Integrazione del Protocollo d’intesa di Roma per il cumulo di domande di separazione e divorzio in sede di negoziazione assistita

01 APRILE 2025 | Separazione e divorzio

di Avv. Massimo Osler

In considerazione dell’introduzione dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., che ha previsto il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi e della successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 28727 del 16.10.2023, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha sottoscritto, in data 25.03.2024, con la Procura della Repubblica di Roma un’integrazione del Protocollo in materia di negoziazione assistita.

Tale intesa, che mira a promuovere e agevolare l’utilizzo dell’istituto del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio anche nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, stabilisce che: “a) in caso di deposito contestuale di accordi separativi e divorzili raggiunti con la negoziazione assistita, al maturarsi del presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b I. 898/70 e ss. mod., le parti si impegnano a depositare istanza congiunta contenente la dichiarazione di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni tutte formulate nel sottoscritto accordo di divorzio già in atti, entro e non oltre il termine di ulteriori  30 giorni a decorrere dallo spirare del termine di 6 mesi previsti dal citato art. 3 n. 2 lett. b) 1. 898/70 e ss. mod.; b) Qualora invece, le parti non presentino nel suddetto termine l'istanza di cui al precedente punto a) l'accordo di divorzio dovrà considerarsi come non proposto e l'Ufficio procederà all'archiviazione del fascicolo limitatamente a detta richiesta”.

Inoltre, al fine di agevolare ulteriormente l’utilizzo di tale strumento, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha predisposto e pubblicato un modello di istanza congiunta.

Allegato 1: Integrazione del Protocollo d’intesa di Roma in materia di negoziazione assistita di data 25.03.2024

Allegato 2: Modello istanza congiunta con manifestazione interesse.

Allegati

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