Gestazione per altri: l’adozione in casi particolari è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per il riconoscimento del legame genitoriale

di dott. Gianluca Conte

Tizio e Caio chiedevano la trascrizione dell’atto di nascita di Tizietto, figlio naturale di Tizio nato con ricorso a PMA e gestazione per altri, formato all’estero e nel quale entrambi erano indicati come genitori del bambino.

Avendo il Comune rifiutato la trascrizione, la coppia ricorreva avanti al Tribunale di Tivoli che ordinava la trascrizione dell’atto, con l’indicazione del solo Tizio quale padre del minore; provvedimento che veniva impugnato avanti alla Corte d’Appello di Roma.

Il Giudice del gravame, con decreto del 30.06.2021, respingeva il reclamo sulla base dei principi espressi da Sez. Un. n. 12193 del 2019 e dalla decisione della Cort. Cost. n. 33 del 2021.

Stante il rigetto del reclamo, Tizio e Caio proponevano ricorso per cassazione articolandolo su tre motivi.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU e della sentenza Cort. Cost. n. 33 del 2021 in quanto non sarebbe sospendibile a tempo indeterminato la tutela da assicurare ai diritti del minore, nell’attesa che venga emanata una normativa ad hoc.

  2. Nullità della decisione per omessa motivazione delle ragioni che hanno portato al rigetto della domanda.

  3. Contraddittorietà e illogicità delle motivazioni a fronte del “riscontrato vuoto normativo in materia di diritti dei minori nati da maternità surrogata”.

La Corte, con l’Ordinanza 21 settembre 2023, n. 26967, ha rigettato il ricorso, in quanto “manifestamente infondato”, esaminando unitariamente i motivi.

Secondo i giudici di legittimità i ricorrenti hanno dato una “superficiale lettura delle richiamate decisioni della Corte Costituzionale”. La Consulta aveva rilevato l’insufficienza dell’istituto dell’adozione in casi particolari e la necessità di una disciplina “più aderente alle peculiarità della situazione in esame”, assai distante dalla situazione che l’art. 44, co. 1, lett. d) L. 184/1983 intendeva regolare, ma aveva anche affermato che spetta al legislatore quest’opera di normazione.

Esistono, secondo la Consulta, un ampio ventaglio di possibilità conformi al dettato della Costituzione, che richiedono un intervento su settori di “grande complessità sistematica”: solo il legislatore può quindi intervenire nell’ambito della grande discrezionalità di cui dispone.

Infine, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla sentenza Sez. Un. n. 38162 del 2022 che, pur riconoscendo al minore il diritto fondamentale al riconoscimento del legame sorto in forza del rapporto affettivo e relazionale vissuto con il genitore d’intenzione, ha ritenuto, allo “stato dell’evoluzione dell’ordinamento” garantita tale esigenza dall’istituto dell’adozione in casi particolari.

In relazione alla sentenza citata dal provvedimento in commento, è opportuno richiamare almeno una delle questioni che l’ordinanza di rimessione chiedeva venissero risolte: la possibilità per il giudice di valutare caso per caso (e non astrattamente a priori) se la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero in caso di maternità surrogata violi l’ordine pubblico.

Infatti le situazioni in cui tale pratica riproduttiva viene operata sono molto diverse da Stato a Stato, con differenziati regimi di tutela e garanzia per la gestante.

I giudici sottolineano come sarebbero meritevoli di valutazione alcuni indici quali: “l’adesione libera consapevole e non determinata da necessità economiche da parte della donna alla gestazione, revocabilità del consenso alla rinuncia all'instaurazione del rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino; necessità di un apporto genetico alla pro-creazione da parte di uno dei due genitori intenzionali; valutazione in concreto degli effetti dell'eventuale diniego del riconoscimento sugli interessi in conflitto”.

Per un maggior approfondimento sul punto segnaliamo che l’ordinanza di rimessione è stata oggetto di commento da parte di APF nella news “Maternità surrogata: la Cassazione denuncia il vuoto normativo e la mancanza di adeguata tutela dei diritti del figlio” [Maternità surrogata: la Cassazione denuncia il vuoto normativo e la mancanza di adeguata tutela dei diritti del figlio | APF - Avvocati per le persone e le famiglie (avvocatipersonefamiglie.it)]

Ebbene la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, e richiamata nell’ordinanza, esclude la possibilità di una valutazione “caso per caso”, in quanto il divieto di maternità surrogata è volto a “tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva ma anche oggettiva. Sicché non è consentito al giudice escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino”.

In conclusione, nello spazio temporale fra la sentenza della Consulta del 2021 e le Sezioni Unite del 2022, è intervenuta, per opera della Corte Costituzionale, la rimozione di uno degli elementi che rendevano inadeguato l’istituto dell’adozione in casi particolari alla tutela dei minori nati con gestazione per altri. Con la Sentenza n. 75 del 2022 la Consulta ha, infatti, dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 55 L. n. 184 del 1983 nella parte in cui escludeva che l’adozione in casi particolari non facesse sorgere alcun legame di parentela fra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Tale intervento ha, come rilevato dalle Sez. Un. del 2022, reso lo strumento dell’art. 44 L. 184/83 più adeguato a rispondere alle esigenze di tutela del minore.

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