La competenza territoriale nei procedimenti di apertura di ADS in caso di ricovero transitorio e non volontario del beneficiario

di Avv. Fiorella Guidolin

Con la recente sentenza n. 27190 del 21.10.2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di competenza territoriale nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno.

La vicenda si colloca temporalmente nel 2017, quando il Tribunale di Brescia disponeva l’amministrazione di sostegno a favore di una persona affetto fra l’altro da schizofrenia, mentre la stessa si trovava ricoverata presso una Rems, in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di Brescia, risalente ancora al 2012.

Il beneficiario del provvedimento veniva poi trasferito presso altra Rems, e in seguito in una struttura situata in provincia di Mantova, motivo per cui il Tribunale di Brescia nel 2022 dichiarava la propria incompetenza, dando atto del fatto che l’interessato risultava stabilmente inserito nella struttura mantovana.

Nel 2023 seguiva un ulteriore trasferimento, per cui l’Amministratore di Sostegno proponeva ricorso chiedendo che il Tribunale di Mantova pronunciasse la propria incompetenza nel procedimento, a favore del Tribunale di Brescia.

Con provvedimento del 17.12.2023 il Tribunale di Mantova, rilevando che il beneficiario della misura risultava trasferito in una struttura sita in provincia di Cuneo, dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo, quale giudice competente per territorio in ragione della dimora abituale del beneficiario.

Contro tale provvedimento l’A.d.S. proponeva regolamento di competenza lamentando che il Tribunale non aveva considerato che il beneficiario si trovava presso quella struttura solo in via transitoria, essendo da sempre in cura presso l’ospedale di Brescia, ove risiedevano sia i suoi parenti che l’amministratore di sostegno.

Il Pubblico Ministero depositava requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso e richiamando la giurisprudenza di legittimità che, in tema di individuazione del giudice competente per l’amministrazione di sostegno delle persone sottoposte a misura detentiva, fa riferimento all’ultimo luogo di loro dimora abituale proprio a causa della mancanza di volontarietà del trasferimento presso questa o quella struttura carceraria o di internamento, trasferimento riferibile solo all’amministrazione penitenziaria (tra le altre, Cass. 18943/2020).

Per la Corte il ricorso è fondato.

Invero, in tema di nomina dell’A.d.S., ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento (Cass. n. 19431/2020).

Nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura stabile del ricovero e della volontarietà del soggetto di ricollocare in tale luogo il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora (Cass. n. 23571/2016).

Richiamate le massime, i giudici di legittimità hanno rilevato che nel caso di specie il beneficiario era stato trasferito in una casa di cura per disposizione dell’autorità sanitaria competente, e che dagli atti non emergevano elementi tali da indurre a ritenere che il ricovero fosse non transitorio, o che lo stesso sia stato volontario.

In definitiva, per la Corte la mancanza di prova del carattere permanente del collocamento non consente di poter parlare di mutamento della dimora abituale, e quindi della residenza, del beneficiario della misura di protezione.

Nella specie, il provvedimento impugnato ha semplicemente affermato che il luogo della dimora abituale è quello dell’ultimo ricovero, senza dare atto del carattere transitorio o meno dello stesso, contrariamente ai pregressi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

In conclusione, in accoglimento del ricorso la Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.

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