La Cassazione, in attesa della legge regolatrice, fa ancora una volta chiarezza sui criteri di attribuzione del cognome

01 APRILE 2025 | Nome e cognome

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Con ricorso ex art. 250 IV comma c.c., un padre chiedeva al Tribunale di emettere sentenza di riconoscimento della figlia in luogo del consenso della madre, che l’aveva riconosciuta alla nascita, sostenendo l’interesse della figlia.

Il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la paternità in capo al ricorrente e ne ordinava l’annotazione sull’atto di nascita disponendo, altresì, che alla figlia fosse attribuito il cognome del padre sostituendolo a quello della madre.

Proponeva appello la madre che, in parziale riforma della sentenza, chiedeva che alla figlia fosse attribuito il doppio cognome. La Corte di Catanzaro in accoglimento modificava il cognome della figlia aggiungendo al cognome paterno quello materno.

Il padre ricorre in cassazione per due motivi:

  • con il primo motivo rileva che l’appellante, a suo dire, avrebbe formulato una domanda nuova, pertanto inammissibile, avendo in primo grado chiesto che alla figlia fosse attribuito il cognome materno e in aggiunta quello paterno mentre in appello aveva invertito la richiesta chiedendo che al cognome paterno seguisse quello materno;
  • con il secondo motivo rileva che l’atto di nascita della figlia si era già formato al 3.5.2022 e che quindi l‘ interpretazione data dalla Corte Costituzionale all’art. 262 c.c. non poteva retroagire.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1492/2025, ha respinto entrambi i motivi trattati unitariamente per i seguenti motivi.

Anzitutto il Supremo collegio, affronta e supera il problema della possibilità di correzione, ai sensi dell’art. 384 u.c cpc, dell’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nella motivazione della decisione, peraltro conforme a diritto nel dispositivo, laddove ha erroneamente ritenuto direttamente applicabili i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 131 del 2022 (di questa importante pronuncia APF si è occupata il 5.5.2022 “Il Cognome dei figli: i dubbi del legislatore e l’intervento della Corte Costituzionale”) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, però, del solo primo comma dell’art. 262 c.c. e non anche delle disposizioni applicabili al caso di specie contenute nei commi secondo, terzo e quarto.

Il caso che ci occupa infatti è disciplinato dai commi secondo terzo e quarto nei quali l’individuazione del cognome che il minore va ad assumere non subisce alcun automatismo ma è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, che deve valutare il miglior interesse del minore, in relazione all’ambiente in cui è vissuto fino al riconoscimento del padre, ai legami familiari, anche a tutela dell’eguaglianza tra genitori.

Successivamente, alla luce di questo importante chiarimento, nel disaminare i motivi del ricorso, richiamando i propri numerosi precedenti, li respinge entrambi ritenendo:

  • infondata la questione della novità della domanda, avendo la madre svolto domanda sull’attribuzione del proprio cognome fin dal primo grado indipendentemente dall’ordine, poiché è indubbio che, una volta proposta in via giudiziale la questione concernente l’attribuzione del cognome, rientrano nell’alveo della decisione tutte le questioni inerenti al cognome o ai cognomi o all’ordine degli stessi e tale decisione è interamente rimessa al giudice che deve assumere la sua determinazione con una scelta motivata nell’interesse del minore senza che possano sorgere ostacoli dalla domanda delle parti;
  • infondato anche il secondo motivo poiché, se pur la Corte d’appello ha errato nell’affermare che la sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2022 possa avere diretta applicazione al caso di specie, tuttavia la relativa decisione è immune da vizi poiché con motivazione congrua e logica ha, in concreto, valutato l’interesse della minore al doppio cognome e, applicando i principi elaborati in sede di legittimità, ha argomentato le ragioni della scelta anche con riferimento all’ordine attribuito ai cognomi.

Il Supremo collegio dopo aver quindi osservato che “la statuizione della Corte Costituzionale, pur non avendo diretta applicazione nel caso di specie, esprime una serie di importanti valori trasfusi nella pronuncia di incostituzionalità (del primo comma dell’art. 262 cc nota nostra) che possono certamente orientare la decisione del giudice, anche ove l’attribuzione del cognome non segua in maniera automatica (commi secondo terzo e quarto dell’art. 262 c.c nota nostra) come nel caso di specie, di guisa che la decisione impugnata, che ha tenuto conto della pronuncia costituzionale, risulta immune da vizi” e aver integrato e corretto la motivazione ex art. 384 u.c. cpc ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.

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