A sorpresa l’art. 25 RDL n.1404 del 1934 trova nuova linfa nella legge 17.5.2024 n. 70 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

di Avv. Barbara Bottecchia

Negli ultimi anni APF ha prestato particolare attenzione all’utilizzo da parte di aIcuni Tribunali (Venezia e Caltanisetta) delle misure previste dall’art. 25 rdl 1404 del 1934 applicabili ai minori irregolari per condotta o carattere, ritenute invece da altri Tribunali (ad esempio Bologna) obsolete e autoritarie.

Ne abbiamo trattato in due occasioni, in particolare nella Newsletter n. 41 del 2020 (https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/affidamento-ai-servizi-sociali/il-tribunale-dei-minorenni-di-caltanissetta-utilizza-lart.-25-del-rd-1404-34-per-disporre-il-monitoraggio-di-un-giovane-utilizzatore-di-wa-anche-al-fine-di-verificare-le-capacita-educative-e-di-vigilanza-della-madre/ ) e nel numero speciale dell’aprile 2021 in tema di Maleducazione e responsabilità dei genitori (https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/numero-speciale-malaeducazione-e-responsabilit/l%E2%80%99art.25-rdl-n.-1404-34-(come-modificato-dalla-legge-888-56)-applicazioni-concrete-e-dubbi-di-compatibilita-con-il-rispetto-del-diritto-di-difesa-e-del-contraddittorio/ )

Ricordiamo quindi che trattasi di misure amministrative di rieducazione, che appartengono alla famiglia delle misure ante delictum e che possono essere adottate nei confronti di chi non ha ancora commesso un reato. Sono misure che tenderebbero a soddisfare una funzione puramente educativa cercare cioè  di evitare la commissione di un reato da parte di un soggetto minorenne.

L’originaria disciplina era contenuta nell’art. 25 del regio Decreto legge 1404 del 1934 che ha subito più volte delle modifiche e delle aggiunte: una prima volta nel 1956 e poi nel 1977 con l’introduzione dell’affidamento ai servizi, e ancora nel 1998, con l’aggiunta di un art. 25 bis dedicato alle fattispecie di reato quali la prostituzione minorile e la pedopornografia.

Quindi in sintesi le misure amministrative di rieducazione trovano concreta applicazione nei confronti dei minori di anni 18 che possano compiere comportamenti pregiudizievoli per la loro salute psicofisica, o che vengano plagiati da soggetti adulti, e che risultino essere non imputabili pur avendo compiuto fatti costituenti reato che per quantità e qualità facciano ritenere che la loro personalità si stia formando secondo modelli criminali.  L’art. 26 prevedeva e prevede che le misure amministrative di rieducazione possano essere applicate anche nei confronti di minori autori di reati che abbiano ottenuto il perdono giudiziale o in caso di sospensione condizionale della pena.

Recentemente questi procedimenti sono stati aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà che gli stessi genitori non riescono più a contenere: in questi casi non si interviene per limitare la responsabilità genitoriale ma per supportarla, sollecitando i ragazzi ad assumersi la responsabilità dei loro comportamenti e della loro vita. Si tenta di fornire all’adolescente una funzione “di contenimento” da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, per evitare che le crisi adolescenziali possano trasformarsi in devianza. Tale intervento in forza dell’art. 29 può prolungarsi fino ai 21 anni (il cd prosieguo amministrativo) con il consenso del ragazzo divenuto maggiorenne.

Questa delicata materia ha subito una modifica inserita, come è ormai costume del nostro legislatore, in una legge dettata in tema di bullismo ed entrata in vigore il 14 giugno 2024.

L’art. 2 della legge n. 70 del 17.5.2024 ha in primis modificato la rubrica dell’articolo definendo tali Misure “rieducative” e non più misure applicabili ai minori irregolari per condotta e per carattere. L’adozione di tali misure è ora consentita anche nei casi di condotte aggressive, agite anche in gruppo, o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche riguardano il procedimento per l’adozione delle misure:

  • L’attività di segnalazione diventa di esclusiva competenza del Pubblico Ministero;
  • Il PM può attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al Tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa da svolgersi sotto il controllo e la direzione dei servizi sociali;
  • Il progetto può prevedere la partecipazione della famiglia del minore, tramite un percorso di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale
  • A conclusione del progetto, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra le seguenti soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali; collocamento temporaneo del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma prevede inoltre che il tribunale provveda, se del caso, alla nomina di un curatore speciale del minore, che ogni provvedimento debba essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), nonché dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, e che sia possibile farsi assistere da un difensore.
  • Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano ulteriori disposizioni del citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, al fine di coordinarne il contenuto con le modifiche apportate all'articolo 25 (comma 1, lettere da b) a e)) e con la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (comma 2).

In conclusione si è voluto dare, sulla scorta dell’esperienza delle Procure e dei TM dell’ultimo periodo storico, una nuova veste a questo istituto che non senza dubbi e criticità veniva utilizzato per aiutare gli adolescenti in difficoltà, garantendo ora l’ascolto, un progetto verificato e monitorato e le nomine delle figure poste a tutela del corretto svolgimento della procedura.

Peccato non sia stato colto il suggerimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che raccomandava nell’ottobre del 2019 (in sede di osservazioni alla proposta di legge Dori) di inserire un’apposita disposizione che prevedesse espressamente l’istituto del prosieguo amministrativo recependo l‘elaborazione giurisprudenziale, sviluppatasi negli ultimi decenni, in forza della quale è emersa la necessità di non interrompere i processi educativi in atto e di accompagnare il giovane adulto verso il completamento della sua formazione e il conseguimento dell’autonomia.

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