COVID-19: prime applicazioni da parte del Giudice del lavoro in tema di "lavoro agile"

IL CASO. Con il decreto n. 2759 del 23 aprile 2020, il Tribunale di Bologna ha fatto applicazione, tra i primi in Italia, della normativa varata dal legislatore nel periodo dell’emergenza sanitaria in tema di lavoro agile. In particolare, il Giudice del Lavoro si è trovato a decidere il caso di una lavoratrice subordinata, impiegata di secondo livello del CCNL commercio ed addetta al settore fiscale/amministrativo della società datrice di lavoro, che aveva proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. per chiedere di poter usufruire “della formula lavorativa dello Smart Working  nel periodo di emergenza Covid”, allegando: 1) di essere invalida civile al 60% e con figlia disabile nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992; 2) di aver ripetutamente chiesto al proprio datore di lavoro di poter svolgere la propria prestazione in modalità “Smart”, senza ricevere però alcun riscontro; 3) come l’azienda per la quale lavorava stesse già utilizzando tale “modalità lavorativa” per altri dipendenti.
 
LA DECISIONE. Il Giudice del Lavoro, nell’esaminare i presupposti alla base della domanda cautelare è partito dall’analisi del fumus boni iuris, ritenendo fondata la domanda della lavoratrice in base al dettato dell’art. 39 del decreto legge n. 18 del 17 marzo del 2020, convertito con legge n.27/20, che, nel testo coordinato, prevede: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il legislatore ha disciplinato, pertanto, due distinti scenari, prevedendo, in primis, un vero e proprio diritto soggettivo di prestare la propria attività in modalità Smart in capo al lavoratore che si trovi in situazione di disabilità grave o che abbia nel proprio nucleo famigliare una persona con tali handicap, purchè, naturalmente, la natura dell’attività concretamente svolta dalla lavoratrice sia compatibile con il lavoro agile; una seconda ipotesi, invece, prevede la priorità riconosciuta ai lavoratori disabili nell’accoglimento delle istanze per lo svolgimento della prestazione lavorativa “agile". 
Il Giudice Bolognese, sulla base dell’attività prettamente amministrativa svolta dalla lavoratrice e forte del fatto che il datore di lavoro avesse già positivamente sperimentato il lavoro agile per altri dipendenti con mansioni analoghe, ha ritenuto sussistere, seppur ai soli fini del fumus, il diritto della lavoratrice a prestare la propria attività secondo le modalità di cui agli articoli 18-23 della l.n. 81/17.
In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha posto l’accento sul grave stato di disabilità sia della ricorrente che della figlia della lavoratrice, situazione che rendeva tali soggetti particolarmente a rischio nel periodo della pandemia.
In particolare, il Giudice del Lavoro ha considerato fondato il timore che la ricorrente, uscendo di casa per recarsi al lavoro, esponesse la sua persona e quella della figlia a un grave ed irreparabile danno alla salute.
Per questi motivi il Tribunale ha accolto inaudita altera parte la richiesta della lavoratrice, ordinando al datore di lavoro di assegnare la ricorrente a modalità di lavoro agile c.d. smart working, dotandola, altresì, di tutti gli strumenti necessari per rendere la prestazione lavorativa.

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