Le proposte di legge per la disciplina del fenomeno dei BABY INFLUENCER e dello SHARENTING, a tutela della diffusione di immagini e contenuti multimediali aventi ad oggetto minori di età

di Avv. Massimo Osler

Le innovazioni tecnologiche, a crescita esponenziale, rendono sempre più urgente un complessivo intervento legislativo a tutela dei diritti dei minori non solo per preservarli dai gravi effetti negativi derivanti dall’utilizzo, ad esempio, dei social network, ma anche per disciplinare due nuovi fenomeni che li coinvolgono in misura sempre maggiore: lo sfruttamento economico dei baby influencer e lo sharenting.

Tale necessità è testimoniata anche dal fatto che, negli ultimi mesi, sono state presentate alla Camera dei Deputati ben quattro diverse proposte di legge, volte a tutelare, sotto diversi profili, i minori di età dall’utilizzo e della diffusione su canali multimediali di contenuti digitali che li riguardano (n. 1771/2024; n. 1800/2024; n. 1863/2024; n. 1217/2024).

La proposta di legge n. 1771/2024 definisce, anzitutto, come baby influencer quei “minori che diventano famosi sul web e la cui presenza nell’ambito delle piattaforme digitali genera introiti” mediante “pubblicizzazione diretta di prodotti o servizi destinati ai coetanei dei minori medesimi ovvero a situazioni che indirettamente forniscono un sostegno alla pubblicizzazione o sponsorizzazione di prodotti e servizi destinati agli adulti, solitamente i genitori” e, come sharenting, quel comportamento dei genitori che “non comprende lo sfruttamento commerciale, ma consiste nella pratica … di condividere sui social media contenuti multimediali (foto, audio, video) dei propri figli”.

Sebbene diversi, questi fenomeni spesso coesistono ed è, pertanto, difficile stabilirne i rispettivi confini: si pensi, ad esempio, alle immagini o ai video dei bambini diffusi sui profili social dei genitori, allo scopo di pubblicizzare una vasta gamma di prodotti.

L’utilizzo di tali pratiche e, in generale, l’abuso legato all’esposizione in rete di immagini e video di bambini e adolescenti da parte dei genitori, ha raggiunto oramai dimensioni tali che, secondo i dati statistici pubblicati nelle proposte di legge in esame, coinvolge la maggioranza assoluta delle famiglie italiane.

Come osservato nella relazione illustrativa della citata proposta n. 1800/2024, “la cosiddetta generazione alpha, ossia i bambini nati dopo il 2012, è la prima che si dovrà confrontare, una volta cresciuta, con un archivio digitale della propria vita, costituito da centinaia di immagini, video o altri contenuti che i predetti non hanno scelto di condividere e di commenti da parte di sconosciuti”.

Ciò significa che “la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un’identità digitale del giovane”, con cui il medesimo dovrà fare i conti per tutta la vita, oltre al fatto che “il caricamento indiscriminato di contenuti multimediali concernenti i bambini sarà la causa dei due terzi dei furti di identità che i giovani dovranno affrontare entro la fine del decennio” (cfr. proposta n. 1771/2024).

Inoltre, la proposta di legge n. 1217/2024 – finalizzata specificamente al tentativo di introdurre norme più stringenti con riferimento alla verifica dell’età e alla tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica – elenca una serie di recenti studi, condotti sia in Italia che all’estero, in cui si dà atto dell’aumento di problematiche legate alla dipendenza e ai disturbi dell’umore (es. depressione, ansia, etc.) nei bambini e adolescenti che utilizzano in modo non adeguato i social network.

La proposta n. 1771/2024, che risulta essere la proposta di legge più articolata tra quelle ad oggi depositate, si concentra - come anzidetto - da un lato, sulla tutela giuslavoristica che deve essere garantita ai minori che svolgono attività lavorativa in rete e, dall’altro, sulla necessità di disciplinare il fenomeno dello sharenting.

Sotto il primo profilo, il testo propone alcune modifiche alla legge n. 977/1967, recante le disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti che svolgono attività lavorative, tra cui vengono ricomprese anche le attività su piattaforme digitali.

La proposta, infatti, prevede che l’autorizzazione – già necessaria – da parte della direzione provinciale del lavoro all’impiego dei minori degli anni quindici in attività lavorative sia però circoscritta ad un periodo di tempo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile, e soggetta a periodico controllo, consentendo una sua revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore.

Inoltre, anche per le attività dei minori su piattaforme digitali a scopo di lucro, deve essere prevista la stipula di un regolare contratto di lavoro che preveda i medesimi limiti e tutele previsti per i minori che lavorano nel mondo dello spettacolo (regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 218/2006, recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi) integrati, altresì, da ulteriori disposizioni specifiche.

Quanto ai redditi percepiti in ragione dello svolgimento dell’attività sul web, risulta di particolare interesse la proposta di prevedere che, ove i medesimi superino una determinata soglia, siano versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore, con la precisazione che, nelle more del raggiungimento della maggiore età, solo una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dalla legge, possa essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai genitori dello stesso, per essere impiegata e rendicontata nel suo interesse esclusivo. Tale necessità risulta condivisa, in termini ancor più stringenti, anche dall’art. 8 ter della proposta n. 1800/2024.

Quanto, invece, al cd sharenting, la proposta di legge n. 1217/2024 definisce la “disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali … un atto di straordinaria amministrazione e in quanto dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali”, confermando il rispetto del diritto alla riservatezza del minore e la necessaria applicazione, anche ai contenuti multimediali, delle tutele previste dalla Carta di Treviso, dagli artt. 10 e 320 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Pertanto, ogni decisione in merito all’utilizzo dell’immagine spetta esclusivamente e congiuntamente ai genitori o a chi ne ha la responsabilità genitoriale, con la precisazione che il consenso prestato dagli adulti deve tenere conto, in ogni caso, della volontà del minore, da considerare in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Inoltre, la proposta prevede la possibilità, per il minore che abbia compiuto quattordici anni, di esercitare il cd diritto all’oblio, ovvero chiedere e ottenere, in ogni momento, la cancellazione dei dati personali in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi ha la responsabilità genitoriale. Tale previsione è condivisa anche dalla proposta n. 1217/2024, che attribuisce però tale facoltà solo a chi abbia raggiunto la maggiore età.

Di interesse è, altresì, la previsione di imporre ai servizi delle piattaforme digitali l’adozione di un codice di regolamentazione a tutela dei minori, sulla base di “un modello da definire con atto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali”.

Infine, così come condiviso dalle altre proposte di legge considerate, si impone una modifica del D.lgs. n. 101/2018 (relativo al recepimento del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR), che innalzi il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali (cd consenso digitale) dagli attuali quattordici anni ai sedici anni di età.

Quanto alle altre proposte di legge depositate alla Camera dei Deputati, al di fuori delle disposizioni sostanzialmente assimilabili a quelle esaminate, si evidenzia che la proposta n. 1217/2024 vuole anche imporre, a modifica del vigente codice in materia di protezione dei dati personali, che le piattaforme digitali adottino regole più stringenti per la verifica dell'età dei fruitori dei servizi e per la rimozione dei contenuti, giungendo a richiedere l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una lista di servizi di comunicazione elettronica “che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità” a cui sia interdetto l’accesso ai minori di tredici anni.

Infine, resta da segnalare che, nella proposta di legge n. 1863/2024, si chiede che ai fornitori di servizi della società di informazione sia imposto di predisporre all’interno delle loro piattaforme un numero telefonico di emergenza specifico per l’infanzia (numero 114).

 

Allegati

Proposta di legge n. 1771/2024

Proposta di legge n. 1800/2024

Proposta di legge n. 1863/2024

Proposta di legge n. 1217/2024

Allegati

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