Il mantenimento del figlio decorre dalla data della relativa domanda, ma le spese anticipate in precedenza possono essere recuperate con un’azione di regresso

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Con ricorso ex art. 316 bis e 337 bis c.c. Tizia chiedeva al Tribunale di Roma di regolamentare l’affidamento e il mantenimento del figlio Caio, nato dalla relazione sentimentale con Sempronio.

All’esito di una lunga vicenda processuale, originata dal decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la Corte d’Appello di Roma, tra l’altro, poneva a carico di Sempronio, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Avverso tale pronuncia Tizia proponeva ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.

In particolare, con il quinto motivo la ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse erroneamente fatto decorrere l’assegno di mantenimento per Caio dal momento della domanda, anziché dal momento della separazione effettiva dei genitori.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10359 del 2024, dopo aver ripercorso i principi che regolano l’individuazione del quantum del mantenimento cd. ordinario e delle spese straordinarie in favore della prole (minorenne o maggiorenne economicamente non indipendente) da porsi a carico di ciascun genitore, si è occupata della decorrenza della statuizione in ordine alla contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario o comunque non collocatario.

Il Giudice di legittimità ha, innanzitutto, precisato che “l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un’altra vi è il rapporto tra genitori obbligati”.

Per quanto riguarda la “dimensione” del rapporto genitori-figlio, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento di quest’ultimo, i parametri da considerare sono le di lui attuali esigenze e il tenore di vita goduto dallo stesso durante la convivenza con entrambi i genitori, in quanto “i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme”.

Per quanto concerne, invece, la “dimensione” del rapporto tra genitori obbligati, nei rapporti interni tra i medesimi vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.

Ai fini della quantificazione occorre, però, tenere conto anche dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

Anche le spese straordinarie seguono il principio di proporzionalità: “il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Cass. n. 35710 del 2021).

Quanto, infine, alla decorrenza dell’assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio, “anche di recente affermato” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17570 del 2023), che

la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva”, come, del resto, “avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito” (Cass. n. 8816 del 2020).

Ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda, il Giudice di legittimità ha precisato che, per quanto riguarda invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l’obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un’azione di regresso nei confronti dell’altro al fine di ottenere da quest’ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l’altro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960 del 2017).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fatto corretta applicazione di tali principi, affermando che l’obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio dovesse decorrere dalla domanda, mentre, relativamente al periodo precedente, Tizia avrebbe potuto agire in regresso nei confronti di Sempronio per la restituzione delle eventuali somme anticipate nella sua qualità di collocataria.

Il quinto motivo è stato, pertanto, dichiarato infondato.

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