Residenza abituale del minore e giurisdizione: applicazione dell art. 8 Regolamento n. 2201/2003/CE

IL CASOCon ricorso presentato nel maggio 2019 innanzi il Tribunale di Venezia la madre chiedeva L affidamento esclusivo del figlio minore nato nel 2017 in Spagna, dall’unione non matrimoniale con un cittadino spagnolo. Alla prima udienza svoltasi nel luglio del 2019 il padre non presenziava poiché non si era perfezionata la notifica nei suoi confronti e il Tribunale, con decreto inaudita altera parte, dichiarando la competenza giurisdizionale italiana disponeva provvisoriamente l’affidamento del bambino ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza materna in Italia.

Successivamente il padre, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’incompetenza giurisdizionale del Giudice italiano a favore di quello spagnolo poiché il bambino, al momento del deposito del ricorso materno, aveva in Spagna la propria residenza abituale.

Con provvedimento del febbraio 2021 il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’eccezione paterna, definitivamente pronunciando dichiarava la propria incompetenza giurisdizionale in favore dell’autorità giurisdizionale spagnola ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 2201/2203/CE, essendo emerso chiaramente dall’ istruttoria svolta che il bambino effettivamente, al momento dell’instaurazione del procedimento, fosse abitualmente residente in Spagna.

La madre propone gravame innanzi la Corte d’Appello di Venezia con due distinti atti denominati entrambi “atto di citazione d’appello” uno depositato L 11.2.2021 ed iscritto in Volontaria giurisdizione e l’altro iscritto il 16 .2.2021 al Ruolo generale.

 

Con i soprarichiamati atti di identico contenuto la madre chiede l’annullamento della decisione del Tribunale di Venezia con rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 cpc per una serie di motivi.

Col primo motivo ella afferma che la decisione del Tribunale, avendo natura decisoria, debba essere qualificata come sentenza e che quindi sia corretta l’instaurazione del gravame con atto di citazione; lamenta poi in ordine a tale decisione un contrasto con il giudicato e conseguente violazione del ne bis in idem avendo il Tribunale con il primo decreto del luglio 2019 (provvedimento non impugnato dal padre e quindi passato in giudicato) affermato la giurisdizione italiana.

Con il secondo motivo la madre lamenta l’ erroneità della decisione del Tribunale per non aver affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ( che inserisce un criterio residuale nel luogo dove si trova il minore) tenuto conto che nel caso di specie era impossibile stabilire la residenza abituale del minore con conseguente inapplicabilità dell’art. 8 del medesimo Regolamento; lamenta ancora l’ errata applicazione degli indici proiettivi del criterio della residenza abituale del minore elaborati dalla giurisprudenza.

Si costituiva il padre, in entrambi i procedimenti con memorie di identico contenuto, eccependo l’inammissibilità del’ appello per essere stato introdotto con atto di citazione d’appello anziché con reclamo e in violazione del termine perentorio di cui all’art. 739 secondo comma cpc essendo il provvedimento impugnato stato notificato da parte resistente il 2.2.21 ; l’ inammissibilità del primo motivo di impugnazione essendo insussistente il contrasto di giudicati poiché il provvedimento del luglio 2019 era espressamente stato dichiarato provvisorio dal giudice di prime cure ; eccepiva altresì l’ infondatezza del secondo motivo d’ appello stante la piena applicabilità dell’art. 8 del Regolamento alla fattispecie concreta.

Parte resistente chiedeva altresì l’adozione di provvedimenti cautelari ex art. 20 del Regolamento 2201/2203/CE.

Interveniva il PG in entrambi i giudizi concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione di primo grado.

 

LA DECISIONE. La Corte d’appello di Venezia, previa riunione dei due procedimenti, con decreto depositato il 18.10.2021, ha rigettato entrambi gli atti di gravame confermando il decreto impugnato con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in favore di quella spagnola.

La Corte supera le eccezioni di inammissibilità del gravame riqualificandolo, per il principio di conservazione dell’atto come reclamo, ma ne rigetta tutti i motivi.

In primis il collegio rigetta l’eccezione di violazione del ne bis in idem poiché il provvedimento del luglio 2019 che, secondo la reclamante ,sarebbe passato in giudicato era in realtà stato emesso dal Tribunale inaudita altera parte in via provvisoria e allo stato degli atti e salva diversa valutazione una volta instaurato il contraddittorio, provvedimento quindi con chiara ed esplicita natura cautelare insuscettibile di passaggio in giudicato.

Passando poi all’esame del motivo relativo alla pretesa violazione dell’ art. 8 del Regolamento 2201/22013/CE e ricordando che  tale disposizione individua nella residenza abituale il titolo di giurisdizione che determina la competenza di uno Stato membro nelle domande relative alla responsabilità genitoriale , la Corte d’appello richiamati gli indicatori di natura proiettive individuati dalle Sezioni unite della Cassazione nel 2018 , per individuare la residenza abituale del minore, ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse correttamente riconosciuto, a fronte delle risultanze documentali, che al momento del deposito del ricorso in primo grado da parte della madre la residenza abituale del bambino fosse in Spagna luogo dove il piccolo era iscritto all’asilo, aveva il pediatra, aveva ricevuto le vaccinazioni e aveva prevalentemente vissuto per scelta condivisa dei genitori dalla nascita fino a giugno 2019.

In considerazione del fatto che comunque il bambino da oltre due anni vive in Italia senza una regolamentazione, corretta appare l’istanza proposta ex art. 20 del Regolamento 2201/2203/CE dal padre per ottenere dei provvedimenti cautelari limitatamente a garantire il ripristino dei contatti con il padre, ma la Corte sul punto rimanda al provvedimento interinale di rigetto del settembre 2021 confermandolo.

La motivazione del provvedimento di rigetto (qui allegato) richiama e fa propria l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia nel caso 403/2009 (qui allegato) all’art- 20 del regolamento 2201/2203, interpretazione che se pur condivisibile in linea di principio, tenuto conto che garantisce l’unicità della giurisdizione sia per l’urgenza che per il merito, non convince nell’applicazione al caso concreto sia nell’esclusione motivata al fatto che il padre non è in Italia sia perché non veniva chiesto un affidamento ma esclusivamente un provvedimento temporaneo che garantisse la ripresa dei contatti tra padre e figlio dopo due anni quindi a garanzia del diritto del minore alla bigenitorialità.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli