L’assegno divorzile provvisorio ed i poteri del Presidente del Tribunale

La Corte d’Appello di L’Aquila, con decreto del 4 ottobre 2018, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per il quale nella fase presidenziale del divorzio il giudice non valuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un assegno di divorzio che richiede come presupposto il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ma verifica solo se siano intervenuti fatti nuovi che rendano necessario modificare le previsioni della separazione.

La Corte aveva, invero, riformato la statuizione del Presidente del Tribunale di Chieti che, nell’emettere i provvedimenti urgenti nel giudizio di divorzio tra due coniugi separati, in applicazione dell’orientamento espresso dalla nota sentenza della Cassazione del 10 maggio 2017 n.11504, aveva ritenuto la moglie economicamente autosufficiente e quindi aveva revocato l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione in € 600,00 mensili.

La moglie aveva proposto reclamo evidenziando la disparità reddituale con il marito, che disponeva di un ampio patrimonio mobiliare e immobiliare, e la sua ridotta capacità economica in ragione degli impegni familiari.

La Corte d’Appello precisa che

la questione deve risolversi con riferimento ai limiti del potere riconosciuto al Presidente, il quale “non è chiamato a  formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio) ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro corretto dalle Sezioni Unite per quanto detto) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima”.


E’ noto che, in base al nuovo orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 11 luglio 2018 n.18287), per il riconoscimento dell’assegno divorzile si deve abbandonare sia il parametro del tenore di vita, perché causa di “rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune o dell’altro”, sia il criterio dell’autosufficienza, perché non rispettoso dei principi costituzionali della pari dignità ed uguaglianza dei coniugi.

Per la Corte “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’adeguatezza dei mezzi essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art.5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà”.

Da ciò la principale conseguenza che l’assegno non ha più carattere meramente assistenziale, perché non si basa più solo sulla disparità economica tra coniugi (criterio del tenore di vita), né sulle condizioni soggettive del richiedente (criterio dell’autosufficienza economica) ma ha prevalentemente carattere compensativo.
Quindi si dovrà tener conto del contributo e dei sacrifici fatti dal coniuge richiedente nell’interesse della famiglia e del suo patrimonio.

Una volta accertata la disparità tra le posizioni economiche di entrambi i coniugi, si dovrà anche valutare ”se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente” fattori quest’ultimi che diventano di cruciale rilevanza.
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ale complessa valutazione presuppone, peraltro, l’avvenuto scioglimento del matrimonio in quanto consegue esclusivamente al mutamento di status, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, in mancanza di fatti nuovi che richiedano la modifica delle previsioni stabiliate con la separazione, non può anticipare il giudizio relativo alla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio.

Come noto, ai sensi della L.n.898/1970 art.4, il Presidente del Tribunale ha il potere di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti che, essendo in atto al momento del suo intervento il regime di separazione, vanno ad incidere sui rapporti patrimoniali della “separazione”.

In questo senso la Suprema Corte (Cass.14.10.2010 n.21245) ha chiarito che: "il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti”.   

In conclusione: ”con il provvedimento emesso dal presidente in via provvisoria, ben può convertirsi il contributo di mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi della L.n.898/1970” (Cass.10.12.2008 n.28990), con la conseguenza che ”detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra coniugi” (Cass. 14.10.2010 n.21245).
 
 

 

 

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