Provvedimento di assegnazione della casa familiare già di proprietà dell’assegnatario: può essere trascritto “a favore” dei figli minori

di Avv. Barbara Carnio

Il Caso. Una coppia non coniugata nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita giunge ad un accordo per la definizione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori.

In particolare questi ultimi vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la mamma alla quale viene, quindi, assegnata la casa familiare.

Di tale immobile la madre è già piena proprietaria per averla acquistata a titolo oneroso tre anni prima proprio dall’ex compagno, titolare di un’impresa individuale che negli ultimi tempi ha accumulato numerose passività, parte delle quali pregresse rispetto alla cessione dell’immobile.

La madre è quindi preoccupata di poter essere coinvolta in un’azione revocatoria all’esito della quale la casa potrebbe essere aggredita dai creditori personali dell’ex compagno.

È approdo ormai consolidato la possibilità di trascrivere il provvedimento di assegnazione della casa familiare anche sulla base dell’accordo esito di un procedimento di negoziazione assistita.

Tuttavia la particolarità del caso concreto consisteva nel fatto che la madre era già piena proprietaria dell’immobile: la richiesta di trascrizione contro e a favore della medesima persona per prassi abbastanza diffusa degli Uffici di Pubblicità Immobiliare non viene accettata.

È stata quindi chiesta all’Ufficio territorialmente competente la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare contro il genitore che ne è già esclusivo proprietario ma a favore dei tre figli minori per tutelarli da eventuali atti di disposizione dell’immobile che ben potrebbero essere posti in essere anche dal genitore proprietario e assegnatario dello stesso.

Il quadro D della nota di trascrizione presentata all’Ufficio di Pubblicità Immobiliare (Direzione Provinciale di Treviso dell’Agenzia delle Entrate) è stata, quindi, compilata come segue: “All’art. 2 dell’“Accordo per la definizione delle modalità di affidamento e mantenimento di figli minori, nati fuori dal matrimonio ex art. 6, comma 1-bis legge 162/2024 e successive modifiche” raggiunto a seguito di negoziazione assistita tra la sig.ra XY, ed il sig. ZT debitamente autorizzato, ai sensi del comma 2, parte seconda, dell’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge con modificazioni con L. 10 novembre 2014 n. 162,  dal competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, dott. Marco Martani, con provvedimento del ….. è stata prevista l’assegnazione della casa familiare alla sig.ra XY (già titolare esclusiva del diritto di proprietà) unitamente agli arredi e corredi, affinché secondo il disposto dell’art. 337 sexies c.c. vi risieda unitamente ai … figli minori nel prioritario interesse di questi ultimi; interesse ex lege autonomo e a tutela del quale viene effettuata la presente trascrizione, in relazione al potere del proprietario di disporre dell’immobile.”

Il Dirigente ha accettato la trascrizione richiesta proprio al fine di tutelare l’interesse dei figli minori, concedendo altresì anche l’esenzione (ex art. 19 della L. 74/87) dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa nonostante l’assenza di vincolo matrimoniale.

Se, infatti, tale esenzione non si applica ai trasferimenti tra “conviventi di fatto” a favore di una delle due parti, nel caso di specie la trascrizione afferiva un’assegnazione in favore dei figli: nell’interesse di questi ultimi è stata quindi ammessa anche l’esenzione fiscale.

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