Non è più necessario il consenso dell’altro genitore per il rilascio del proprio passaporto o della carta di identità valida per l’estero

di avv. Massimo Osler

A partire dal 14.06.2023, l’art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023 ha introdotto una modifica alla legge n. 1185 del 1967, che disciplina il rilascio dei passaporti. In virtù di tale modifica, il genitore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non ha più la necessità di allegare il consenso dell’altro genitore.

Per quanto riguarda, invece, il minore non è intervenuta alcuna modifica: rimane necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il passaporto non potrà essere rilasciato al genitore nel caso in cui a suo carico ci sia un provvedimento inibitorio emesso dell’autorità giudiziaria.

Tale provvedimento, infatti, impedisce al genitore di ottenere il passaporto, e può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero nei casi in cui vi sia il concreto ed attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli.

Invero, il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale ed internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questi possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.

Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare i due anni.

La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis c.p.c.  la domanda si propone al giudice procedente.

Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia, o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c.

Una copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore e al comune di residenza dell'interessato.

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