca dell'assenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale

di avv. Gabriella Dal Molin

In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, 1 comma, lettera d), legge n. 184/1983, " l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicchè il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del partner, solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato partner e minore".

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 25436 del 29 agosto 2023.

La Corte d'Appello di Roma, respingendo l'impugnazione proposta dal genitore intenzionale, confermava la decisione del Tribunale dei Minorenni di Roma che aveva rigettato la domanda di adozione speciale del minore, nato a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata, all'estero, da una coppia omoaffettiva.

La Corte del merito non ravvisava, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, ritenendo che la revoca del consenso della "genitrice naturale del minore" doveva considerarsi come "...un limite insuperabile all'adozione de quo...", invero il consenso all'adozione sarebbe dovuto perdurare sino alla data della sentenza.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo è stata contestata l'efficacia preclusiva dell'assenso del genitore biologico dovendosi, al contrario, valutare principalmente l'interesse del minore all'adozione; così come l'interesse del minore avrebbe potuto giustificare l'adozione speciale anche in assenza di un "...contesto affettivo unito..." ed in assenza di convivenza, come nel caso di specie.

La Cassazione ha accolto entrambe le censure richiamando la recente Cass. S.U. 38162/2022 (conforme Cass. S.U. 12193/2019), che ha chiarito "...l'ambito e gli effetti dell'adozione speciale da parte del genitore intenzionale nell'ambito di coppie omoaffettive...". In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato "...con argomenti applicabili anche alla nascita in Italia ... che il minore nato all'estero mediante ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame ... con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari ... che rappresenta lo strumento che consente, da un lato di conseguire "lo status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita...".

In tale contesto, la mancanza di assenso all'adozione da parte del genitore biologico, deve essere valutato "...esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore , secondo il modello del dissenso al riconoscimento ... in altri termini è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all'adozione in casi particolari ai sensi della lettera d), tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo...".

Nel caso di specie, poiché la Corte del merito aveva rigettato l'impugnazione sulla base del mero riscontro dell'intervenuta revoca dell'assenso da parte del genitore biologico, senza valutare in alcun modo il concreto interesse del minore, la Cassazione, accogliendo i due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, "... affinché proceda ad una nuova valutazione della controversia, sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, ... tenendo conto degli indicatori individuati come significativi dalle Sezioni Unite (il progetto genitoriale comune, la cura e l'accudimento svolto per un congruo periodo, in comune) proprio per il caso che l'assenso sia stato revocato...".

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