Turni di lavoro dei genitori e collocamento del minore

di avv. Rebecca Gelli

Con la sentenza in commento, la Corte d’appello di Venezia ha accolto il reclamo proposto dalla madre, ritenendo abnorme il provvedimento temporaneo e urgente con cui il Tribunale di Treviso aveva regolamentato l’affidamendo della figlia, collocandola presso il padre e assegnando, conseguentemente, la casa familiare a quest’ultimo.

Secondo il Giudice a quo, il padre, militare di professione, avrebbe avuto orari di lavoro più favorevoli all’accudimento della prole, in quanto la donna, infermiera presso una struttura sanitaria, aveva, di recente, aggravato i suoi turni di lavoro, per rendersi autonoma economicamente, in seguito alla crisi dell’unione.

Per l'effetto, il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso, con permanenza presso il padre, per il 75% del tempo, e diritto di visita della madre, per il 25% di tempo residuo, ordinando alla ricorrente l'immediata liberazione della casa familiare.

Sennonché, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato non aveva considerato:

  1. che la minore aveva sempre convissuto stabilmente con la madre, la quale, fino a allora, si era lungamente dedicata alla cura della casa e all’espletamento del ruolo genitoriale, senza svolgere attività professionale stabile e continuativa;
  1. che la madre aveva coltivato l’inserimento nel contesto lavorativo in corrispondenza della compromissione del legame con il convivente e non poteva, dunque, essere penalizzata, a fronte peraltro di un contratto a tempo determinato prossimo a scadenza, per una scelta lavorativa che è funzionale alla sua emancipazione e alla contribuzione materiale ai bisogni della famiglia;
  2. che anche il padre non poteva garantire piena copertura alle esigenze della figlia, avendo impegni di lavoro non trascurabili da rispettare e essendo spesso impegnato in lunghe missioni all’estero.

Alla luce di tali presupposti, il Giudice del reclamo ha riformato il provvedimento, ricollocando la minore in maniera prevalente presso la madre e rimodulando il calendario di visita del padre, in base alla cadenza dei turni di lavoro dell’ex partner.

Alle controversie in tema di affidamento e collocamento dei minori, si applica, infatti, il principio per il quale la programmazione del tempo da dedicare alla prole, necessariamente legata agli impegni di lavoro di ciascun genitore, segue la logica per cui il figlio sta, di volta in volta, con il genitore che può dedicarsi a lui, perché, in quel momento, non lavora. 

Tale criterio consente di valorizzare il più possibile l’effettiva disponibilità di tempo di ciascuno dei genitori, al fine di garantire una frequentazione equilibrata del padre e della madre, secondo oneri di collaborazione reciproca, in base alle esigenze logistiche della famiglia, in funzione del preminente interesse della prole.

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