Il Tribunale di Genova conferma la mera sussidiarietà dell’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari al mantenimento dei nipoti

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Con ricorso ex art. 316 c.c. Tizia cita in giudizio i genitori di Mevio (ex convivente) per sentirli condannare a corrisponderle, nella loro qualità di nonni paterni di Caietto e Tizietto, un contributo economico a titolo di concorso nel mantenimento degli stessi.

La ricorrente premettendo che i rapporti patrimoniali tra lei e il padre dei minori erano stati stabiliti dal Tribunale di Genova nel 2018, a seguito del recepimento dell’accordo, concluso tra le parti ,che prevedeva la corresponsione di euro 320 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie, proseguiva deducendo che il padre mai aveva versato alcunché ed ella, pur lavorando, era dovuta ricorrere spesso alla propria madre per pagare il mutuo e altre spese.

Chiedeva pertanto che i nonni paterni fossero condannati a contribuire al mantenimento dei nipoti, versando alla madre la somma omnicomprensiva di euro 800 mensili.

Il padre rimaneva contumace, mentre i di lui genitori si costituivano in giudizio chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa anche i nonni materni, ed eccependo comunque l’inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti della stessa, godendo la signora di un reddito di almeno 1300 euro mensili oltre all’assegno unico di 400 euro mensili, chiedendo in via subordinata una riduzione dell’importo della richiesta.

Istruita la causa documentalmente, all’udienza del 18.3.2024 venivano sentite le parti anche per tentarne la conciliazione. Fallita la conciliazione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Genova, richiamate le recenti sentenze del Supremo Collegio sul tema, in particolare Cass. Civ. del 30.3.2023 n.8980 e Cass. Civ. 28446/2023, ritiene di aderire al principio di diritto ivi espresso secondo il quale “l’obbligazione degli ascendenti é subordinata all’imprescindibile condizione che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze dei figli per cui in caso di inadempimento o impossibilità di un genitore a tale obbligo, l’altro genitore è tenuto, in prima battuta, a far fronte per intero al mantenimento dei figli con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro, salvo la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui, e solo secondariamente potrà rivolgersi agli ascendenti per un aiuto economico laddove anch’egli non abbia mezzi sufficienti per onorare il proprio obbligo.”

Nel caso di specie dall’istruttoria era emerso:

  • Un reddito imponibile della ricorrente nel 2022 di euro 24.799, oltre al 50% della casa familiare;
  • Un reddito mensile della stessa di 1700 euro per 14 mensilità;
  • Delle scelte discutibili, in quanto pur avendo l’assegnazione della casa familiare (anche se gravata da mutuo) ella aveva preso in locazione una casa, accollandosi un canone mensile di 650 euro; aveva anche acquistato un’auto

A conferma, quindi, della tesi dei resistenti della capacità reddituale della madre dei minori.

La ricorrente aveva sicuramente dato prova dell’inadempimento del padre dei minori, ma era altresì emerso che i minori vedevano regolarmente il padre presso la casa dei nonni paterni, i quali dunque contribuivano in forma diretta al loro mantenimento per più giorni al mese oltre a pagare direttamente alcune spese straordinarie.

Il Tribunale di Genova, quindi, ha respinto la domanda della ricorrente ribadendo come non sia sufficiente l’inadempimento di uno dei genitori per far sorgere l’obbligazione sussidiaria in capo agli ascendenti, ma che essa sorge solo in carenza di mezzi di entrambi i genitori, e grava su tutti i nonni indipendentemente da quale sia il genitore inadempiente.

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