Il rapporto tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia.

27 GENNAIO 2023 | Maltrattamenti in famiglia

di avv. Anna Silvia Zanini

La Suprema Corte, con la sentenza n. 31534 dell’8 giugno 2022, si è pronunciata in ordine al rapporto tra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina previsto e punito dall’art. 571 c.p. e il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p.

L’art. 571 c.p. punisce, tra l’altro, chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. La fattispecie di reato in esame presuppone, pertanto, l’esistenza di un uso lecito dei mezzi correttivi (il c.d. ius corrigendi). Il reato si realizza nel momento in cui l’uso di tali mezzi, che di per sé sarebbe lecito, viene nei fatti realizzato con modalità improprie o abnormi, ovvero per perseguire un fine diverso da quello legittimo.

Il reato in esame non sanziona l’utilizzo di una vis modicissima, che risulti necessaria per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.

Integra, invece, il più grave reato di maltrattamenti contro familiari di cui all’art. 572 c.p., l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che sconfina nell’abuso, sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell’eccesso nella misura.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione l'imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose in danno dei figli minori.

L’imputato lamentava, tra l’altro, il rigetto della riqualificazione della condotta di maltrattamento in quella di cui all'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione), rilevando come le azioni poste in essere nei confronti dei figli avevano l'unica finalità di tentare di correggerne il comportamento, deviato dal contesto di continuo deterioramento dell'ambiente domestico ed in ragione dell’atteggiamento provocatorio da questi tenuto nei suoi confronti.

Né l’uno né l’altro potevano in ogni caso giustificare, a giudizio della Corte, l'adozione da parte dell’imputato di misure violente quale forma di educazione "abituale" dei minori serbata per anni, anche in ragione del frequentissimo stato di ubriachezza in cui si trovava l’uomo al momento delle condotte poste in essere.

La Corte di Cassazione concludeva ribadendo come debba escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 c.p., “nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi".

 

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