I dubbi dello Stato Italiano sulla proposta di Regolamento europeo per il riconoscimento della filiazione tra Stati membri e sul certificato europeo di filiazione

29 APRILE 2023 | Filiazione e adozione

di avv. Maida Milàn

La libertà di circolazione all’interno dell’Unione, comporta che i cittadini europei si trovino sempre più spesso ad affrontare situazioni giusfamiliari transfrontaliere: ad esempio, perché hanno familiari in altro Stato membro o vi si trasferiscono per creare una famiglia. Tuttavia, si stima che attualmente due milioni di minori si trovino di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.

Il mancato riconoscimento può avere notevoli conseguenze negative per i minori, che possono vivere la compressione di diritti personalissimi, quale quello all’identità, alla non discriminazione, alla vita privata e familiare, o che possono perdere i loro diritti di successione o agli alimenti, oppure, il loro diritto a far sì che uno dei genitori agisca in qualità di rappresentante legale in un altro Stato membro per questioni quali le cure mediche o la scuola.

Le Conclusioni del Consiglio UE in relazione alla strategia europea sui diritti dei minori sottolineano la necessità che questi diritti siano universali ed esercitabili in condizioni di uguaglianza, dovendo il superiore interesse dei minori essere considerato prevalente.

Il diritto dell'Unione impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferitegli dal diritto dell'UE, in particolare quelli di cui alla normativa dell'UE in materia di libera circolazione, compresa la direttiva 2004/38/CE8 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il che implica il diritto alla parità di trattamento e il divieto di imporre ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome.

Tuttavia ad oggi il diritto dell'Unione non prevede ancora il comune riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro per altre finalità.

Il 7 dicembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento che ha per oggetto le norme di diritto internazionale sulla filiazione. L’obiettivo è quello di garantire il riconoscimento della filiazione tra Stati membri, in modo che un bambino sia considerato, in ogni Stato europeo, figlio delle medesime persone. Per raggiungere questo risultato, vengono previste alcune regole per scegliere quale giudice europeo è competente a decidere sullo stato di figlio e per individuare quale legge nazionale deve essere applicata per accertare il rapporto di filiazione.

La proposta tiene conto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per la quale gli Stati parte devono garantire la tutela del minore da ogni forma di discriminazione o sanzione motivate dalla condizione sociale o dalle attività dei suoi genitori (articolo 2); in tutte le decisioni relative ai minori di competenza dei giudici o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (articolo 3); il minore ha il diritto a preservare la propria identità e a essere allevato dai suoi genitori (articoli 7 e 8).

È infine coerente con l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti del minore sancito nel trattato sull'Unione europea (articolo 3, paragrafi 3 e 5, TUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce, nell'applicazione e nell'attuazione del diritto dell'Unione, la tutela dei diritti fondamentali dei minori e delle loro famiglie.

Questi ultimi comprendono il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla non discriminazione (articolo 21) e il diritto dei minori a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori se ciò è conforme al loro interesse superiore (articolo 24), che deve essere considerato preminente.

La proposta di Regolamento riguarda, quindi, il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è nato o è stato concepito e indipendentemente dal tipo di famiglia da cui proviene, compreso quindi il figlio concepito con tecniche di riproduzione assistita, il figlio con due genitori dello stesso sesso, con un genitore unico o adottato a livello nazionale in uno Stato membro da uno o due genitori (art. 4 e considerando n. 21). Non si applica, invece, all’accertamento della filiazione in un contesto nazionale privo di elementi transfrontalieri.

I criteri di competenza si basano sulla vicinanza al figlio (art. 6). La competenza spetterà, quindi, preferibilmente, allo Stato membro di residenza abituale del figlio, di cittadinanza del figlio o di residenza abituale del convenuto (ad esempio, la persona nei cui confronti il figlio rivendica la filiazione).

La proposta dovrebbe garantire, inoltre, la certezza e la prevedibilità del diritto, individuando, quale legge applicabile, quella dello Stato di residenza abituale, al momento della nascita, di colei che partorisce. In deroga alla norma summenzionata, laddove tale norma comporti l'accertamento della filiazione nei confronti di un solo genitore, le autorità di uno Stato membro competente possono applicare, ai fini dell'accertamento della filiazione nei confronti del secondo genitore, la legge dello Stato di nascita di uno dei genitori o la legge dello Stato di nascita del figlio (art. 17).

Il riconoscimento in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie rese in un altro Stato membro e di atti pubblici di accertamento della filiazione, dovrebbe fondarsi sul principio della fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. Le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici dovrebbero essere riconosciuti in un altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna procedura speciale (artt. 24 e 36).

Per facilitare ulteriormente la circolazione delle decisioni sulla filiazione in ambito europeo, viene istituito un certificato europeo di filiazione che permetterà la rapida registrazione dello stato di figlio in tutta l’Unione Europea (art. 46). Il certificato europeo è uno strumento che già oggi funziona molto bene, aiutando i cittadini europei, in altre materie: il divorzio e le successioni.

In Italia la Commissione affari europei del Senato ha espresso un parere negativo, ritenendo che il Regolamento proposto violi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, perché costituirebbe un’illegittima invasione di campo da parte dell’Europa in una materia, il diritto di famiglia, di competenza del singolo Stato.

Va detto che da oltre vent’anni l’Unione europea ha il potere di disciplinare le questioni di diritto internazionale che possono facilitare la libera circolazione delle persone ed è più volte intervenuta su aspetti fondamentali del diritto di famiglia: la separazione, il divorzio, gli obblighi di mantenimento, il regime patrimoniale della famiglia.

Se l’obiettivo del Regolamento europeo è la tutela del fondamentale diritto dei bambini ad essere considerati figli delle medesime persone, indipendentemente dalle modalità di concepimento e dallo Stato europeo in cui vivano, le perplessità italiane sul certificato europeo di filiazione paiono più verosimilmente da ricollegarsi al fatto che la proposta di regolamento tiene conto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e quindi anche per quanto riguarda il riconoscimento dei figli nati da maternità surrogata (cfr. para. 1 pag. 4; e nel Considerando 18).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, interpretato l'articolo 8 CEDU nel senso che impone a tutti gli Stati nell'ambito della sua giurisdizione di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione accertato all'estero tra un figlio nato mediante ricorso alla maternità surrogata e il genitore biologico intenzionale, e di prevedere un meccanismo di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore intenzionale non biologico (ad es. tramite adozione).

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