Permane il mantenimento se la nuova convivenza non ha migliorato le condizioni economiche del coniuge beneficiario

24 DICEMBRE 2022 | Separazione e divorzio

di avv. Valentina Alberioli

IL CASO. La Corte d’Appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di cassazione di altra sentenza di appello, confermava la decisione di primo grado, che, nel dichiarare la separazione di Tizia e Caio, aveva posto a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento della moglie di euro 1.250,00 mensili.

La Corte rilevava, infatti, che non vi era prova che la relazione intrattenuta per un quinquennio da Tizia con Sempronio, e dalla quale era nata Mevia, fosse una “convivenza more uxorio connotata da stabilità, continuatività e progettualità”, né che Sempronio contribuisse economicamente alle esigenze di vita di Tizia, avendo lo stesso solo provveduto alle necessità della figlia.  

Avverso tale pronuncia Caio proponeva ricorso per cassazione, in base a due motivi.

In particolare, con il secondo motivo deduceva la violazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi, per avere la Corte d’Appello, ai fini della decisione sull’assegno di mantenimento a carico del marito, negato la relazione stabile e continuativa di Tizia con Sempronio, malgrado le risultanze della prova testimoniale espletata e nonostante la prova documentale offerta, laddove era emerso che le raccomandate, dirette a Tizia, relative alla notifica del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di altri successivi atti, erano state sempre ricevute da Sempronio, il quale si era qualificato “compagno convivente”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29865 del 2022, ha ritenuto fondato il suddetto motivo.

Il Giudice di legittimità ha, anzitutto, richiamato il proprio orientamento in base al quale:

il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge separato può essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell'assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare”.

Spetta, infatti, al coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno provare la convivenza stabile e continuativa dell’altro con un terzo, trattandosi di un “fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento”.

Rimane, tuttavia, salva la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di “allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente ‘inadeguati’ a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale”.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Perugia, pur dando atto delle contrarie risultanze istruttorie, si era limitata ad affermare la mancanza di prova circa il fatto che Tizia avesse tratto benefici economici dalla convivenza con Sempronio, basandosi sulle mere dichiarazioni di quest’ultimo in ordine all’assenza di un proprio reddito da lavoro all’epoca della nascita della figlia, al fatto che egli restava a casa con la bambina “per non gravare [Tizia] della spesa di una baby-sitter” e di avere, in seguito, solo provveduto alle esigenze della figlia “comperandole beni materiali”.

La Corte di Cassazione, alla luce dei richiamati principi in tema di onus probandi, ha ritenuto tale motivazione “contraddittoria e quindi gravemente carente di logicità e tale da non assolvere al cd. minimo costituzionale della motivazione che legittima la cassazione della decisione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5” e, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, ha rinviato alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per la riforma della sentenza.

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